• User Attivo

    Cessione automezzo con Iva non recuperata "a monte"

    Un lavoratore autonomo aveva apportato nella sfera professionale nell'anno 2001 la propria auto (acquistata nel 1999 precedentemente all'acquisizione della partita IVA). L'apporto era stato annotato nel registro cespiti. Tale auto viene ceduta ad una concessionaria (presso la quale viene acquistata una nuova auto), secondo Voi é corretto considerare tale cessione esente ai sensi dell'art. 10 n. 27 quinquies DRP 633/72 o se, piuttosto, tale cessione debba essere assoggettata ad IVA con l'aliquota ordinaria (20%).


  • User Attivo

    @La Cubana said:

    Un lavoratore autonomo aveva apportato nella sfera professionale nell'anno 2001 la propria auto (acquistata nel 1999 precedentemente all'acquisizione della partita IVA). L'apporto era stato annotato nel registro cespiti. Tale auto viene ceduta ad una concessionaria (presso la quale viene acquistata una nuova auto), secondo Voi é corretto considerare tale cessione esente ai sensi dell'art. 10 n. 27 quinquies DRP 633/72 o se, piuttosto, tale cessione debba essere assoggettata ad IVA con l'aliquota ordinaria (20%).

    Con risoluzione n. 194/E del 17 giugno 2002, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "...i beni acquistati presso un soggetto privato non concretizzano le ipotesi di indetraibilità di cui agli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972" e, pertanto, l'operazione non può considerarsi esente dall'imposta.
    Infatti, ciò che caratterizza il meccanismo introdotto dal n. 27-quinquies dell'articolo 10 summenzionato è il fatto che l'operazione di vendita è esente da imposta solo quando la detrazione non è stata operata dal soggetto passivo in forza di una particolare situazione soggettiva (cioè quando il soggetto, svolgendo esclusivamente attività esenti, non acquisisce il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti), o in forza del divieto di detrazione oggettivamente connesso dalla legge alla particolare tipologia del bene acquistato (si tratta delle ipotesi previste dall'articolo 19 bis1).
    Pertanto, il fatto che non sia stata operata la detrazione a monte, perché nessuna imposta era dovuta (come nel caso, oggetto della risoluzione citata, di acquisto di fabbricato posseduto da privato non imprenditore), non fa venire meno il regime di ordinaria imponibilità della successiva operazione di rivendita del bene.
    Dunque, se non trova applicazione l'esenzione in esame, la successiva rivendita del bene risulta imponibile Iva. A tal proposito, però, occorre precisare che, se si tratta di beni mobili, bisogna accertarsi se l'operazione rientra o meno nel regime speciale del commercio dei beni usati (regime "del margine").

    Aggiungo, però, che la Corte di giustizia Europea ha stabilito che:

    • il prelievo, per fini personali o estranei all'impresa o arte e professione, di un bene acquistato senza diritto alla detrazione (come, si verifica nell'ipotesi di bene acquistato presso un privato) non costituisce operazione imponibile, anche se, per l'utilizzo del bene, il soggetto passivo abbia sostenuto spese con detrazione della relativa imposta;
    • *l'imposta assolta successivamente all'acquisto relativa a lavori che abbiano contribuito ad incrementare il valore del bene originario, *con diritto alla detrazione, dovrà essere restituita, mediante il meccanismo della rettifica, qualora gli stessi non siano stati interamente consumati al momento del prelievo;
    • l'eventuale sostenimento per il bene, successivamente all'acquisto, di spese di manutenzione e riattamento con detrazione della relativa imposta, non influenza in alcun modo il trattamento da riservare al prelievo che, rimane, pertanto, non tassabile.

    Quindi, verificare il regime del margine ovvero, secondo quando prospettato dalla Corte di Giustizia CEE, si potrebbe autofatturare per autoconsumo senza applicazione dell'iva e poi cedere come privato l'auto al concessionario.:ciauz: