• Super User

    FRONTALIERI: tassazione, la risposta della DRE Lombardia in anteprima.

    Una gentilissima collega iscritta all'Ordine Dottori Commercialisti di Como, Arianna Tosto (Studio Arianna Tosto), mi ha voluto segnalare (proprio per il forum GiorgioTave) una anteprima direi assoluta, ed io non posso esimermi dal darne risalto.
    L'interpello non l'ha proposto la collega, ma me ne ha cortesemente segnalato la pubblicazione.

    Si tratta di una risposta della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia in tema di frontalieri e di tassazione del loro reddito.

    Qui sul forum spesso si sono presentati problemi del genere.

    Il documento aiuterà gli utenti ed i loro consulenti a meglio orientarsi sulla problematica.

    http://www.ocst.com/pagine/tassazione_fuorizona.htm

    Grazie Arianna,

    Paolo.


  • Bannato User Attivo

    Grazie a te anche per aver pubblicizzato la risposta all'interpello.


  • User Newbie

    Do seguito alla discussione perchè sono direttamente interessato alla questione (lavoro in Svizzera e risiedo in Italia fuori dalla fascia di confine).

    C'è una cosa che non capisco, ed è la parte in cui l'agenzia delle entrate dice:

    "Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti dal 1 agosto 2007, invece, poiché il contribuente si è trasferito nel Comune di Lecco, e dunque al di fuori della fascia di confine in relazione alla quale trovano applicazione le disposizioni del sopra citato Accordo, si farà riferimento alla disciplina generale dettata dall'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa fra Italia e Svizzera, ai sensi del quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera da un residente italiano è tassato sia in Italia che in Svizzera."

    Ora, il testo dell'articolo 15, paragrafo 1 della suddetta convenzione è il seguente:

    "1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato."

    Io lo interpreto cosi' (il mio pensero in blu):

    1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 (no lavoro dipendente), i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente (residente in Italia) riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato (quindi in Italia), a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente (quindi in Svizzera). Se l'attività è quivi svolta (in Svizzera), le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. (quindi in Svizzera)

    Mi sembra che in nessun modo si possa interpretare il paragrafo come ha fatto l'agenzia delle entrate, cioè sostenendo che il reddito deve essere tassato sia in Italia che in Svizzera.

    Che ne pensate ? Errore mio o cattiva interpretazione dell'agenzia delle entrate ?


  • Super User

    Ciao,

    io non mi occupo di frontalieri, ma ti riporto un commento ricevuto su questo interpello: "è stato redatto logicamente pro domo sua".

    Ciò significa che l'angolo visuale dell'agenzia, in questa risposta, è molto legato ad esigenze di gettito (a parere di chi mi ha dato quel commento).

    Fossi in te terrei in considerazione questo ulteriore elemento.

    Paolo


  • User Newbie

    @i2m4y said:

    Fossi in te terrei in considerazione questo ulteriore elemento.

    Ok, terro' presente.

    Certo che nell'ottica di un eventuale contenzioso con l'agenzia delle entrate, questo atteggiamento non lascia molto tranquilli.

    Grazie per la segnalazione, comunque.

    Alberto


  • User Newbie

    Come contributo a questo forum veramente interessante, desidero informarvi della conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate e di un CAF cui mi sono rivolto giorni fa di quanto segue:

    @Agenzia delle Entrate said:

    Sulla base dell'accordo datato 3 ottobre 1974, inserito il 9 marzo 1976 nella Convenzione (in particolare art. 15) tra Svizzera e Italia per evitare le doppie tassazioni, "i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte
    della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attivita' e' svolta".

    Inoltre, sulla base dell'accordo 21/6/99 sulla libera circolazione tra  Comunità Europea e la Confederazione  Svizzera, a partire dal 1° Giugno 2007 "le zone  di frontiera sono soppresse e il frontaliero beneficia  della libertà di 
      esercitare la sua attività professionale sull'intero  territorio di qualsiasi Stato contraente, beneficiando della mobilità  geografica e professionale, fatto salvo l'obbligo di rientrare  settimanalmente al domicilio nell'altra parte  contraente". Non risulta quindi più necessario essere residenti nella "fascia dei 20km" per  avere diritto 
    

    alla sola imposizione presso il paese in cui si presta attività.


  • User Newbie

    Il tuo messaggio è di una importanza incredibile per tanti che si trovano nella nostra situazione. Puoi essere più specifico circa la fonte di questa notizia?
    Potresti magari fornire dei link?

    E' veramente importante. Grazie mille!


  • User Newbie

    @dimundoray62 said:

    Agenzia delle Entrate
    Sulla base dell'accordo datato 3 ottobre 1974, inserito il 9 marzo 1976 nella Convenzione (in particolare art. 15) tra Svizzera e Italia per evitare le doppie tassazioni, "i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte
    della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attivita' e' svolta".

    Inoltre, sulla base dell'accordo 21/6/99 sulla libera circolazione tra Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, a partire dal 1° Giugno 2007 "le zone di frontiera sono soppresse e il frontaliero beneficia della libertà di esercitare la sua attività professionale sull'intero territorio di qualsiasi Stato contraente, beneficiando della mobilità geografica e professionale, fatto salvo l'obbligo di rientrare settimanalmente al domicilio nell'altra parte contraente". Non risulta quindi più necessario essere residenti nella "fascia dei 20km" per avere diritto alla sola imposizione presso il paese in cui si presta attività. :mmm:

    E' possiblie avere dei riferimenti precisi sulle fonti di quanto sopra riportato?? Sarebbe interessantissimo.

    Riprendiamo il confronto e la discussione.

    Saluti a tutti


  • User Newbie

    ciao
    avrei bisogno di un link o riferimenti di questa risposta dell'agenzia.


  • User Newbie

    Eh.... in effetti è quello che avrei chiesto io all'utente "dimundoray62". Nessuno ha poi risposto.

    Nel frattempo ne è passata di acqua sotto i ponti... dei frontalieri. Ora sono tra i due fuochi, presi in mezzo nelle schermaglie tra governo svizzero e italiano. Rischiano pure l'accusa di esportazione di capitali (costituzione di fondi all'estero). Malvisti dagli uni e dagli altri; solo a parole, però, in realtà fanno comodo ad entrambi.

    Non sarebbe certo il momento per mettere in campo una campagna per mettere ordine alla doppia imposizione fiscale.

    Stiamo a vedere