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    Novità IRPEF Fin. 2008 V parte

    7 PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 20% DELLE SPESE PER L?ACQUISTO DI
    MOTORI ELETTRICI E DI VARIATORI DI VELOCITÀ
    La legge Finanziaria 2008 proroga al 31.12.2010 la detrazione IRPEF/IRES del 20% delle spese sostenute per l?acquisto di motori elettrici e di variatori di velocità.
    L?art. 1 co. 358 - 359 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto una detrazione
    d?imposta, sia ai fini IRPEF che IRES, in misura pari al 20% delle spese documentate sostenute, rispettivamente:
    ? per l?acquisto e l?installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW;
    ? per l?acquisto e l?installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.
    Si ricorda che le disposizioni attuative delle detrazioni in esame sono state emanate con il DM 19.2.2007.
    7.1 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
    Le detrazioni in esame erano previste per il solo periodo d?imposta 2007.
    Con l?art. 1 co. 20 della L. 24.12.2007 n. 244, le stesse sono invece prorogate in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2010.
    Peraltro, sulla base di quanto stabilito dall?art. 1 co. 3 del citato DM 19.2.2007 in relazione alla
    disposizione della L. 296/2006, deve ritenersi che le detrazioni in esame competano relativamente alle spese sostenute nei periodi d?imposta in corso, rispettivamente, alla data del 31.12.2008, del 31.12.2009 e del 31.12.2010.
    7.2 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI E DELLE DETRAZIONI D?IMPOSTA
    Le detrazioni d?imposta spettano:
    ? sulla misura massima di spese, per acquisto e installazione, stabilita dal citato DM 19.2.2007 in relazione alla potenza dei motori e dei variatori di velocità;
    ? in ogni caso, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500,00 euro per motore o variatore di velocità (in pratica, la spesa massima detraibile è pari a 7.500,00 euro per ogni motore o variatore).
    7.3 ADEMPIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI
    Il riconoscimento delle detrazioni in esame è subordinato al rispetto di alcuni adempimenti, previsti dal suddetto DM 19.2.2007.
    In particolare, il contribuente è tenuto a:
    ? acquisire la copia della certificazione del produttore del motore;
    ? trasmettere all?ENEA un?apposita scheda di raccolta dati sugli interventi effettuati;
    ? conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture comprovanti le spese
    effettivamente sostenute.
    7.4 CUMULABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI
    Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall?art. 8 del citato DM 19.2.2007, le detrazioni in esame:
    ? non sono cumulabili con agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per le medesime spese;
    ? sono invece compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti ministeriali 24.7.2004 e con specifici incentivi disposti dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.
    8 NUOVA DETRAZIONE DEL 19% DELLE SPESE PER L?ABBONAMENTO AI SERVIZI DI
    TRASPORTO PUBBLICO
    *La legge Finanziaria 2008 introduce una nuova detrazione IRPEF del 19%, in relazione alle spese sostenute nel 2008 per l?abbonamento ai servizi di trasporto pubblico. *
    L?art. 1 co. 309 della L. 24.12.2007 n. 244 prevede una nuova detrazione IRPEF del 19%, in relazione alle spese sostenute per l?acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
    8.1 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
    La detrazione in esame è prevista in relazione alle sole spese sostenute nel 2008.
    8,2 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI
    L?importo massimo delle spese detraibili è stabilito in 250,00 euro.
    La detrazione massima è quindi pari a 47,50 euro.
    Inoltre, è espressamente previsto che la suddetta detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (es. dal reddito di lavoro autonomo).
    8.3 SPESE SOSTENUTE PER I FAMILIARI A CARICO
    La detrazione in esame spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell?interesse delle persone indicate nell?art. 12 del TUIR (es. coniuge, figli, ecc.), fiscalmente a carico.
    9 NUOVA DETRAZIONE DEL 19% DELLE SPESE PER L?AUTOAGGIORNAMENTO E LA
    FORMAZIONE SOSTENUTE DAI DOCENTI
    La legge Finanziaria 2008 introduce una nuova detrazione IRPEF del 19%, in relazione alle spese sostenute nel 2008 per l?attività di autoaggiornamento e di formazione dei docenti.
    L?art. 1 co. 207 della L. 24.12.2007 n. 244 prevede una nuova detrazione IRPEF del 19%:
    ? a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale;
    ? in relazione alle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico, per l?autoaggiornamento e per la formazione.
    9.1 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
    La detrazione in esame è prevista in relazione alle sole spese sostenute nel 2008.
    9.2 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI
    L?importo massimo delle spese detraibili è stabilito in 500,00 euro.
    La detrazione massima è quindi pari a 95,00 euro.
    10 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
    I contributi versati a fondi di assistenza sanitaria integrativi possono essere dedotti solo se sono erogate prestazioni negli ambiti di intervento che saranno stabiliti con decreto del Ministro della salute.
    L?art. 1 co. 197 - 199 della L. 24.12.2007 n. 244 riforma la disciplina dei contributi sanitari integrativi, ai fini della loro:
    ? deducibilità dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell?art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR;
    ? non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato, ai sensi degli artt. 51 co. 2 lett. a) e 52 del TUIR.
    10.1 DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF
    L?art. 1 co. 197 lett. a) della L. 244/2007 sostituisce la lett. e-ter) dell?art. 10 co. 1 del TUIR.
    Per effetto della nuova disposizione, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale:
    ? istituiti o adeguati ai sensi dell?art. 9 del DLgs. 30.12.92 n. 502 (c.d. ?fondi doc?);
    ? che erogano prestazioni negli ambiti di intervento che saranno stabiliti con decreto del Ministro della salute.
    Ai sensi dell?art. 9 co. 4 - 5 del suddetto DLgs. 502/92, l?ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato da:
    ? prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati; fra tali prestazioni sono comprese:
    ? le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate;
    ? le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;
    ? l?assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l?esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell?età evolutiva e dell?assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità;
    ? prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell?assistito, inclusi gli oneri per l?accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri per richiesta dell?assistito;
    ? prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell?assistito.
    Pertanto, appare probabile che gli ambiti di intervento che saranno stabiliti dal previsto decreto del Ministro della salute riguarderanno prestazioni in tutto, o in larga parte, non a carico del Servizio sanitario nazionale.
    10.1.1 Limite di deducibilità
    I suddetti contributi sanitari integrativi sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino ad un massimo di 3.615,20 euro.
    Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell?art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR.
    Precedente disciplina
    Sulla base della precedente disciplina, la deducibilità ai fini IRPEF dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi del citato art. 9 del DLgs. 502/92, era stabilita per un importo fino a 2.065,83 euro.
    10.1.2 Contributi versati per i familiari a carico
    La deducibilità spetta anche per i contributi sanitari integrativi versati nell?interesse delle persone fiscalmente a carico, ai sensi dell?art. 12 del TUIR (es. coniuge, figli, ecc.).
    Tuttavia, è previsto che la deduzione spetti, innanzitutto, alla persona a carico.
    Solo se il reddito complessivo di tale soggetto non è capiente per consentire l?intera deduzione delle somme versate, l?eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto di cui è a carico, fermo restando l?importo complessivamente stabilito.
    10.2 NON CONCORRENZA ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO
    L?art. 1 co. 197 lett. b) della L. 244/2007 ha sostituito la lett. a) dell?art. 51 co. 2 del TUIR.
    Per effetto della nuova disposizione, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore:
    ? ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (c.d. ?fondi non-doc?);
    ? che operino negli ambiti di intervento che saranno stabiliti con il decreto del Ministro della salute di ? in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
    10.2.1 Limite di deducibilità
    I suddetti contributi sanitari integrativi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro.
    Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell?art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR.
    Solo l?eventuale eccedenza rispetto a tale limite concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente.
    10.2.2 Disciplina transitoria
    L?art. 1 co. 198 della L. 244/2007 stabilisce che, sino alla data di entrata in vigore del previsto decreto del Ministro della salute, è prorogata l?efficacia del co. 399 dell?art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
    In base a quest?ultima disposizione, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell?art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, i contributi di assistenza sanitaria:
    ? versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (c.d. ?fondi non-doc?);
    ? in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale;
    ? per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro.
    10.2.3 Redditi assimilati al lavoro dipendente
    La nuova disciplina fiscale dei contributi sanitari integrativi si applica anche in relazione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per effetto del richiamo operato dall?art. 52 del TUIR al precedente art. 51.
    10.3 COMUNICAZIONE ALL?ANAGRAFE TRIBUTARIA DELLE SPESE SANITARIE RIMBORSATE
    L?art. 1 co. 199 della L. 244/2007 apporta alcune integrazioni all?art. 78 co. 25-*bis *della L. 30.12.91 n. 413, in materia di controlli sulle spese sanitarie detratte ai fini IRPEF ai sensi dell?art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR.
    Viene, infatti, stabilito che gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale, nonché i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, devono comunicare in via telematica all?Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati ai sensi:
    ? dell?art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR;
    ? dell?art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR.