• Super User

    MORATORIA DEI DEBITI: riflessi contabili

    Ciao a tutti.

    Come da titolo mi piacerebbe con Voi ragionare ed elencare fonti bibliografiche in merito alla MORATORIA DEI DEBITI, con particolare riferimento all'impatto di bilancio ed alla moratoria estesa ad i Leasing.

    La moratoria su debiti bancari (es. mutuo) non genera infatti particolari problematiche contabili e bilancistiche.

    La moratoria su leasing invece ne genera eccome, soprattutto quando il sistema di contabilizzazione è quello classico (non IAS 17 quindi).
    Ci si immagini la ripartizione del maxicanone iniziale, ma anche la posticipazione delle quote capitali delle rate che se non corretta con qualche artificio contabile potrebbe portare ad una mancata correlazione tra costi e ricavi nel periodo di moratoria.

    Io segnalo le seguenti fonti:

    • Amministrazione e Finanza, n. 1 del 2010 a pag. 6.
    • Fasciolo Telefisco 2010 (sole 24 ore) a pag. 23

    Attendo cortesemente Vs. fonti e ragionamenti in merito.
    Grazie.

    Paolo


  • Moderatore

    Ti segnalo il fascicolo che Euroconference ha distribuito ai partecipanti al MasterBreve 2009/2010, durante la 2^ giornata.
    La dispensa si intitola "I piani di risanamento finanziario: strumenti di finanza ordinaria".
    Si parla di moratoria su leasing mobiliari ed immobiliari alle pagg. 38 e ss.

    In sintesi:
    per i leasing immobliari c'è la sospensione della quota capitale implicita per 12 mesi, mentre in quelli mobiliari la sospensione è di 6 mesi.
    Durante la sospensione i canoni di leasing sono pari agli interessi sul debito residuo in essere all'inizio della sospensione.

    Ricordo che la moratoria si applica solo ai leasing finanziari, non a quelli operativi.

    A proposito del maxicanone iniziale, non trovo scritto nulla.
    Immagino che sia da ridefinire il periodo del risconto, considerando l'allungamento del periodo del leasing.


  • Super User

    Il problema è complesso altrimenti Paolo l'avresti già risolto:).
    A livello di fonti al momento non ho trovato altro se non quanto avete già indicato, quindi faccio solo alcune considerazioni tra colleghi che magari sono solo cavolate.
    Evidentemente bisogna trovare un compromesso accettabile con più riguardo alla sostanza che alla forma perché per come vengono contabilizzati i leasing con il sistema classico la moratoria fa saltare il tutto.
    Io credo possa essere sensato considerare un allungamento del periodo del leasing. Faccio un esempio senza interessi visto che il problema è per le quote capitale:
    leasing debito iniziale 1.000
    rate annue da 200 euro
    moratoria da subito di durata di 12 mesi

    Ridetermino la rata a 166,67 (sei anni di durata)
    Il primo anno contabilizzo:
    debiti da moratoria a canoni di leasing 166,67

    Gli anni successivi ricevo fattura da 200 e registro

    debiti verso fornitori a canoni di leasing 166,67
    debiti verso fornitori a debiti da moratoria 33,33

    In sostanza il primo anno evidenzio con un conto apposito l'effetto totale della moratoria e lo vado a chiudere nei sei anni, con opportune segnalazioni in nota integrativa penso si raggiunga un corretta rappresentazione di bilancio.

    E' evidente che per leasing già avanzati si creano differenze con gli anni precedenti però questa mi pare la meno peggio come soluzione. Procederei allo stesso modo per il risconto del maxi canone a fine anno.

    Attendo insulti:D


  • User Attivo

    Avevate letto questo articolo? Credo di si.

