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    la.cubana

    @la.cubana

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      Pensione italiana
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • la.cubana  

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      L

      @tippolo said:

      Non dovresti fermarti all'art. 18
      Ciao

      Infatti non mi sono fermato all'art. 18 ho letto anche il 19.
      La conclusione, per me, rimane la medesima.

    • L

      Omessi versamenti di ritenute o dell'IVA
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • la.cubana  

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      T

      Collegandomi al post precedente, vorrei chiederequanto sono concrete le responsabilità penali di un amministratore Srl, con riguardo al mancato versamento di circa 3000 euro di ritenute previdenziali e assicurative dei dipendenti.

    • L

      Costituzione fondo patrimoniale e creteri d'imputazione del reddito
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • la.cubana  

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      E

      Il TUIR prevede che i* redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi.* Quindi direi proprio che dichiarano l'immobile la sorella e coniuge e loro pagano l'ICI.
      Per quanto riguarda gli interessi la domanda è: la casa, costituisce ancora dimora abituale del soggetto che ha contratto il mutuo a seguito della destinazione dello stesso nel fondo a fv. della sorella? Se continua ad abitarci come dimora abituale secondo me sì. Sulle agevolazioni prima secondo me non le perde, perchè la costituzione del fondo a favore della sorella non costituisce alienazione dell'immobile.

    • L

      Cessione automezzo con Iva non recuperata "a monte"
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • la.cubana  

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      F

      @La Cubana said:

      Un lavoratore autonomo aveva apportato nella sfera professionale nell'anno 2001 la propria auto (acquistata nel 1999 precedentemente all'acquisizione della partita IVA). L'apporto era stato annotato nel registro cespiti. Tale auto viene ceduta ad una concessionaria (presso la quale viene acquistata una nuova auto), secondo Voi é corretto considerare tale cessione esente ai sensi dell'art. 10 n. 27 quinquies DRP 633/72 o se, piuttosto, tale cessione debba essere assoggettata ad IVA con l'aliquota ordinaria (20%).

      Con risoluzione n. 194/E del 17 giugno 2002, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "...i beni acquistati presso un soggetto privato non concretizzano le ipotesi di indetraibilità di cui agli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972" e, pertanto, l'operazione non può considerarsi esente dall'imposta.
      Infatti, ciò che caratterizza il meccanismo introdotto dal n. 27-quinquies dell'articolo 10 summenzionato è il fatto che l'operazione di vendita è esente da imposta solo quando la detrazione non è stata operata dal soggetto passivo in forza di una particolare situazione soggettiva (cioè quando il soggetto, svolgendo esclusivamente attività esenti, non acquisisce il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti), o in forza del divieto di detrazione oggettivamente connesso dalla legge alla particolare tipologia del bene acquistato (si tratta delle ipotesi previste dall'articolo 19 bis1).
      Pertanto, il fatto che non sia stata operata la detrazione a monte, perché nessuna imposta era dovuta (come nel caso, oggetto della risoluzione citata, di acquisto di fabbricato posseduto da privato non imprenditore), non fa venire meno il regime di ordinaria imponibilità della successiva operazione di rivendita del bene.
      Dunque, se non trova applicazione l'esenzione in esame, la successiva rivendita del bene risulta imponibile Iva. A tal proposito, però, occorre precisare che, se si tratta di beni mobili, bisogna accertarsi se l'operazione rientra o meno nel regime speciale del commercio dei beni usati (regime "del margine").

      Aggiungo, però, che la Corte di giustizia Europea ha stabilito che:

      il prelievo, per fini personali o estranei all'impresa o arte e professione, di un bene acquistato senza diritto alla detrazione (come, si verifica nell'ipotesi di bene acquistato presso un privato) non costituisce operazione imponibile, anche se, per l'utilizzo del bene, il soggetto passivo abbia sostenuto spese con detrazione della relativa imposta; *l'imposta assolta successivamente all'acquisto relativa a lavori che abbiano contribuito ad incrementare il valore del bene originario, *con diritto alla detrazione, dovrà essere restituita, mediante il meccanismo della rettifica, qualora gli stessi non siano stati interamente consumati al momento del prelievo; l'eventuale sostenimento per il bene, successivamente all'acquisto, di spese di manutenzione e riattamento con detrazione della relativa imposta, non influenza in alcun modo il trattamento da riservare al prelievo che, rimane, pertanto, non tassabile.

