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    Dividendi erogati a soggetti non residenti

    Si richiedono chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei dividendi erogati da una società di capitali italiana a tre soci con doppia nazionalità (italiana e statunitense), che lavorano (per più di 183 giorni all'anno) e dichiarano i propri redditi negli Stati Uniti.


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    Ai sensi dell'art. 2 del TUIR, si considerano residenti, ai fini fiscali, in Italia, i soggetti che, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni o 184 giorni nel caso di anno bisestile) sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, in Italia, il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile Pertanto, nel caso di specie, i soci della Spa italiana non hanno residenza fiscale in Italia, a condizione che si siano cancellati dall'anagrafe della popolazione residente.
    Alla luce di quanto sopra riportato, il caso esaminato è quello di una società di capitali italiana che corrisponde dividendi a soci statunitensi.
    Il regime ordinario dei dividendi erogati dalle società di capitali ai propri soci non residenti è contenuto nell'art. 27 co. 3 del DPR 600/73: la norma prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 27% sull'intero dividendo percepito. I percipienti esteri nei confronti dei quali è applicata la ritenuta alla fonte nella misura del 27% possono richiedere a rimborso tale imposta nel proprio Stato di residenza sugli stessi utili, ai sensi dell'art. 27 co. 3 del DPR 600/73. Tale rimborso compete fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta subita in Italia dietro presentazione all'Amministrazione Finanziaria italiana di idonea documentazione proveniente dal competente ufficio fiscale dello Stato estero.
    A seguito dell'ottenimento del rimborso, pertanto, l'imposizione complessiva del dividendo risulterebbe pari al 15%.
    Ai sensi dell'art. 75 del DPR 600/73, "nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia".
    Pertanto, è possibile fare ricorso all'art. 10, paragrafo 1, della Convenzione Italia - Stati Uniti (resa esecutiva in Italia con la L. 765/85), che prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato (nel nostro caso, quindi negli Stati Uniti).
    Secondo quanto specificato dall'art. 10, paragrafo 2, della Convenzione Italia - Stati Uniti, tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato in cui ha residenza la società che eroga i dividendi.
    Nel caso posto alla nostra attenzione, quindi, i dividendi erogati dalla SPA italiana ai tre soci, indipendentemente dalla quota di capitale posseduto saranno assoggettati a ritenuta nella misura del 15%, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, paragrafo 2, lett. b) della Convenzione Italia - Stati Uniti, in quanto le aliquote ridotte del 10% e del 5% previste dall'art. 10 paragrafo 2 lett. a) sono riservate alle sole società.
    Stante quanto sopra riportato, il regime ordinario appare meno conveniente rispetto a quello previsto dalla Convenzione Italia - Stati Uniti, nonostante il prelievo complessivo sui dividendi sia identico (15%), in quanto nel primo caso occorre attendere i tempi del rimborso dei 4/9 della ritenuta del 27%.