Avevate letto questo articolo? Credo di si.
Sole 24 Ore - Norme e Tributi di lunedì 16 novembre 2009, pagina 2 Leasing finanziari con effetti temporali per i maxicanonidi Landuzzi Fabio e Meneghetti Paolo
Gli intrecci. Operazione al test del bilancio Leasing finanziari con effetti temporali per i maxicanoni Fabio Landuzzi Paolo Meneghetti Per i soggetti che contabilizzano il leasing finanziario con il metodo patrimoniale (quindi, per tutti coloro i quali predispongono il bilancio secondo i principi contabili nazionali), si pone ilproblema di valutare il possibile impatto che l'adesione alla moratoria pu produrre sull'imputazione temporale nei bilanci d'esercizio delle quote capitale incluse nei canoni di leasing, del risconto del maxicanone e delle spese di istruttoria. Infatti, la sospensione del pagamento delle quote capitale che si realizza con l'adesione alla moratoria per il leasing, se da un latci non incide sul computo e neppure sulla rilevazione al conto economico di periodo degli interessi impliciti nei canoni di leasing, in linea capitale produce di fatto un prolungamento del lasso di tempo. In questo prolungamento da una parte il locatario utilizza il bene in forza del contratto di leasing e dall'altra si ha la postergazione del momento del riscatto, così da porre necessariamente giustificati interrogativi riguardo la necessità di modificare anche la ripartizione temporale del concorso di dette quote capitale alla formazione del risultato di periodo. Si possono a questo proposito i'potizzare tre soluzioni.Una prima soluzione, che ha trovato un buon seguito in dottrina, assimila la sospensione del pagamento delle quote capitale prodotta dalla moratoria del leasing a un semplice fatto finanziario; di conseguenza, le quote capitale continuano a maturare senza alcuna differenza rispetto al passato e non si producono variazioni rispetto all'imputazione delle stesse per competenza economica secondo il piano deciso ad inizio contratto.
Semplicemente, in quanto non pagate, esse vengono conservate fra i debiti verso fornitori e alla scadenza della moratoria ne riprende il pagamento. Questa lettura della fattispecie ha per il difetto di fare sì che nel corso della durata del contratto di leasing vi sia un lasso di tempo in cui il conduttore prosegue la utilizzazione del bene in forza del contratto di leasing senza per che vi sia a bilancio il corrispondente concorso di un costo in relazione alla utilità economica prestata dal bene.
Una seconda soluzione, invece, vede la moratoria come un evento che, producendo nei fatti un prolungamento della durata del possesso del bene in forza del rapporto di leasing, implica anche una corrispondente rideterminazione della quota capitale di competenza di ciascun periodo; di conseguenza, seguendo questa impostazione, dopo l'accesso alla moratoria la quota capitale di competenza di ciascun esercizio viene rideterminata per tenere conto del sopravvenuto allungamento della durata reale del contratto ed assumendo come nuovo riferimento temporale il termine iniziale aumentato del periodo di moratoria. Questa soluzione, se sembra forse essere meno aderente ai contenuti sostanziali della moratoria, ha tuttavia il pregio di rendere l'imputazione a periodo della quota capitale allineata alla effettiva utilità economica del bene e risulta a nostro avviso preferibile in quanto fa prevalere la sostanza alla forma.
Vi è poi un ulteriore segnalazione che proviene dall'autorevole fonte del gruppo di NUOVA RIPARTIZIONE Bisogna valutare l'impatto che l'adesione pu produrre sull'imputazione delle quote capitale IL CONFRONTO Ci sono tre soluzioni per allontanare il momento del riscatto, ognuna con pregi e svantaggi da trattare con coerenza studio dell'Università di Torino, secondo cui anche la quota interessi, implicita nel canone, andrebbe riproporzionata alla maggiore durata contrattuale.
Una terza ipotesi, infine, potrebbe consistere nella totale sospensione delle quote capitale non solo dal pagamento, bensì anche dal loro concorso alla formazione del risultato economico dell'esercizio in cui spiega effetto la moratoria; seguendo questo approccio, quindi, si avrebbe una sorta di integrale riscontazione dei canoni di leasing che cadono nel periodo di moratoria, per essere poi integralmente imputati a conto economico solo a partire dallo spirare della sospensione.
Va da sé che ognuna di queste soluzioni si accompagna anche ad un coerente trattamento sia delle modalità di imputazione temporale del maxicanone iniziale riscontato nonché delle spese di istruttoria, e sia dei conseguenti riflessi fiscali in forza del principio di derivazione.