• User

    Dopo le collab. occasionali il regime agevolato

    Ciao a tutti,
    ho cercato ed ho visto che si è già toccato l'argomento, mi pare però di non aver trovato una conclusione certa.

    Se ho fatto collaborazioni occasionali come programmatore (4 collaborazioni in 3 anni), non posso accedere al regime agevolato (legge 388/2000) come programmatore (72.22.0) perché è considerato prosecuzione dell'attività?

    Leggevo che per determinare se l'attività prosegue contano il luogo, i mezzi e i clienti con cui lavori; ovviamente nel mio caso sarebbero gli stessi (programmo da casa e i clienti sarebbero sempre quelli).

    Se non potessi accedere mi sembrerebbe pazzesco. Intendo dire... mi pare normale che uno all'inizio faccia qualche collaborazione occasionale e poi se il lavoro inizia ad ingranare pensi di aprire una partita IVA.
    Il RFA è solo per i "temerari" che aprono partita IVA per un'attività che non hanno mai svolto prima?

    Qualcuno di voi ha esperienze in merito?

    Grazie mille per l'attenzione!


  • User Attivo

    io ho fatto collaborazioni occasionali e poi regime agevolato, il cliente però cambiava...
    ma secondo me se fai collaborazioni occasionali la successiva apertura di P.I. non coincide con una prosecuzione di attività (artistica, professionale o di impresa o da lavoro dipendente) visto che quella precedente era perlappunto "occasionale".

    ciao


  • Super User

    Purtroppo in una delle interpretazioni ministeriali al regime in parola si legge proprio che il fatto di usare gli stessi mezzi, per gli stessi "clienti" e per produrre lo stesso genere di servizi è considerata prosecuzione....

    in effetti c'è poca logica, ma reputo a questo punto sarebbe contestabile un regime agevolato.

    Paolo


  • User Newbie

    Mi trovo in una situazione simile ad Augu, ho fatto qualche ricevuta come fotografo per prestazione occasionale negli ultimi due anni, adesso vorrei aprire partita IVA con regime agevolato. E' possibile che non possa usufruire di questa opportunità??!!! Sarebbe davvero senza senso. La mia professione non si può avviare senza una lunga gavetta, così da zero!

    Aspetto con ansia una vostra conferma. Grazie!

    Fabio


  • User

    @augu said:

    Ciao a tutti,
    ho cercato ed ho visto che si è già toccato l'argomento, mi pare però di non aver trovato una conclusione certa.

    Se ho fatto collaborazioni occasionali come programmatore (4 collaborazioni in 3 anni), non posso accedere al regime agevolato (legge 388/2000) come programmatore (72.22.0) perché è considerato prosecuzione dell'attività?

    Leggevo che per determinare se l'attività prosegue contano il luogo, i mezzi e i clienti con cui lavori; ovviamente nel mio caso sarebbero gli stessi (programmo da casa e i clienti sarebbero sempre quelli).

    Se non potessi accedere mi sembrerebbe pazzesco. Intendo dire... mi pare normale che uno all'inizio faccia qualche collaborazione occasionale e poi se il lavoro inizia ad ingranare pensi di aprire una partita IVA.
    Il RFA è solo per i "temerari" che aprono partita IVA per un'attività che non hanno mai svolto prima?

    Qualcuno di voi ha esperienze in merito?

    Grazie mille per l'attenzione!
    Ciao dal mio punto di vista, la prestazione occasionale, non essendo lavoro autonomo abituale per cui ci vuole la partita iva e non essendo lavoro dipendente, non è causa di preclusione per la richiesta e concessione del regime fiscale agevolato.
    Comunque la circolare del 18/06/2001 n. 59 c'è una domanda e risposta sull'argomento:
    "2.6 Nuova attivita' per chi ha gia' prestato lavoro occasionale
    😧 Si chiede di conoscere se un neo professionista che nel corso del 2000
    ha effettuato solo n. 2 prestazioni di lavoro occasionale rilasciando
    normale ricevuta sui compensi percepiti puo', nel 2001, aprendo la
    partita IVA, utilizzare il regime di cui all'articolo 13.
    R: Cosi' come gia' specificato con Circolare 26 gennaio 2001, n. 8, al
    punto n. 1.2, si ricorda che la disposizione contenuta nell'articolo 13,
    comma 2, lettera b) della legge n. 388 del 2000 "ha carattere antielusivo
    ed e' finalizzata ad evitare gli abusi dei contribuenti i quali, al solo
    fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime,
    potrebbero di fatto continuare ad esercitare l'attivita' in precedenza
    svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro
    autonomo. Piu' che avere riguardo, quindi, al tipo di attivita'
    esercitata in precedenza occorre porre l'accento sul concetto di mera
    prosecuzione della stessa attivita'. E' da ritenersi certamente mera
    prosecuzione dell'attivita' in precedenza esercitata quell'attivita' che
    presenta il carattere della novita' unicamente sotto l'aspetto formale ma
    che viene svolta in sostanziale continuita', utilizzando, ad esempio, gli
    stessi beni dell'attivita' precedente, nello stesso luogo e nei confronti
    degli stessi clienti. L'indagine diretta ad accertare la novita'
    dell'attivita' intrapresa, infine, va operata caso per caso, con riguardo
    al contesto generale in cui la nuova attivita' viene esercitata"."