NUOVO PROFILO IVA - EVOLUZIONI NORMATIVE DAL 01 GENNAIO 2010
Dal primo gennaio 2010, a livello di UE, è cambiato il profilo Iva dei servizi rese nei rapporti B2B, cioè tra soggetti economici.
In Italia (in ritardo) si sono modificate le norme Iva per recepire tali novità.
Il criterio generale individua il luogo di tassazione ai fini Iva nel paese dove è stabilito il soggetto economico committente.
Partendo dal presupposto che sia valido il ragionamento fatto nel primo dei post di questo topic e dunque che il publisher eroghi a Google servizi pubblicitari, di seguito riporto il nuovo inquadramento IVA da tenersi da 01 gennaio 2010:
Il publisher emetterà fattura (no note di debito o similari) nei confronti di Google Inc. (sia che sia Google Ireland, sia Google USA) senza applicazione dell'Iva e con indicazione della seguente dicitura "Fuori campo di applicazione dell'Iva art. 7-ter del D.p.r. 633/72"
Google sarà infatti il committente stabilito fuori dall'Italia del servizio reso dal publisher, soggetto passivo Iva italiano.
Attenzione: i servizi intracomunitari (se il rapporto contrattuale sarà con Google Ireland dunque) dovranno, dal 2010, essere inseriti nei nuovi modelli INTRASTAT-SERVIZI e comunicati all'Agenzia delle Dogane.
A nulla conterà più dunque il luogo di diffusione dei messaggi pubblicitari.
Dunque una notevolissima semplificazione sul profilo Iva, ma anche un nuvo adempimento. Contattate il Vs. commercialista di fiducia per adottare i nuovi comportamenti fiscali in modo concordato.
Paolo