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    Novità IRPEF Fin. 2008 VII parte

    12 NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
    Di seguito si analizzano le novità in materia di redditi soggetti a tassazione separata contenute nella L. 24.12.2007 n. 244.
    12.1 RILIQUIDAZIONE DA PARTE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE
    L?art. 37 co. 43 del DL 4.7.2006 n. 223, convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, ha stabilito che, in seguito alla riliquidazione dell?imposta, da parte dell?Agenzia delle Entrate, su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, non si procede all?iscrizione a ruolo delle imposte ancora dovute, ovvero all?effettuazione dei rimborsi, se gli importi (rispettivamente a debito o a credito) derivanti dalla riliquidazione sono inferiori a 100,00 euro.
    Tale disposizione è ulteriormente modificata dall?art. 1 co. 272 della L. 24.12.2007 n. 244, dopo che è sostituita dall?art. 39 co. 8-*ter *del DL 1.10.2007 n. 159, convertito nella L. 29.11.2007 n. 222.
    L?intervento della L. 244/2007 ha comportato un?ulteriore estensione dell?ambito applicativo della disciplina in esame, che ora riguarda anche:
    ? le indennità relative alla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all?art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, corrisposte a decorrere dall?1.1.2004;
    ? le anticipazioni delle indennità di mobilità e dei trattamenti di cassa integrazione, di cui all?art. 17 co. 1 lett. c-bis) del TUIR, corrisposte a decorrere dall?1.1.2004.
    Si ricorda che la disciplina in esame era già prevista in relazione:
    ? ai trattamenti di fine rapporto (TFR) e alle indennità equipollenti, nonché alle altre indennità e somme percepite in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all?art. 19 del TUIR, corrisposte a decorrere dall?1.1.2003;
    ? alle prestazioni erogate sotto forma di capitale dalle forme pensionistiche complementari (c.d. ?fondi pensione?), di cui all?art. 20 del TUIR, corrisposte a decorrere dall?1.1.2003;
    ? agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, di cui all?art. 17 co. 1 lett. b) del TUIR, corrisposti a decorrere dall?1.1.2004.
    Esclusione della comunicazione al contribuente dell?esito della riliquidazione
    Se l?importo a debito o a credito del contribuente è inferiore al suddetto limite di 100,00 euro, non si procede alla comunicazione dell?esito della riliquidazione al contribuente stesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell?art. 1 co. 412 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005).
    12.2 RIDUZIONE DEL PRELIEVO FISCALE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO E ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
    L?art. 2 co. 514 della L. 24.12.2007 n. 244 prevede una riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all?art. 17 co. 1 lett. a) del TUIR:
    ? il cui diritto alla percezione sorge a partire dall?1.4.2008;
    ? secondo i criteri che saranno stabiliti con un decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, da emanare entro il 31.3.2008.
    A tali fini, è stabilito che:
    ? la tassazione operata dai sostituti d?imposta anteriormente all?emanazione del suddetto decreto si considera effettuata a titolo di acconto;
    ? resta ferma l?applicazione della clausola di salvaguardia di cui all?art. 1 co. 9 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), secondo la quale continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31.12.2006, cioè anteriormente alla riforma dell?IRPEF operata dalla stessa L. 296/2006.
    L?art. 2 co. 516 della L. 244/2007, invece, stabilisce che, con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, sarà istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione dei redditi di cui al citato art. 17 co. 1 lett. a) del TUIR, con il compito di proporre l?adozione di modifiche normative volte:
    ? alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente;
    ? a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare;
    ? all?attenuazione del prelievo fiscale.
    12.3 REGIME FISCALE APPLICABILE AL TFR MATURATO FINO AL 31.12.2006 E DESTINATO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DALL?1.1.2007
    L?art. 2 co. 515 della L. 24.12.2007 n. 244 ha inserito il co. 7-*bis *all?art. 23 del DLgs. 5.12.2005 n. 252.
    Si ricorda che:
    ? con il suddetto DLgs. 252/2005 è stata riformata la disciplina civilistica e fiscale della previdenza complementare, a decorrere dall?1.1.2007;
    ? l?art. 23 del DLgs. 252/2005 riguarda la disciplina transitoria.
    Con la nuova disposizione viene individuato il trattamento fiscale da applicare alle quote di TFR:
    ? maturate entro il 31.12.2006, cioè anteriormente all?entrata in vigore della suddetta riforma;
    ? conferite ad una forma pensionistica complementare (c.d. ?fondi pensione?) a decorrere dall?1.1.2007, cioè in vigenza della nuova disciplina.
    Viene, infatti, stabilito che le somme di TFR versate ad un fondo pensione concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.
    In sostanza, l?importo del TFR pregresso imputato alla posizione individuale dell?iscritto al fondo pensione deve essere assoggettato a tassazione:
    ? al momento dell?erogazione della prestazione pensionistica complementare;
    ? secondo la disciplina applicabile in relazione al periodo in cui è maturato il TFR stesso.
    Occorre, infatti, tenere presente che, ai sensi dell?art. 23 co. 5 del DLgs. 252/2005, la prestazione di previdenza complementare deve essere ?scomposta? in relazione ai montanti maturati:
    ? fino al 31.12.2000, assoggettati al regime di tassazione previsto anteriormente all?entrata in vigore del DLgs. 18.2.2000 n. 47;
    ? dall?1.1.2001 al 31.12.2006, assoggettati al regime di tassazione di cui al suddetto DLgs.
    18.2.2000 n. 47;
    ? dall?1.1.2007, assoggettati al regime di tassazione di cui allo stesso DLgs. 252/2005.
    Il conferimento a un fondo pensione del TFR maturato prima dell?1.1.2007, pertanto, non può essere utilizzato per usufruire della più favorevole tassazione prevista dal DLgs. 252/2005.
    Si ricorda, infatti, che l?art. 11 co. 6 del DLgs. 252/2005 prevede, sulle prestazioni di previdenza complementare maturate dall?1.1.2007, anche erogate sotto forma di capitale (per la parte consentita), l?applicazione di una ritenuta a titolo d?imposta con l?aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (in pratica, la tassazione minima al 9% si applica dopo 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari).
    Sul TFR, invece, si applica la tassazione separata IRPEF con un?aliquota minima del 23% (prevista dall?art. 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito).
    12.3.1 Chiarimenti ufficiali
    In relazione alla disciplina in esame, la circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 (§ 4) ha chiarito che:
    ? le somme versate al fondo pensione concorrono ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente:
    − dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto,
    La nuova disciplina è stata oggetto di sistematica analisi per opera della circ. Agenzia delle Entrate 18.12.2007 n. 70. da cui decorre l?accumulo del TFR conferito;
    − dal fatto che esistano già montanti maturati presso il fondo pensione corrispondenti al periodo di maturazione del TFR;
    ? ai fini della tassazione applicabile ai montanti maturati dall?1.1.2007, si considerano quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo pensione;
    ? l?attribuzione convenzionale prevista dalla norma in esame rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l?acquisizione della qualificazione di ?vecchi iscritti? per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR maturato.
    12.3.2 Disposizioni attuative
    Con un successivo provvedimento dell?Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle necessarie informazioni tra:
    ? le forme pensionistiche complementari destinatarie del TFR;
    ? i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR conferito.