Io sono solito effettuare la richiesta di sospensione cautelare dell'atto impugnato ex art. 47 Dlgs 546/92 in coda ai motivi di ricorso ovvero con apposita istanza successiva; questo perché la sospensione cautelare non è una richiesta formale ma sostanziale nel senso che il *fumus boni iuris *e il *periculum in mora *devono essere documentati. Infatti il giudice tributario fissa apposita udienza in merito alla sospensione e decide con ordinanza.
Con la dicitura da te indicata rischi che il giudice ti possa respingere la richiesta in quanto, con riguardo al *periculum in mora, *non avrebbe in mano elementi sufficienti per poter valutare il "danno grave e irreparabile" che deriverebbe dall'esecuzione dell'atto impugnato.
Inoltre scrivi che hai impugnato una cartella esattoriale: attenzione perché questa va impugnata solo per vizi propri qualora sia stato precedentemente emesso altro atto presupposto.
Saluti.
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