• User Attivo

    Omessi versamenti di ritenute o dell'IVA

    Quale comportamento deve tenere il collegio sindacale, anche con la funzione di revisione contabile, quando rileva omessi versamenti di ritenute o dell'IVA,superiori ai 50.000 Euro?


  • User Attivo

    Tenersi forte alla sedia perchè l'evasione iva che superi i 50.000? diventa penale.

    Alberto


  • User

    Le condotte di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento dell'Iva sono sanzionate in via amministrativa dall'art. 13 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471 con una sanzione pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato. Tali condotte, peraltro, possono presentare rilevanza penale al superamento di determinate soglie quantitative.
    L'art. 1 co. 414 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria per il 2005), infatti, ha introdotto l'art. 10-bis nel DLgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute certificate), ai sensi del quale: "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta".
    Successivamente, l'art. 35 co. 7 del DL 223/2006 ha introdotto nel corpo del DLgs. 74/2000 il delitto di "omesso versamento di IVA" (art. 10-ter). La nuova disposizione riprende quanto previsto in materia di omesso versamento delle ritenute certificate, affermando che l'art. 10-bis del DLgs. 74/2000 "si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo". Il rinvio all'art. 10-bis del DLgs. 74/2000 implica che l'omesso versamento dell'IVA acquista rilevanza penale se di ammontare superiore a 50.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta (cfr. circ. Agenzia Entrate 4.8.2006 n. 28, § 4).
    Nel caso in cui i sindaci (si presume di una spa) rilevassero, nel corso delle verifiche, le condotte in questione, occorre chiedersi quali siano gli adempimenti più opportuni al fine di evitare rischi di responsabilità sia civili che penali.
    A fronte di violazioni episodiche e marginali, una volta esposti i propri accertamenti ed i relativi risultati nel libro dei verbali e delle adunanze del collegio sindacale, è possibile:

    • richiedere agli amministratori di sanare le irregolarità (ad esempio, attraverso il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, se ancora in termini);
    • informare l'assemblea dei soci della questione attraverso la relazione al bilancio.
      Nel caso in cui le violazioni dovessero presentare una certa rilevanza, può essere opportuno richiedere un intervento urgente dell'assemblea, senza attendere la convocazione annuale della stessa per l'approvazione del bilancio. Il collegio sindacale può richiedere la convocazione agli amministratori o provvedervi direttamente ex art. 2406 co. 2 c.c, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. In tale contesto rileva la possibilità (riconosciuta alla maggioranza dei 2/3 del collegio sindacale dall'art. 2393 co. 3 c.c.) di sollecitare un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Potere che, nel caso di reazione tempestiva da parte dei sindaci, soprattutto se subentranti, non dovrebbe presentare il rischio di un eventuale coinvolgimento, in via solidale, nella responsabilità degli amministratori.
      Si tenga presente, inoltre, che le condotte in questione possono integrare le "gravi irregolarità" di cui all'art. 2409 c.c. (cfr. Trib. Verona 15.7.96, in Le Società, 1, 1997, p. 75). Circostanza che legittima non solo i soci rappresentanti 1/10 del capitale sociale, ma anche il collegio sindacale (cfr. art. 2409 ultimo comma c.c.) a denunciare direttamente i fatti al Tribunale al fine di stimolare l'adozione delle misure conseguenti (sostituzione degli amministratori, ispezioni, ecc.).
      Qualora gli omessi versamenti di ritenute o dell'IVA dovessero presentare entità tali da lasciar supporre o da far emergere con certezza il superamento delle soglie di punibilità previste dagli artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000, i sindaci dovrebbero prendere in considerazione anche la presentazione di una denuncia all'Autorità giudiziaria. Seppure non obbligati a ciò, in quanto non pubblici ufficiali (cfr. artt. 331 c.p.p. e 361 c.p.), questa circostanza potrebbe evitare contestazioni in termini di concorso ex art. 40 co. 2 c.p. La denuncia sembra assurgere a vero e proprio dovere nell'ipotesi in cui si presenti, in concreto, come l'unica soluzione praticabile per poter porre fine alle illegittimità riscontrate (in tal senso Cass. 17.9.97 n. 9252, in Banca Dati on line, Leggi d'Italia Professionale, Gruppo Wolters Kluwer).
      Occorre, infine, considerare l'eventualità di rassegnare le dimissioni dalla carica. A tal riguardo, peraltro, il Tribunale di Genova (nella sentenza 5.6.1992, citata da Gentili G. "Procedure concorsuali. Le responsabilità dei sindaci delle società", Impresa, 1, 1995, p. 113) ha chiarito che le dimissioni possono "non" essere sufficienti ad escludere la responsabilità dei sindaci, dovendo essi attivarsi con tutti i mezzi previsti per evitare che gli amministratori pongano in essere atti pregiudizievoli all'ente ovvero, in caso di comportamento dannoso già perpetrato, adoperarsi per contenerne gli effetti.
      Si ritiene, quindi, preferibile addivenire a simile risoluzione soltanto dopo aver utilizzato tutti i mezzi a disposizione, evidenziando per iscritto che le dimissioni appaiono conseguenti alla completa inefficacia di tutte le segnalazioni e le proposte poste in essere. A fronte di irregolarità particolarmente gravi, inoltre, si è sottolineata l'opportunità di comunicare le dimissioni non soltanto all'organo amministrativo, ma anche al Tribunale, considerando questo modo di procedere una legittima estensione dei poteri di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (così De Angelis L. "Manuale del revisore contabile e del sindaco nelle società non quotate", Maggioli, Rimini, 2006, p. 114 - 115).

  • User Newbie

    Collegandomi al post precedente, vorrei chiederequanto sono concrete le responsabilità penali di un amministratore Srl, con riguardo al mancato versamento di circa 3000 euro di ritenute previdenziali e assicurative dei dipendenti.