         Sole 24 Ore - Norme e Tributi di lunedì 16 novembre 2009, pagina 2       
                Leasing finanziari con effetti temporali per i maxicanoni
    

    di Landuzzi Fabio e Meneghetti Paolo

              Gli intrecci. Operazione al test del bilancio Leasing finanziari con effetti temporali per i maxicanoni Fabio Landuzzi Paolo Meneghetti Per i soggetti che contabilizzano il leasing finanziario con il metodo patrimoniale (quindi, per tutti coloro i quali predispongono il bilancio secondo i principi contabili nazionali), si pone ilproblema di valutare il possibile impatto che l'adesione alla moratoria pu produrre sull'imputazione temporale nei bilanci d'esercizio delle quote capitale incluse nei canoni di leasing, del risconto del maxicanone e delle spese di istruttoria. Infatti, la sospensione del pagamento delle quote capitale che si realizza con l'adesione alla moratoria per il leasing, se da un latci non incide sul computo e neppure sulla rilevazione al conto economico di periodo degli interessi impliciti nei canoni di leasing, in linea capitale produce di fatto un prolungamento del lasso di tempo. In questo prolungamento da una parte il locatario utilizza il bene in forza del contratto di leasing e dall'altra si ha la postergazione del momento del riscatto, così da porre necessariamente giustificati interrogativi riguardo la necessità di modificare anche la ripartizione temporale del concorso di dette quote capitale alla formazione del risultato di periodo. Si possono a questo proposito i'potizzare tre soluzioni.
    

    Una prima soluzione, che ha trovato un buon seguito in dottrina, assimila la sospensione del pagamento delle quote capitale prodotta dalla moratoria del leasing a un semplice fatto finanziario; di conseguenza, le quote capitale continuano a maturare senza alcuna differenza rispetto al passato e non si producono variazioni rispetto all'imputazione delle stesse per competenza economica secondo il piano deciso ad inizio contratto.
    Semplicemente, in quanto non pagate, esse vengono conservate fra i debiti verso fornitori e alla scadenza della moratoria ne riprende il pagamento. Questa lettura della fattispecie ha per il difetto di fare sì che nel corso della durata del contratto di leasing vi sia un lasso di tempo in cui il conduttore prosegue la utilizzazione del bene in forza del contratto di leasing senza per che vi sia a bilancio il corrispondente concorso di un costo in relazione alla utilità economica prestata dal bene.
    Una seconda soluzione, invece, vede la moratoria come un evento che, producendo nei fatti un prolungamento della durata del possesso del bene in forza del rapporto di leasing, implica anche una corrispondente rideterminazione della quota capitale di competenza di ciascun periodo; di conseguenza, seguendo questa impostazione, dopo l'accesso alla moratoria la quota capitale di competenza di ciascun esercizio viene rideterminata per tenere conto del sopravvenuto allungamento della durata reale del contratto ed assumendo come nuovo riferimento temporale il termine iniziale aumentato del periodo di moratoria. Questa soluzione, se sembra forse essere meno aderente ai contenuti sostanziali della moratoria, ha tuttavia il pregio di rendere l'imputazione a periodo della quota capitale allineata alla effettiva utilità economica del bene e risulta a nostro avviso preferibile in quanto fa prevalere la sostanza alla forma.
    Vi è poi un ulteriore segnalazione che proviene dall'autorevole fonte del gruppo di NUOVA RIPARTIZIONE Bisogna valutare l'impatto che l'adesione pu produrre sull'imputazione delle quote capitale IL CONFRONTO Ci sono tre soluzioni per allontanare il momento del riscatto, ognuna con pregi e svantaggi da trattare con coerenza studio dell'Università di Torino, secondo cui anche la quota interessi, implicita nel canone, andrebbe riproporzionata alla maggiore durata contrattuale.
    Una terza ipotesi, infine, potrebbe consistere nella totale sospensione delle quote capitale non solo dal pagamento, bensì anche dal loro concorso alla formazione del risultato economico dell'esercizio in cui spiega effetto la moratoria; seguendo questo approccio, quindi, si avrebbe una sorta di integrale riscontazione dei canoni di leasing che cadono nel periodo di moratoria, per essere poi integralmente imputati a conto economico solo a partire dallo spirare della sospensione.
    Va da sé che ognuna di queste soluzioni si accompagna anche ad un coerente trattamento sia delle modalità di imputazione temporale del maxicanone iniziale riscontato nonché delle spese di istruttoria, e sia dei conseguenti riflessi fiscali in forza del principio di derivazione.