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    Novità IRPEF Fin. 2008 IV parte

    ***4 DICHIARAZIONE AL SOSTITUTO D?IMPOSTA SUL DIRITTO ALLE DETRAZIONI PER ***REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E PER FAMILIARI A CARICO
    Dal 2008, il contribuente titolare di redditi di lavoro dipendente o assimilati deve dichiarare ogni anno al proprio sostituto d?imposta la spettanza delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, anche in assenza di variazioni rispetto all?anno precedente.
    Ai sensi dell?art. 23 co. 2 lett. a) del DPR 600/73, le detrazioni d?imposta per carichi di famiglia e per redditi di lavoro dipendente (*ex *artt. 12 e 13 del TUIR) sono riconosciute dal sostituto d?imposta se il contribuente:
    ? dichiara al sostituto d?imposta di avervi diritto:
    ? si impegna a comunicare tempestivamente al sostituto d?imposta le eventuali successive variazioni.
    Tale disciplina si applica anche in relazione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, stante il rinvio operato dal successivo art. 24 del DPR 600/73.
    4.1 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
    Le detrazioni d?imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR sono riconosciute dal sostituto d?imposta, in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, se il percipiente dichiara di avervi diritto, indicando:
    ? le condizioni di spettanza (es. familiari considerati fiscalmente a carico, mancanza fisica del coniuge, figli di età inferiore a tre anni o portatori di handicap, ecc.);
    ? il relativo periodo di applicazione;
    ? le modalità di riparto della detrazione tra gli aventi diritto, quando spetti a più soggetti (specie quella per i figli).
    Indicazione del codice fiscale dei familiari a carico
    L?art. 1 co. 221 della L. 24.12.2007 n. 244, modificando il suddetto art. 23 co. 2 lett. a) del DPR 600/73, ha previsto l?obbligo di indicare, nella dichiarazione da presentare al sostituto d?imposta, anche il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni, vale a dire dei familiari a carico.
    Tale obbligo persegue evidenti finalità di controllo sull?effettiva spettanza delle detrazioni usufruite.
    4.2 VALIDITÀ ANNUALE DELLA DICHIARAZIONE
    L?art. 1 co. 221 della L. 244/2007 ha anche introdotto l?obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d?imposta la spettanza delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.
    In precedenza, invece, il terzo periodo dell?art. 23 co. 2 lett. a) del DPR 600/73, ora abrogato, prevedeva che la dichiarazione del contribuente al sostituto d?imposta sulla spettanza delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, in assenza di variazioni, avesse effetto anche per i periodi d?imposta successivi.
    Pertanto, al fine di usufruire delle suddette detrazioni per il 2008, il contribuente deve presentare la suddetta dichiarazione al sostituto d?imposta, anche in assenza di variazioni rispetto al 2007.
    Per quanto riguarda i pensionati INPS, la circ. 28.12.2007 n. 142 ha chiarito che è stato predisposto un nuovo modulo di richiesta delle detrazioni d?imposta27, che sarà inviato a tutti i soggetti che usufruiscono di detrazioni per familiari a carico, unitamente al modello CUD 2008.
    5 PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 19% DELLE SPESE PER GLI ASILI NIDO
    La legge Finanziaria 2008 proroga la detrazione IRPEF del 19% delle spese per gli asili nido, in relazione a quelle sostenute nel periodo d?imposta 2007.
    L?art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ha previsto la detrazione dall?IRPEF lorda, nella misura del 19%, ai sensi dell?art. 15 del TUIR, per le spese documentate:
    ? sostenute dai genitori;
    ? per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli.
    5.1 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
    L?applicazione della detrazione IRPEF in esame era prevista per il solo periodo d?imposta 2005.
    L?art. 1 co. 201 della L. 244/2007 proroga però la sua applicazione anche al periodo d?imposta 200728.
