@augu said:
Ciao a tutti,
ho cercato ed ho visto che si è già toccato l'argomento, mi pare però di non aver trovato una conclusione certa.
Se ho fatto collaborazioni occasionali come programmatore (4 collaborazioni in 3 anni), non posso accedere al regime agevolato (legge 388/2000) come programmatore (72.22.0) perché è considerato prosecuzione dell'attività?
Leggevo che per determinare se l'attività prosegue contano il luogo, i mezzi e i clienti con cui lavori; ovviamente nel mio caso sarebbero gli stessi (programmo da casa e i clienti sarebbero sempre quelli).
Se non potessi accedere mi sembrerebbe pazzesco. Intendo dire... mi pare normale che uno all'inizio faccia qualche collaborazione occasionale e poi se il lavoro inizia ad ingranare pensi di aprire una partita IVA.
Il RFA è solo per i "temerari" che aprono partita IVA per un'attività che non hanno mai svolto prima?
Qualcuno di voi ha esperienze in merito?
Grazie mille per l'attenzione!
Ciao dal mio punto di vista, la prestazione occasionale, non essendo lavoro autonomo abituale per cui ci vuole la partita iva e non essendo lavoro dipendente, non è causa di preclusione per la richiesta e concessione del regime fiscale agevolato.
Comunque la circolare del 18/06/2001 n. 59 c'è una domanda e risposta sull'argomento:
"2.6 Nuova attivita' per chi ha gia' prestato lavoro occasionale
Si chiede di conoscere se un neo professionista che nel corso del 2000
ha effettuato solo n. 2 prestazioni di lavoro occasionale rilasciando
normale ricevuta sui compensi percepiti puo', nel 2001, aprendo la
partita IVA, utilizzare il regime di cui all'articolo 13.
R: Cosi' come gia' specificato con Circolare 26 gennaio 2001, n. 8, al
punto n. 1.2, si ricorda che la disposizione contenuta nell'articolo 13,
comma 2, lettera b) della legge n. 388 del 2000 "ha carattere antielusivo
ed e' finalizzata ad evitare gli abusi dei contribuenti i quali, al solo
fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime,
potrebbero di fatto continuare ad esercitare l'attivita' in precedenza
svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro
autonomo. Piu' che avere riguardo, quindi, al tipo di attivita'
esercitata in precedenza occorre porre l'accento sul concetto di mera
prosecuzione della stessa attivita'. E' da ritenersi certamente mera
prosecuzione dell'attivita' in precedenza esercitata quell'attivita' che
presenta il carattere della novita' unicamente sotto l'aspetto formale ma
che viene svolta in sostanziale continuita', utilizzando, ad esempio, gli
stessi beni dell'attivita' precedente, nello stesso luogo e nei confronti
degli stessi clienti. L'indagine diretta ad accertare la novita'
dell'attivita' intrapresa, infine, va operata caso per caso, con riguardo
al contesto generale in cui la nuova attivita' viene esercitata"."