      Quindi, verificare il regime del margine ovvero, secondo quando prospettato dalla Corte di Giustizia CEE, si potrebbe autofatturare per autoconsumo senza applicazione dell'iva e poi cedere come privato l'auto al concessionario.

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      Fiere in Spagna
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      I

      Società specializzate che si occupano proprio di quei rimborsi in altri paesi UE.

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      consulenze relative all?acquisto di una partecipazione
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      L

      La giurisprudenza comunitaria nega la detrazione iva, quando i beni/servizi acquistati siano riferibili ad operazione esenti (“a valle”).
      Quanto sopra discende, oltre che dal n. 2) dell’art. 17 della VI Direttiva CEE (che così recita: “Nella misura in cui i beni i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore…”), anche dal combinato disposto dei nn. 2 e 5 del citato art. 17.
      Il n. 5) dell’art. 17 stabilisce il regime di detrazione da applicare, quando l’IVA “a monte” si riferisce a beni/servizi utilizzati dal soggetto passivo “sia per operazioni che danno diritto a deduzione (…), sia per operazioni che non conferiscono tale diritto”.

      Quello sopra ripèortato non è un mio ragionamento, in quanto le parola riportate tra virgolette sono prese da una sentenza della Corte UE.

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      Fin. 2008 - Novità dividendi e plusvalenze
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      Novità IRPEF Fin. 2008 VI parte
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      Novità IRPEF Fin. 2008 VIII parte
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      Novità IRPEF Fin. 2008 II parte
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      Novità IRPEF Fin. 2008 IV parte
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      Novità IRPEF Fin. 2008 VII parte
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      Novità IRPEF Fin. 2008 V parte
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      Novità IRPEF Fin. 2008 I parte
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      L