    26 Si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 2.2).
    Pertanto, la stessa può essere usufruita anche in sede di dichiarazione dei redditi per tale anno, vale a dire nel modello 730/2008 ovvero nel modello UNICO 2008 Persone fisiche.
    5.2 NOZIONE DI ?ASILI NIDO?
    La circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6 (§ 2.1) ha chiarito che, ai fini della detrazione in esame:
    ? costituiscono ?asili nido? le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni;
    ? rilevano sia gli asili nido pubblici che quelli privati.
    5.3 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI
    La detrazione d?imposta spetta in relazione ad un importo massimo delle spese:
    ? pari a 632,00 euro;
    ? per ogni figlio ospitato negli asili nido.
    Pertanto, ad esempio, una famiglia con due figli che frequentano l?asilo nido ha diritto ad una detrazione IRPEF massima di 240,16 euro (19% di 1.264,00 euro).
    Principio di cassa
    Sulla base dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6 (§ 2.1), la detrazione compete, in aderenza al principio di cassa, in relazione alle spese sostenute nel periodo d?imposta 2007, a prescindere dall?anno scolastico cui si riferiscono.
    5.4 DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE
    La circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6 (§ 2.1) ha chiarito che la documentazione dell?avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.
    5.5 RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE TRA I GENITORI
    La circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6 (§ 2.1) ha inoltre chiarito che:
    ? la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell?onere da ciascuno sostenuto;
    ? qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque
    possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.
    Irrilevanza dei criteri di ripartizione della detrazione d?imposta per i figli a carico
    Si ricorda che la circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11 (§ 2.1) ha precisato che i criteri di
    ripartizione tra i genitori delle detrazioni d?imposta per i figli a carico, stabiliti dall?art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, si applicano esclusivamente alle detrazioni stesse e non anche alle detrazioni per oneri.
    6 PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 20% DELLE SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI
    FRIGORIFERI E CONGELATORI
    La legge Finanziaria 2008 proroga al 31.12.2010 la detrazione IRPEF/IRES del 20% delle spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi e congelatori.
    L?art. 1 co. 353 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto una detrazione dall?imposta lorda in relazione alle spese documentate sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
    La detrazione d?imposta:
    ? spetta sia ai fini IRPEF che IRES;
    ? è pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
    6.1 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
    L?applicazione della detrazione IRPEF in esame era prevista per il solo periodo d?imposta 2007 (spese sostenute entro il 31.12.2007).
    Con l?art. 1 co. 20 della L. 24.12.2007 n. 244, la stessa è invece prorogata in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2010.
    6.2 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI
    La detrazione d?imposta spetta fino ad un valore massimo della stessa di 200,00 euro per ciascun apparecchio.
    La spesa massima detraibile è quindi pari a 1.000,00 euro per apparecchio.
    Spese connesse
    La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2007 n. 24 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell?importo detraibile, possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell?apparecchiatura dismessa, purché debitamente documentati dal percettore dei corrispettivi.
    6.3 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
    Ai fini della documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione in esame, le circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11 (§ 2.2) e 27.4.2007 n. 24 hanno chiarito che è necessario che:
    ? l?acquisto sia documentato tramite una fattura, ovvero uno scontrino fiscale recante i dati identificativi dell?acquirente (c.d. ?scontrino parlante?);
    ? la fattura o lo scontrino ?parlante? rechi anche:
    − la data di acquisto;
    − la classe energetica non inferiore ad A+ dell?elettrodomestico acquistato;
    ? vi sia un?ulteriore documentazione dalla quale si possa evincere l?avvenuta sostituzione dell?elettrodomestico. In relazione a quest?ultimo punto, è stato stabilito che il contribuente è tenuto a redigere un?apposita autodichiarazione:
    ? dalla quale risultino:
    − la tipologia dell?apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.);
    − le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso; in particolare, la certificazione deve recare l?indicazione dell?impresa o dell?ente cui è stato conferito l?apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso;
    ? da conservare ed esibire agli uffici dell?Agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste.