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- consulenze relative all?acquisto di una partecipazione
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@carot23 said:
assolutamente si non vedo dove sia l'impedimento.
Che si tratta di costi relativi ad un operazione esente (l'acquisto della partecipazione).
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il fatto che si riferisca alla partecipazione non ha alcuna rilevanza ciò che rileva è che si tratta di una consulenza per scelte aziendali.
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@carot23 said:
il fatto che si riferisca alla partecipazione non ha alcuna rilevanza ciò che rileva è che si tratta di una consulenza per scelte aziendali.
Purtroppo non è così semplice.
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vedi un tipo di risposta così è un pò offensiva indi o citi qualche riferimento normativo oppure ...
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Leggi l'art. 19 e seguenti del DPR 633.
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La giurisprudenza comunitaria nega la detrazione iva, quando i beni/servizi acquistati siano riferibili ad operazione esenti (“a valle”).
Quanto sopra discende, oltre che dal n. 2) dell’art. 17 della VI Direttiva CEE (che così recita: “Nella misura in cui i beni i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore…”), anche dal combinato disposto dei nn. 2 e 5 del citato art. 17.
Il n. 5) dell’art. 17 stabilisce il regime di detrazione da applicare, quando l’IVA “a monte” si riferisce a beni/servizi utilizzati dal soggetto passivo “sia per operazioni che danno diritto a deduzione (…), sia per operazioni che non conferiscono tale diritto”.
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Vorrei precisare che a determinate condizioni l'Iva relativa alle consulenze (due diligence, spese notarili, professionisti, rivisione contabile affidata ad una società di revisione), può essere recuperata.
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no aspetta forse non ho capito... ricapitolando ... io amministratore vado da un consulente per farmi dare una consulenza su una cessione di partecipazione e non mi deduco l'iva della parcella perchè la partecipazione è esente ???????????. Stando al tuo ragionamento non ci possiamo detrarre neanche l'IVA del notaio per la stipula dell'atto di cessione quote.
stai facendo un pò molta confusione.
l'oggetto della consulenza può avere ripercussioni sulla detrazione iva solamente nel caso in cui questo non abbia alcuna attinenza con l'azienda ma in tal caso anche il costo sarebbe indeducibile.
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Te lo scrivo senza nessuna presunzione: leggiti bene l'art. 19/633 e le varie Sentenze della Corte di Giustizia UE e poi ne riparliamo.
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La giurisprudenza comunitaria nega la detrazione iva, quando i beni/servizi acquistati siano riferibili ad operazione esenti (“a valle”).
Quanto sopra discende, oltre che dal n. 2) dell’art. 17 della VI Direttiva CEE (che così recita: “Nella misura in cui i beni i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore…”), anche dal combinato disposto dei nn. 2 e 5 del citato art. 17.
Il n. 5) dell’art. 17 stabilisce il regime di detrazione da applicare, quando l’IVA “a monte” si riferisce a beni/servizi utilizzati dal soggetto passivo “sia per operazioni che danno diritto a deduzione (…), sia per operazioni che non conferiscono tale diritto”.Quello sopra ripèortato non è un mio ragionamento, in quanto le parola riportate tra virgolette sono prese da una sentenza della Corte UE.