• User

    Connettersi ad una rete wireless non protetta è un reato?

    Premesso che dispongo di una mia rete wireless protetta che quindi utilizzo per connettermi, a titolo puramente informativo volevo sapere se costituisce reato connettersi a reti wifi (e per usi leciti, ovviamente) che sono state lasciate aperte dai proprietari.

    Dando un'occhiata sul web mi sembra di vedere posizioni contrastanti; c'è addirittura chi afferma che il reato lo commette chi lascia scoperta la propria rete!

    C'è chi afferma che, visto che le onde raggiungono la propria abitazione, il proprio ufficio, nonchè aree aperte al pubblico, non può parlarsi di "intrusione informatica", e che connettersi a queste è assolutamente lecito.

    C'è, al contrario, chi afferma che è reato anche entrare ed abusare del frigorifero di una persona che ha lasciato la porta di casa aperta. E quindi per analogia è reato scroccare la sua rete wi-fi

    Insomma, legalmente come stanno messe le cose?


  • Super User

    Ciao Masterplan,

    al momento l'orientamento giurisprudenziale è di non considerare reato l'utilizzo di connessione wireless altrui se non è protetta da password.
    Ovviamente tale orientamento potrebbe mutare a breve.


  • Super User

    Semmai bisognerebbe chiedersi dove finirà l'utilizzo della rete wireless consentito? Ovvero a che punto nascono responsabilità per l'accesso a certi siti e per un certo utilizzo della rete?
    Ciao


  • Super User

    Scusate, ma visto che mi trovo in bagarre su un altro post riguardo questa faccenda... avete novità legali??
    Io penso che se uno lascia la porta di casa aperta, non significa che TU possa entrarci a tuo comodo; penso che se lascio le chiavi infilate nel cruscotto della macchina, TU non puoi fartici un giro perchè stava li aperta o no?
    Ho trovato questo in rete (e tanto altro) mi piacerebbe riprendere l'argomento se per Voi va bene visto che è qualcosa di serio e grave e che gli utenti meno esperti (ed anche i più fanatici dell'informatica) dovrebbero conoscere benissimo!
    Grazie.

    **Se la rete è libera **(quindi non protetta) il soggetto agente potrà andare incontro a sanzioni, anche gravi, previste dal codice penale. In questo caso, vista la libertà di accesso alla rete, **non si potrà configurare il reato di accesso abusivo a sistema informatico **o telematico in quanto la rete non prevede misure di sicurezza attive (art. 615 ter cp), mentre a seconda dell'ulteriore attività posta in essere una volta entrato nella rete le ipotesi di reato configurabili possono essere molteplici. Si va dai reati previsti dagli artt. 617 quater e quinques che riguardano l'intercettazione abusiva di comunicazioni: in questo caso il soggetto che entra nella rete spia quelle che sono le comunicazione del titolare della rete violando così la segretezza della comunicazione stessa, al reato previsto dall'art. 167 del D.Lgs 196/2003, in quanto il wardriver si troverà a trattare dati senza il consenso dell'/gli interessato/i (art 23 D.Lgs 196/2003), passando per la **frode informatica **(art. 640 ter cp), la **sostituzione di persona **(art. 494 cp), il **danneggiamento **di sistemi informatici o telematici di art. 635 bis.

    FONTE: consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=162


  • User

    Interessa anche me visto che come Desmo sono in quella discussione emi piacerebbe capirci qualcosa di più...Più che altro conoscere bene se ci sono articoli che riguardano tale pratica da entrambe le parti, di chi lascia la rete sprotetta e di chi vi entra!


  • Super User

    Non mi risulta mutata la giurisprudenza in materia.
    Entrare in una connessione wireless non è reato se la stessa non è protetta da password. Si configura un reato solo nel caso in cui per accedere si è dovuto compiere qualche attività ulteriore (quindi "forzare" la connessione).
    Ovviamente è pacifico che si potrebbero realizzare altri reati, o comunque potrebbe essere un illecito civile se l'uso della connessione altrui comporta un danno economico al titolare della connessione.
    Questo riguarda l'uso della connesione altrui, cioè il caso in cui io mi connetto al punto wifi del vicino per la mia navigazione, per capirci.
    Caso ben diverso è se io mi connetto al punto wifi al fine di captare le sue comunicazioni. E' pacifico che in questo caso i reati contestabili sono molteplici. Si tratta di intercettazioni illecite.


  • Super User

    Ciao, confermo che la più recente giurisprudenza ritiene lecito accedere a rete aperta emntre è reato compiere attività non consentite sulla stessa dall'admin.
    Ciao.


  • User

    Io come dice desmo non entrerei in una casa anche se fosse solo aperta senza chiedere permesso, lo stesso vale per le reti non protette.


  • Community Manager

    @jarodvitespiate said:

    Io come dice desmo non entrerei in una casa anche se fosse solo aperta senza chiedere permesso, lo stesso vale per le reti non protette.

    Chi ha ideato le leggi si vede che non la pensa come te.

    Inoltre c'è da considerare che l'esempio da te riportato è sbagliato secondo me. Entrare in una casa violi il territorio di proprietà di un'altra persona, attraverso la rete entri in un mondo che è di tutti, cioè il web.

    Quindi, in questo caso, forse, stai sfruttando un "passaggio comune", non una proprietà.

    Metto ovviamente tutto in dubbio perchè non sono un avvocato, inoltre i nostri esperti si sono già espressi e si aggiornano costantemente, quindi dovessero esserci novità...


  • Super User

    Il ragionamento è un po' più complesso, e la legge è abbastanza chiara, e coerente. L'art. 614 del codice penale prevede il reato di violazione di domicilio nel caso in cui una persona si introduca nell'abitazione altrui "contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno".
    L'art. 615 ter, che è quello che si dovrebbe applicare, astrattamente, nei casi di connessione alla rete wireless altrui, prevede la configurabilità del reato nel caso in cui una persona "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo".
    Le due norma sono chiamante analoghe. Vi è violazione di domicilio se io mi introduco nel domicilio altrui in presenza di una volontà contraria del titolare del domicilio.
    Vi è violazione del domicilio informatico se mi introduco nel domicilio informatico altrui in presenza di una volontà contraria del titolare del domicilio.
    Nel primo caso, quello generale, la volontà contraria si esprime a parole o con fatti concludenti. Nel secondo caso la volontà contraria si esprime predispondendo delle opportune protezioni, anche semplici, non è necessario siano password complesse o chissà chè. Si parla di dissenso presunto.

    Poi, ovviamente, trattandosi di materie abbastanza recenti, e quindi in evoluzione, il tutto può cambiare.