      13 PROROGA PER IL 2008 DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL?IRPEF A FINALITÀ SOCIALI E DI RICERCA SCIENTIFICA E SANITARIA
      Anche nel 2008 è possibile destinare il 5 per mille dell?IRPEF a sostegno del settore no-profit o della ricerca scientifica e sanitaria.
      L?art. 3 co. 5 - 8 della L. 24.12.2007 n. 244 prevede, anche per l?anno finanziario 2008, la possibilità di devolvere il 5 per mille dell?IRPEF dovuta per il periodo d?imposta 200757 a determinate finalità.
      Tale disciplina deve essere integrata con quanto stabilito dall?art. 45 del DL 31.12.2007 n. 248 (c.d. ?DL milleproroghe?), che ha esteso la destinazione del 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.
      13.1 FINALITÀ DI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL?IRPEF
      Le persone fisiche possono destinare il 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 alle seguenti finalità:
      ? sostegno delle:
      − organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all?art. 10 del DLgs. 4.12.97 n. 460;
      − associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall?art. 7 co. 1 - 4 della L. 7.12.2000 n. 383;
      − associazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all?art. 10 co. 1 lett. a) del DLgs. 460/97;
      − associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
      ? finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell?università;
      ? finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
      Differenze rispetto allo scorso anno
      Rispetto a quanto stabilito dall?art. 1 co. 1234 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), le differenze riguardano le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all?art. 10 co. 1 lett. a) del DLgs. 460/97, per le quali è previsto che:
      ? non devono avere ?scopo di lucro?;
      ? devono operare nei suddetti settori ?in via esclusiva o prevalente?.
      In sostanza, l?intervento della L. 244/2007 persegue l?obiettivo di restringere la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari del 5 per mille, limitandolo ai soggetti ritenuti ?meritevoli?.
      13.2 DETERMINAZIONE DELL?IRPEF DI RIFERIMENTO
      A differenza degli scorsi anni, l?art. 3 co. 5 della L. 244/2007 stabilisce che la quota del 5 per mille deve essere determinata sull?IRPEF netta, diminuita:
      ? del credito d?imposta per i redditi prodotti all?estero, di cui all?art. 165 del TUIR;
      ? degli altri crediti d?imposta spettanti.
      Lo scopo di tale previsione è quello di parametrare il 5 per mille all?IRPEF che costituisce un?effettiva entrata per lo Stato.
      13.3 OBBLIGO DI REDIGERE UN APPOSITO RENDICONTO
      L?art. 3 co. 6 della L. 244/2007 stabilisce che i soggetti ammessi al riparto del 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 devono redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche per mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme ad essi attribuite.
      Finalità di tale adempimento, non previsto dalle precedenti disposizioni in materia di 5 per mille, è quello di consentire maggiori controlli sull?utilizzo delle somme destinate dai contribuenti.
      Termine di redazione
      Il rendiconto in esame deve essere redatto entro un anno dalla ricezione delle suddette somme.
      13.4 DISPOSIZIONI ATTUATIVE
      L?art. 3 co. 7 della L. 244/2007 stabilisce che, con successivo DPCM, saranno stabilite:
      ? le modalità di richiesta;
      ? le liste dei soggetti ammessi al riparto;
      ? le modalità di riparto delle somme;
      ? le modalità e i termini per il recupero delle somme non rendicontate.
      13.5 LIMITE DI SPESA
      L?art. 3 co. 8 della L. 244/2007 stabilisce che la destinazione del 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 può avvenire entro il limite massimo di spesa di 380 milioni di euro.
      13.6 ESCLUSIONE DELLA DESTINAZIONE DI UNA QUOTA ALL?AGENZIA DELLE ONLUS E ALLE ?PARTI SOCIALI?
      A differenza dell?art. 1 co. 1235 della L. 296/2006, la L. 244/2007 non prevede più la destinazione di una quota del 5 per mille:
      ? all?Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
      ? alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti no profit, riconosciute come ?parti sociali?.
      13.7 DEVOLUZIONE DELL?OTTO PER MILLE DELL?IRPEF
      La destinazione del 5 per mille dell?IRPEF non incide sul meccanismo di devoluzione dell?otto per mille dell?IRPEF a confessioni religiose riconosciute o allo Stato (per finalità sociali o umanitarie).
      Il contribuente può quindi esprimere entrambe le scelte.
      13.8 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SCELTA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI
      I contribuenti effettuano la scelta per la destinazione del 5 per mille dell?IRPEF relativa al periodo d?imposta 2007 utilizzando:
      ? il modello CUD 2008, se si tratta di contribuenti esonerati dall?obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d?imposta 2007 (modello 730/2008 ovvero modello UNICO 2008 Persone fisiche), ma che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e nel modello CUD 2008 risultano indicate ritenute;
      ? ovvero il modello 730/2008, se la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 è presentata con tale modalità;
      ? ovvero il modello UNICO 2008 Persone fisiche, se la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 è presentata con tale modalità;
      ? ovvero la Scheda allegata al modello UNICO 2008 Persone fisiche, se si è esonerati dall?obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2007 e non si possiedono redditi di lavoro dipendente o assimilati certificati con il modello CUD 2008.
      In tutti i suddetti casi, i contribuenti possono esprimere la propria scelta apponendo la firma nel riquadro corrispondente ad una sola delle seguenti tre finalità destinatarie dei fondi derivanti dal 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007:
      ? sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle altre associazioni riconosciute che operano in determinati settori e delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi;
      ? finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell?università;
      ? finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
      In relazione a ciascuna delle suddette tre finalità, i contribuenti possono indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto destinatario delle somme, sulla base degli elenchi che saranno pubblicati sul sito dell?Agenzia delle Entrate.
      Si sottolinea, peraltro, che:
      ? il contribuente è libero di non effettuare alcuna scelta; in tal caso il 5 per mille della relativa IRPEF non concorre alla formazione dell?ammontare da destinare al riparto tra i soggetti beneficiari;
