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Gestione separata INPS Aliquote 2008
Gestione separata INPS aliquote 2008
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 247/2007 IN MATERIA DI CONTRIBUTI INPS
Tra le principali novità in materia contributiva introdotte dalla L. 24.12.2007 n. 247, di attuazione del Protocollo sul Welfare del 23.7.2007, si segnalano, in particolare, le seguenti:
? l?aumento dell?aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335;
? l?abolizione della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario.
**NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS **
Per effetto della L. 247/2007, si determina un ulteriore aumento delle aliquote contributive dovute per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.
**LAVORATORI INTERESSATI[/B
]Si ricorda che sono tenute all?iscrizione alla Gestione separata INPS, in particolare, le seguenti categorie di lavoratori:
? collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
? professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
? associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
? venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro annui non assoggettabili a contribuzione).
AUMENTO DELL?ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE
La L. 247/2007 mantiene la distinzione, introdotta dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007), tra:
? soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
? soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).
Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati
Con riferimento ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, la L. 247/2007 prevede un graduale aumento dell?aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo), fissandone sin d?ora l?importo in misura pari al:
? 24% per l?anno 2008;
? 25% per l?anno 2009;
? 26% per l?anno 2010.
Soggetti iscritti anche ad un?altra Gestione previdenziale o pensionatiCon riguardo ai soggetti iscritti anche ad un?altra Gestione previdenziale o pensionati, si stabilisce che, con effetto dall?1.1.2008, l?aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) dovuta per tali soggetti è determinata nella misura del 17%.
ESTENSIONE DELLE TUTELE PER MATERNITÀ E AUMENTO DELL?ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE
In attuazione della citata L. 296/2006, il DM 12.7.2007 (entrato in vigore il 7.11.2007) ha esteso alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, non iscritte ad un?altra forma previdenziale ob-bligatoria, né pensionate, le disposizioni in materia di:
? astensione obbligatoria dal lavoro per maternità;
? corresponsione alle suddette lavoratrici, per ogni giorno di astensione dal lavoro, di un?in-dennità di maternità.
A fronte della maggiore tutela assicurata alle lavoratrici madri, l?aliquota contributiva destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali della Gestione separata INPS è stata aumentata dallo 0,50% allo 0,72%.
Chiarimenti ufficiali
L?INPS ha fornito chiarimenti sull?applicazione del DM 12.7.2007 con:
? il messaggio 9.11.2007 n. 27090, relativo, in particolare, agli aspetti concernenti la contribuzione (tale messaggio è stato oggetto di esame nella precedente circolare della Fondazione Aristeia, servizio per la clientela, del 13.11.2007 n. 18, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti);
? la circolare 21.12.2007 n. 137.
Soggetti destinatari dell?aumento
L?incremento dell?aliquota contributiva assistenziale si applica a tutti gli iscritti alla Gestione se-parata, privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non pensionati, già assoggettati al versamento del contributo assistenziale dello 0,50%.
Per i soggetti iscritti anche ad un?altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, invece, il contributo assistenziale continua a non essere dovuto.
Decorrenza dell?aumento
Secondo quanto precisato dall?INPS, l?aumento contributivo dello 0,22% si applica a partire dai compensi corrisposti dal 7.11.2007.
Regolarizzazione entro il 18.2.2008
In relazione ai compensi corrisposti dal 7.11.2007, oppure a dicembre 2007 o a gennaio 2008, il versamento dell?ulteriore contributo dello 0,22% potrà essere effettuato entro il 18.2.2008 (in quanto il 16.2.2008 cade di sabato), senza sanzioni.
Eventuali futuri incrementi
In base al DM 12.7.2007, qualora gli oneri per le indennità di maternità in esame risultino superiori al gettito derivante dalla suddetta aliquota dello 0,22%, la stessa potrà essere ulteriormente aumentata.
Un ulteriore aumento potrebbe derivare dall?attuazione della L. 247/2007, che demanda ad un DM di futura emanazione la rideterminazione delle aliquote contributive, a fronte dell?estensione alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (anch?essa da attuarsi con DM) dell?art. 7 del DLgs. 151/2001, in materia di divieto di adibire la donna in gravidanza a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
COMPENSI CORRISPOSTI A LAVORATORI A PROGETTO E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - APPLICAZIONE DELLA ?CASSA ALLARGATA?
Si ricorda che rimangono applicabili le precedenti aliquote in relazione ai compensi di collaborazione coordinata e continuativa relativi al 2007 e corrisposti fino al 12.1.2008 (compreso).
RIPARTIZIONE DELL?ONERE CONTRIBUTIVO
Anche le nuove aliquote applicabili nel 2008 seguono le regole di ripartizione dell?onere contributivo già vigenti, come di seguito specificato.
Lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi
Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, i contributi dovuti sono ripartiti:
? per 1/3, a carico del lavoratore;
? per 2/3, a carico del committente.
Associati in partecipazione
Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, resta ferma la ripartizione dell?onere contributivo:
? per il 55%, a carico dell?associante in partecipazione;
? per il restante 45%, a carico dell?associato.
Venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali
Nei confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti, come in precedenza:
? per 1/3, a carico del lavoratore;
? per 2/3, a carico del committente.
Liberi professionisti
Per i liberi professionisti rimane ferma la facoltà di rivalsa del 4% dei compensi lordi.
ABOLIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA SUL LAVORO STRAORDINARIO
La L. 247/2007 elimina la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario.
Dall?1.1.2008, quindi, i datori di lavoro che facciano ricorso al lavoro straordinario non sono più tenuti a versare all?INPS il contributo aggiuntivo di cui all?art. 2 co. 19 della L. 549/95, il quale era fissato nelle seguenti misure:
? 5% della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute, per la generalità delle imprese aventi più di 15 dipendenti, in relazione alle ore di lavoro svolte oltre le 40 ore settimanali;
? 10%, per le imprese industriali aventi più di 15 dipendenti, in relazione al lavoro straordinario svolto oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali;
? 15%, per le imprese industriali indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per le ore di lavoro straordinario eccedenti le 48 ore settimanali.
Attraverso l?abrogazione della maggiorazione contributiva in discorso, la L. 247/2007 sancisce la parificazione, sul piano contributivo, tra lavoro ordinario e lavoro straordinario.
Mantenimento della disciplina retributiva del lavoro straordinario
Rimane, invece, inalterata la disciplina retributiva del lavoro straordinario, che determina un costo più alto rispetto al lavoro svolto durante l?orario normale, mediante la corresponsione ai lavoratori interessati delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.