Il ragionamento è un po' più complesso, e la legge è abbastanza chiara, e coerente. L'art. 614 del codice penale prevede il reato di violazione di domicilio nel caso in cui una persona si introduca nell'abitazione altrui "contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno".
L'art. 615 ter, che è quello che si dovrebbe applicare, astrattamente, nei casi di connessione alla rete wireless altrui, prevede la configurabilità del reato nel caso in cui una persona "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo".
Le due norma sono chiamante analoghe. Vi è violazione di domicilio se io mi introduco nel domicilio altrui in presenza di una volontà contraria del titolare del domicilio.
Vi è violazione del domicilio informatico se mi introduco nel domicilio informatico altrui in presenza di una volontà contraria del titolare del domicilio.
Nel primo caso, quello generale, la volontà contraria si esprime a parole o con fatti concludenti. Nel secondo caso la volontà contraria si esprime predispondendo delle opportune protezioni, anche semplici, non è necessario siano password complesse o chissà chè. Si parla di dissenso presunto.
Poi, ovviamente, trattandosi di materie abbastanza recenti, e quindi in evoluzione, il tutto può cambiare.