      ? se il contribuente non indica il codice fiscale dello specifico soggetto beneficiario, il 5 per mille della propria imposta è attribuito ai soggetti ammessi nell?ambito della stessa finalità, in proporzione alle destinazioni dirette effettuate dagli altri contribuenti.
      13.8.1 Contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 con il modello 730/2008
      I contribuenti che intendono destinare il 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 e che presentano il modello 730/2008 devono:
      ? compilare la ?Scheda per la scelta della destinazione dell?8 per mille dell?IRPEF e del 5 per mille dell?IRPEF? (modello 730-1);
      ? allegarla al modello 730/2008.
      La suddetta Scheda:
      ? deve essere presentata, anche se non è stata effettuata alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici;
      ? deve essere inserita, per motivi di riservatezza, in un?apposita busta chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente.
      Modello 730/2008 presentato in forma congiunta
      Se la dichiarazione dei redditi è presentata in forma congiunta, al modello 730/2008 devono essere allegate le Schede relative sia al ?dichiarante? che al ?coniuge dichiarante?.
      Le suddette Schede devono essere inserite in un?unica busta, sulla quale devono essere riportati i soli dati del ?dichiarante? e non anche quelli del ?coniuge dichiarante?.
      Modalità e termini di presentazione
      Il modello 730/2008 deve essere presentato entro:
      ? il 30.4.2008, al sostituto d?imposta, se quest?ultimo ha comunicato entro il 15.1.2008 di voler prestare assistenza fiscale;
      ? il 3.6.2008, ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).
      13.8.2 Contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 con il modello UNICO 2008 Persone fisiche
      I contribuenti che intendono destinare il 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 e che presentano il modello UNICO 2008 Persone fisiche devono compilare il riquadro ?Scelta della destinazione del 5 per mille dell?IRPEF? posto nel frontespizio del modello.
      La scelta di destinazione del 5 per mille compiuta nel modello UNICO 2008 Persone fisiche:
      ? ne costituisce parte integrante;
      ? segue quindi le modalità e i termini di presentazione di tale modello dichiarativo.
      Modalità e termini di presentazione
      Il modello UNICO 2008 Persone fisiche deve essere presentato entro:
      ? il 30.6.200870, allo sportello di una banca convenzionata o presso un ufficio postale, sempreché non vi sia l?obbligo di trasmissione in via telematica;
      ? il 31.7.2008, ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottore commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, CAF, ecc.), oppure mediante trasmissione telematica diretta.
      ***13.8.3 Contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ***al 2007
      I contribuenti esonerati dall?obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ma che intendono effettuare la scelta per la destinazione del 5 per mille dell?IRPEF relativa al 2007 devono:
      ? utilizzare l?apposita Scheda contenuta nel modello CUD 2008 o nel modello UNICO 2008 Persone fisiche, relativa alla destinazione sia dell?otto per mille che del cinque per mille dell?IRPEF;
      ? attestare, sotto la propria responsabilità, di essere esonerati dall?obbligo di presentazione della dichiarazione, né di volersi avvalere della facoltà di presentarla, apponendo la propria firma nell?apposito riquadro posto in calce alla suddetta Scheda;
      ? inserire la Scheda in una busta chiusa recante:
      ? la dicitura ?SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL?OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL?IRPEF?;
      ? l?indicazione del proprio codice fiscale, cognome e nome.
      La Scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell?IRPEF).
      Consegna al contribuente della Scheda allegata al modello CUD 2008
      Il sostituto d?imposta deve consegnare al contribuente il modello CUD 2008 comprensivo anche della suddetta Scheda per la destinazione dell?otto e del cinque per mille dell?IRPEF, entro il 28.2.2008.
      Consegna della Scheda presso un ufficio postale
      Il contribuente può consegnare la busta contenente la Scheda in esame presso un ufficio postale, entro il 31.7.2008.
      Si ricorda, infatti, che l?art. 1 co. 219 secondo periodo della L. 24.12.2007 n. 244:
      ? ha abolito la possibilità di presentare la Scheda anche presso lo sportello di una banca convenzionata con l?Agenzia delle Entrate;
      ? ha previsto un?unica scadenza al 31 luglio, anche in caso di presentazione del modello cartaceo presso un ufficio postale.
      Al riguardo, si segnala che:
      ? le istruzioni per la presentazione della Scheda per la scelta della destinazione dell?otto e del cinque per mille dell?IRPEF, allegata al citato modello CUD 2008, non tengono conto delle novità previste dall?art. 1 co. 219 della L. 244/2007, ma ripropongono ancora la precedente disciplina;
      ? le bozze del modello UNICO 2008 Persone fisiche, disponibili sul sito *internet *dell?Agenzia delle Entrate, invece, risultano aggiornate con le nuove disposizioni.
      Peraltro, deve ritenersi che le nuove disposizioni si applichino anche a chi utilizzerà la Scheda allegata al modello CUD 2008, anche se sul punto appare opportuna una conferma ufficiale.
      Il servizio di ricezione delle buste da parte degli uffici postali è gratuito.
      Tali soggetti provvederanno ad inviare telematicamente le scelte espresse all?Agenzia delle Entrate.
      Trasmissione della Scheda in via telematica
      In alternativa alla consegna presso un ufficio postale, il contribuente può:
      ? consegnare la busta contenente la Scheda in esame ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottore commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, CAF, ecc.), entro il 31.7.2008;
      ? trasmettere la Scheda direttamente in via telematica, sempre entro il 31.7.2008.
      Si ricorda, infatti, che il citato art. 1 co. 219 secondo periodo della L. 24.12.2007 n. 244 ha introdotto la possibilità di trasmettere direttamente la Scheda in via telematica.
      Al riguardo, valgono le stesse considerazioni sopra svolte in relazione al diverso contenuto delle istruzioni relative alla Scheda allegata al modello CUD 2008 rispetto a quella allegata al modello UNICO 2008 Persone fisiche.
      In ogni caso, l?intermediario:
      ? non è obbligato ad accettare la Scheda dal contribuente;
      ? può richiedere un corrispettivo per l?effettuazione del servizio di invio telematico della stessa;
      ? è obbligato, se accetta l?incarico:
      ? a rilasciare al contribuente una ricevuta attestante l?impegno a trasmettere la scelta;
      ? a trasmettere i dati in via telematica all?Agenzia delle Entrate.

    • L

      Deposito doganale sito in Italia
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      D

      L?art. 21 co. 6 del DPR 633/72, anche a seguito della riformulazione operata dal DLgs. 52/2004, stabilisce che la fattura deve essere emessa, tra l?altro, per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, esclusi da IVA ai sensi dell?art. 7 co. 2 del DPR 633/72.
      La disposizione in esame rappresenta una deroga rispetto al sistema applicativo dell?IVA, posto che le operazioni escluse dall?imposta, perché carenti di uno o più presupposti impositivi, non determinano l?insorgenza nemmeno degli obblighi "formali", quali la fatturazione.
      Se, in via generale, le cessioni di beni "allo stato estero" sono escluse da IVA per carenza del presupposto territoriale, occorre osservare:

      da un lato, che le cessioni dei beni temporaneamente importati in Italia soddisfano il presupposto territoriale ai sensi dell?art. 7 co. 2 del DPR 633/72 e, quindi, vanno fatturate in regime di imponibilità (se i beni non sono destinati al mercato estero); dal?altro, che le cessioni dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, pur non integrando il presupposto territoriale, vanno comunque fatturate (con l?indicazione che si tratta di operazione "non soggetta" ai sensi dell?art. 7 co. 2 del DPR 633/72).
      In entrambi i casi, la fatturazione presuppone, come regola generale, la previa identificazione IVA, in Italia, del cedente non residente, nella forma "diretta" (di cui all?art. 35-ter del DPR 633/72) o "indiretta" (ossia tramite la nomina del rappresentante fiscale, ai sensi dell?art. 17 co. 2 del DPR 633/72). Una volta accesa la partita IVA italiana, la fattura può essere emessa, in via alternativa: dal soggetto non residente per il tramite della posizione IVA aperta in Italia; direttamente dalla posizione IVA aperta in Italia.
      Nel primo caso, è necessario riportare anche il codice IVA del soggetto non residente; nel secondo caso, invece, è sufficiente riportare la partita IVA italiana (Centore P. "IVA comunitaria", Milano, IPSOA, 2001, p. 604 e 605).
      Laddove, però, il cessionario italiano sia un soggetto passivo, quest?ultimo può autofatturarsi, evitando al cedente estero di doversi obbligatoriamente identificare in Italia (cfr. art. 17 co. 3 del DPR 633/72).
      Nel caso di specie, se il soggetto non residente non procede ad identificarsi, l?autofattura emessa dal cessionario italiano recherà le stesse indicazioni previste nell?ipotesi in cui sia emessa la fattura, ossia che si tratta di operazione "non soggetta" ai sensi dell?art. 7 co. 2 del DPR 633/72; il soggetto non residente, quindi, potrà limitarsi ad emettere un documento rilevante ai soli fini commerciali (es. ricevuta).
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      Ciao a tutti
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      nimue.del.lago

      Ciao La Cubana! Benvenuta nel Forum GT

    • L

      Gestione separata INPS Aliquote 2008
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