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    damaris

    @damaris

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      Dividendi erogati a soggetti non residenti
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • damaris  

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      L

      Ai sensi dell'art. 2 del TUIR, si considerano residenti, ai fini fiscali, in Italia, i soggetti che, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni o 184 giorni nel caso di anno bisestile) sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, in Italia, il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile Pertanto, nel caso di specie, i soci della Spa italiana non hanno residenza fiscale in Italia, a condizione che si siano cancellati dall'anagrafe della popolazione residente.
      Alla luce di quanto sopra riportato, il caso esaminato è quello di una società di capitali italiana che corrisponde dividendi a soci statunitensi.
      Il regime ordinario dei dividendi erogati dalle società di capitali ai propri soci non residenti è contenuto nell'art. 27 co. 3 del DPR 600/73: la norma prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 27% sull'intero dividendo percepito. I percipienti esteri nei confronti dei quali è applicata la ritenuta alla fonte nella misura del 27% possono richiedere a rimborso tale imposta nel proprio Stato di residenza sugli stessi utili, ai sensi dell'art. 27 co. 3 del DPR 600/73. Tale rimborso compete fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta subita in Italia dietro presentazione all'Amministrazione Finanziaria italiana di idonea documentazione proveniente dal competente ufficio fiscale dello Stato estero.
      A seguito dell'ottenimento del rimborso, pertanto, l'imposizione complessiva del dividendo risulterebbe pari al 15%.
      Ai sensi dell'art. 75 del DPR 600/73, "nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia".
      Pertanto, è possibile fare ricorso all'art. 10, paragrafo 1, della Convenzione Italia - Stati Uniti (resa esecutiva in Italia con la L. 765/85), che prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato (nel nostro caso, quindi negli Stati Uniti).
      Secondo quanto specificato dall'art. 10, paragrafo 2, della Convenzione Italia - Stati Uniti, tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato in cui ha residenza la società che eroga i dividendi.
      Nel caso posto alla nostra attenzione, quindi, i dividendi erogati dalla SPA italiana ai tre soci, indipendentemente dalla quota di capitale posseduto saranno assoggettati a ritenuta nella misura del 15%, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, paragrafo 2, lett. b) della Convenzione Italia - Stati Uniti, in quanto le aliquote ridotte del 10% e del 5% previste dall'art. 10 paragrafo 2 lett. a) sono riservate alle sole società.
      Stante quanto sopra riportato, il regime ordinario appare meno conveniente rispetto a quello previsto dalla Convenzione Italia - Stati Uniti, nonostante il prelievo complessivo sui dividendi sia identico (15%), in quanto nel primo caso occorre attendere i tempi del rimborso dei 4/9 della ritenuta del 27%.

    • D

      Scioglimento e Liquidazione
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • damaris  

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      L

      Io sono il commercialista;;;;;;;)))))))

    • D

      Conferimento partecipazioni
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • damaris  

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      L

      @Damaris said:

      Si consideri il caso di due soci persone fisiche che possiedono ciascuno una partecipazione di collegamento avente i requisiti dell'art. 87 comma 1 del TUIR.
      Tali soggetti intendono conferire la propria partecipazione in una società le cui azioni costituenti il capitale sociale sono prive dei requisiti richiesti per beneficiare della participation exemption. Secondo Voi é possibile utilizzare il regime previsto dall'art. 177 co. 2 del TUIR.

      In via generale, lo scambio di partecipazioni mediante conferimento di cui al co. 2 dell?art. 177 del TUIR si struttura come una normale operazione di conferimento i cui i soci di "A" conferiscono in "B" la partecipazione che posseggono in "A". Ai fini della determinazione del reddito dei soci di "A" che hanno effettuato il conferimento, le azioni o quote di "B" ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
      È possibile avvalersi del regime fiscale in commento anche nell?ipotesi in cui i soci della scambiata non detengono la partecipazione oggetto di conferimento in regime d?impresa.
      L?esclusione dal regime in commento può essere determinata dall?applicazione del co. 3 dell?art. 177 il quale, mediante il rimando all?art. 175 co. 2, prevede il regime ordinario di determinazione delle plusvalenze per le operazioni per le quali il conferente apporta partecipazioni prive dei requisiti per la participation exemption e riceve in cambio partecipazioni nella conferitaria con i requisiti per la participation exemption. In altre parole, il regime che prevede l?utilizzo della quota di patrimonio netto, quale corrispettivo per le partecipazioni di controllo o collegamento conferite, risulterebbe applicabile:

      sempre, nel caso di conferimento di partecipazioni con i requisiti pex; solo quando le partecipazioni ricevute in cambio sono prive dei requisiti pex, nel caso di conferimento di partecipazioni senza i requisiti pex.
      In particolare, la situazione prospettata sembra rientrare nel primo caso descritto, in quanto avviene un conferimento di azioni potenzialmente beneficiarie del regime della participation exemption.
      In dottrina si è rilevato che la disciplina ?antielusiva? contenuta nell?art. 175 co. 2 non sarebbe applicabile ai conferimenti nei quali il soggetto conferente non agisce in regime d?impresa, in quanto un soggetto privato non può usufruire del regime pex (si vedano sul tema Micozzi F., Bravi F. ?Conferimento di una Srl di partecipazionie in una Spa: conseguenze fiscali?, Azienda & Fisco, 3, 2007, p. 47).
      Secondo una diversa impostazione dottrinale, il co. 3 dell?art. 177 risulterebbe applicabile a tutti i soggetti ricompresi nella disciplina dell?art. 177 stesso (Pau F. ?Conferimenti di partecipazioni soft?, Italia Oggi, 11.12.2005, p. 22; Abritta L., Cacciapaglia L., Carbone V., De Fusco E., Sirianni F., ?Testo unico delle imposte sui redditi?, IPSOA, Milano, 2007, p. 2614-2615).
      Anche qualora si propendesse per questa seconda tesi, tuttavia, il caso prospettato non rientrerebbe nella casistica prevista dall?art. 175 co. 2, in quanto il soggetto conferisce partecipazioni aventi i requisiti per l?esenzione.
      Si ricorda, da ultimo, che con la ris. 22.3.2007 n. 57, l?Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile il regime previsto dal co. 2 dell?art. 177 del TUIR nel caso in cui il conferimento delle partecipazioni abbia luogo da parte di soggetti conferenti che a loro volta già controllano la società conferitaria.
      In merito, l?Assonime con la circolare 12.4.2007 n. 20 ha rilevato che la risoluzione 57/2007/E appare in contrasto con la ratio sottesa all?art. 177 co. 2 del TUIR che sembra prevedere l?applicazione della norma anche alle operazioni di scambio poste in essere all?interno dello stesso gruppo.
      In conclusione, si ritiene che, se i soggetti conferenti non controllano il soggetto conferitario, se già esistente, sia possibile applicare il regime dell?art. 177 co. 2 del TUIR al caso in esame.
    • D

      Abolizione tassa sui contratti di borsa
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • damaris  

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