• Super User

    Posto qui il collegamento ad un interessante topic dove un utente segnala che sembra effettivamente possibile ottenere il rimborso dell'IVA da Adsense.... senza quindi dover effettuare alcuno scorporo:

    http://www.giorgiotave.it/forum/viewtopic.php?t=12100

    Paolo


  • Super User

    AGGIORNAMENTO AL 27 GIUGNO 2006

    Recenti quesiti di webmaster-publisher italiani di Adsense rendono necessario l?esame approfondito di un nuovo intervento legislativo europeo.

    Ha destato infatti una certa dose di aspettativa la pubblicazione nella gazzetta ufficiale europea del Regolamento Ce n. 1777/2005, con il quale è stata data una miglior definizione delle operazioni rientranti nel cosiddetto regime Iva del ?commercio elettronico?, con addirittura l?esplicitazione che fra queste operazioni sono comprese la ?fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina web o un sito web?.
    I publisher residenti in Italia più attenti alla produzione legislativa sono stati subito a chiedersi se sarebbe cambiato qualcosa nel profilo Iva del sistema Adsense ospitato sui loro siti italiani, magari nella speranza di non dover più considerare imponibili ordinariamente ad Iva quelle prestazioni di servizi.

    Se in precedenza avevo descritto il profilo Iva di Adsense rifacendomi al concetto di ?prestazioni pubblicitarie? ora posso esaminare quel sistema come operazione rientrante nel rinnovato spettro delle operazioni di ?prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici?, grazie alle precisazioni contenute nel citato regolamento.

    Ebbene le novità non sono confortanti per i publisher più speranzosi. Rileggendo, infatti, l?articolo 7, comma 4, lettera f) del D.P.R. 633/72 (c.d. Legge Iva) si capisce subito che anche in questo caso le prestazioni rese da soggetti passivi Iva italiani nei confronti di soggetti passivi (soggetti economici sarebbe meglio dire) extraUE sono da considerare ordinariamente imponibili in Italia, se il luogo di utilizzo di queste prestazioni è l?Italia.
    Tale disposizione discende dalla facoltà esercitata dal legislatore italiano al momento di adottare una particolare direttiva comunitaria che non commenterò in questa sede, perché di poca utilità al webmaster-publisher.

    A questo punto non resta che da chiedersi se valgano ancora le considerazioni fatte nel precedente post in tema di individuazione del luogo di utilizzo in Italia per il sistema Adsense ospitato da siti italiani di publisher italiani.

    Personalmente ho maturato la convinzione che non ci si possa che scendere al reale contenuto della prestazione (diffusione di un messaggio pubblicitario) poi ?contornata? dal concetto di ?prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici?. In parole povere queste ultime sono il ?contenitore?, la cui disciplina Iva è da me riassunta sopra, ma solo il ?contenuto? (pubblicità) consente di capire il luogo di fruizione e dunque tornano valide tutte le considerazioni esposte nel precedente post, con la conseguenza che le ?prestazioni Adsense? del genere descritto debbono essere ancora considerate ordinariamente imponibili ad Iva in Italia, anche dopo l?entrata in vigore del citato regolamento Ce (1° luglio 2006).

    Qualche ulteriore approfonfimento potete trovarlo qui: [url=http://www.fiscoitaliano.altervista.org/ADSENSE-IVA-FATTURA.htm]IVA ADSENSE

    ATTENZIONE: rammento che il presente post è scritto quale informativa generale ed è espressione del parere dello scrivente. Non si autorizza a trarne conclusioni operative, che prima devono essere vagliate e verificate nell?aggiornamento con il proprio consulente di fiducia.

    Paolo


  • Super User

    Ulteriori aggiornamenti con quelle che sembrano fonti di informazioni diverse da quelle sin qui reperite da me.

    http://www.giorgiotave.it/forum/web-fisco-e-leggi/20157-adsense-come-intermediazione.html

    Personalmente, ad oggi, non condivido l'inquadramento da procacciamento d'affari e resto su quello pubblicitario verso soggetto ExtraUE identificato direttamente in Europa.

    Per dovere di completezza ho però reputato giusto citare.

    Paolo


  • Super User

    Segnalo inoltre la risposta di Stefano Aldovisi, in L'esperto risponde del 13/11/2006 edizione 88 del Il Sole 24 Ore che qui non posso riportare per ragioni di diritto d'autore.

    Sintetizzo: l'autore approfondisce il profilo Iva ricalcando schemi logici e conclusioni simili ai miei di questo topic.... giunge a conclusione rispondendo che nel caso di Google Inc. Usa (extraUe) si applichi l'iva, se invece si tratta di Google europeo, allora fuori campo Iva.

    Un anno dopo arriva dunque una conferma anche dagli esperti del Sole 24
    Ore.

    Aggiungo ora io che se la controparte contrattuale fosse Google UE (soggetto passivo Iva in UE) allora la configurazione cambierebbe divenendo Fuori campo Ue. Ai tempi in cui scrissi i publisher mi riferirono che la controparte era Google Inc. Usa.
    Lascio ai publisher ed ai loro consulenti capire chi sia la controparte contrattuale esatta sotto il profilo Iva.

    Paolo


  • Super User

    Poichè non ho certo pretesa di certezza, ma voglio solo dare un servizio di aiuto ai publisher penso sia doveroso sottolineare (su suggerimento molto cortese di Pieru) che su l'Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore (24 febbraio 2008) è stato pubblicata una risposta a quesito generale sugli spazi pubblicitari su siti italiani venduti a società USA.

    L'autore, dopo disamina giuridica simile a quella fatta qui sopra, giunge a definire escluse da Iva tali prestazioni dopo averne affermato il luogo di utilizzo materiale extraUE.

    Io resto invece di opinione differente, non per questioni giuridico-normative che invece condivido, ma per una questione sostanziale.

    Per luogo di utilizzo materiale egli definisce, sulla scorta delle interpretazioni ministeriali in materia:
    "il luogo in cui la prestazione esplica per il committente la sua concreta utilità atttraverso l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego del servizio".

    Se uno spazio pubblicitario è offerto su un sito italiano, con fama prettamente italiana, scritto in Italiano, con target il mercato italiano relativamente a prodotti magari da vendere poi sul territorio italiano.......... reputo difficile affermare che per il committente l'utilizzo materiale (come sopra definito) sia extraUE.

    E questa impostazione mi sembra sia la più frequente per la pubblicità su siti italiani, adsense compreso.

    Non dare rilievo a questi concordanti aspetti sostanziali sarebbe, nel caso, come non dare rilevanza al concetto di "utilizzo materiale", svuotarlo di significato, e dunque andare a riferirsi al solo criterio di "utilizzo economico".

    Sinceramente, dalla lettura, e senza nessuna critica dell'autore, apprezzabilissimo, a mio giudizio, non ho trovato alcuna motivazione del perchè non dovrei dare peso a tali aspetti sostanziali, da lui giudicati non rilevanti.

    Per casi particolari con target extraUe forse tale inquadramento sarebbe invece possibile.

    Paolo


  • Super User

    Alcune novità nella controparte contrattuale mi sono state riportate da un utente del forum. In particolare la controparte contrattuale parrebbe divenuta Google Ireland e non più Google USA.

    Ciò porterebbe ad un nuovo profilo Iva delle prestazioni pubblicitarie rese dai publisher.

    Qui potete leggere in merito:

    http://www.giorgiotave.it/forum/adsense/102698-adsense-ultimi-sviluppi-contrattuali-ed-impatto-fiscale.html

    PROFILO IVA

    Nell'eventualità che il committente di una prestazione pubblicitaria divenisse un soggetto passivo domiciliato/residente/identificato ai fini Iva in un altro paese UE (Google Irlanda ad esempio)... allora la prestazione pubblicitaria del publisher italiano non sarebbe territorialmente rilevante in Italia (esclusione da IVA ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 633/72), potrebbe essere documentata con documenti anche diversi dalle fatture (es. note di debito), e dunque non si dovrebbe più attendere il rimborso dell'Iva da Google (Ireland).

    Resta ovviamente determinate capire chi è il committente e da quando si applicherebbe la nuova disciplina.... e in base a ciò comportarsi coerentemente sotto il profilo procedurale e fiscale.

    Paolo


  • Super User

    ULTERIORI NOVITA'

    Scrivevo sopra:

    *"2) La Risoluzione del 15.12.1990 prot. 470170, in proposito di territorialità di servizi pubblicitari radio-televisivi, ha individuato il seguente principio:?ai sensi dell'art. 7 lett. g) DPR 633/72 qualora le prestazioni di servizi siano rese ad un committente extracomunitario, deve applicarsi il criterio dell'utilizzazione, dovendosi assoggettare ad imposta solo quelle utilizzate nello Stato italiano. *Qualora non sia possibile enucleare da una complessa prestazione la quota parte utilizzata in Italia, l'intera operazione dovrà essere assoggettata ad iva.""

    Orbene la sentenza di due giorni fa (19/02/2009) della Corte di Giustizia UE (i cui principi sono immediatamente applicabili in Italia) ha stabilito che luogo di utilizzo della prestazione pubblicitaria (ai fini IVA) non è l'ambito di diffusione del messaggio pubblicitario, ma il luogo di partenza del messaggio stesso.

    Se per radio, Tv, giornali e media tradizionali in genere è semplice individuare il luogo di partenza... ben più difficile è tecnicamente farlo per internet... ed ancor più per un servizio mediato tecnologicamente come Adsense... dove la parte del leone la fa uno script ospitato e fuori da pieno controllo su siti con hosting non si sa esattamente neppure dove.

    Il principio fiscale dunque vuole una previa risposta sotto il profilo tecnologico... che in tutta franchezza io non so dare. E dunque lascio a futuri approfondimenti.


  • Super User

    Segnalo l'interessante articolo su "Il Sole 24 Ore", inserto "Norme e Tributi" del 27/04/2009 (pag. 5) in cui viene commentata quest'ultimissima sentenza della Corte di Giustizia UE (19/02/2009 n. C-01/08).

    Viene ribadito il concetto che il criterio da seguire è il luogo di partenza del messaggio pubblicitario.

    Mi spingo a dire dunque:

    • Se i "messaggi adsense" lanciati dai publisher Italiani (sito web italiano, su server italiano, in lingua italiana...) si possono considerare in partenza dall'Italia (cosa di cui non sono certo tecno-informaticamente).... che fine fa l'inquadramento Iva dettato da Google Adsense con il nuovo contratto che vede controparte Google Ireland.... dove si dice che non viene riconosciuta l'Iva se non da operatori Irlandesi ???.... che si debba comunque applicare l'Iva italiana ????? Google Ireland si comporterebbe correttamente se non la riconoscesse ?????????????

    La questione risulta più aperta di prima a questo punto, a mio giudizio.


  • Super User

    NUOVO PROFILO IVA - EVOLUZIONI NORMATIVE DAL 01 GENNAIO 2010

    Dal primo gennaio 2010, a livello di UE, è cambiato il profilo Iva dei servizi rese nei rapporti B2B, cioè tra soggetti economici.
    In Italia (in ritardo) si sono modificate le norme Iva per recepire tali novità.

    Il criterio generale individua il luogo di tassazione ai fini Iva nel paese dove è stabilito il soggetto economico committente.

    Partendo dal presupposto che sia valido il ragionamento fatto nel primo dei post di questo topic e dunque che il publisher eroghi a Google servizi pubblicitari, di seguito riporto il nuovo inquadramento IVA da tenersi da 01 gennaio 2010:

    Il publisher emetterà fattura (no note di debito o similari) nei confronti di Google Inc. (sia che sia Google Ireland, sia Google USA) senza applicazione dell'Iva e con indicazione della seguente dicitura "Fuori campo di applicazione dell'Iva art. 7-ter del D.p.r. 633/72"

    Google sarà infatti il committente stabilito fuori dall'Italia del servizio reso dal publisher, soggetto passivo Iva italiano.

    Attenzione: i servizi intracomunitari (se il rapporto contrattuale sarà con Google Ireland dunque) dovranno, dal 2010, essere inseriti nei nuovi modelli INTRASTAT-SERVIZI e comunicati all'Agenzia delle Dogane.

    A nulla conterà più dunque il luogo di diffusione dei messaggi pubblicitari.

    Dunque una notevolissima semplificazione sul profilo Iva, ma anche un nuvo adempimento. Contattate il Vs. commercialista di fiducia per adottare i nuovi comportamenti fiscali in modo concordato.

    Paolo


  • Super User

    Una interessante risposta data dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 36 del 21/06/2010 (quesito 43) sembra ormai tagliare la testa al toro condividendo quanto da me sostenuto da tempo.

    I servizi adwords/adsense ecc. non sono altro che servizi pubblicitari e NON locazioni di spazi virtuali.

    La battaglia con chi riteneva valida quest'ultima impostazione su questo forum è stata dura... ora la posizione è confermata indirettamente dall'Agenzia delle Entrate (in fin dei conti il "Controllore finale")

    Paolo