Premetto che non ho letto la decisione del giudice, per cui quanto dirò è basato esclusivamente sull?articolo del giornale.
Innanzitutto stigmatizzo il solito ?decisione che farà discutere?. Gli addetti ai lavori leggendo questa decisione non vedono alcun cambiamento nella interpretazione delle norme attuali, niente di nuovo sotto il sole. In realtà un punto che dovrebbe far pensare c?è, ma in senso negativo, e ne parlerò dopo.
Il sito in questione dovrebbe essere responsabile di sfruttamento della prostituzione, a leggere il titolo dell?articolo, laddove nell?articolo non vi è null?altro che potrebbe far capire meglio di cosa si tratti. Prendiamo per buona la cosa, e ipotizziamo che il fatto sia ascritto al solo provider (probabilmente il responsabile del sito sarà stato processato a parte). La sentenza del giudice, a leggere l?articolo, stabilirebbe che non è responsabile il provider dei contenuti che sono immessi sui suoi server, ma il giudice ribadisce comunque la responsabilità di un provider che, venuto a conoscenza dell'illecita attività svolta nel sito internet ?non rimuove o disabilita l'accesso alle pagine web?.
Dovremmo essere, se capisco bene, nell?ipotesi prevista dall?art. 16 del decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 70, attraverso il quale è stata recepita in Italia la direttiva Europea 31/2000/CE sul commercio elettronico, e che disciplina la materia delle responsabilità degli intermediari della comunicazione. Tale norma si occupa, appunto, della prestazione di servizi di hosting, cioè la memorizzazione di informazioni fornite da un utente, fornendo uno spazio nel proprio server con i relativi servizi. È il caso degli hosting provider.
La norma suddetta prevede una generale esenzione di responsabilità tranne nel caso in cui il fornitore risulti effettivamente a conoscenza del fatto che l?utente utilizzi il servizio per scopi illeciti, nonché, ai fini della responsabilità civile dell?intermediario, se questi è informato di fatti o circostanze che rendono manifesta l?illegalità dell?attività o dell?informazione. L?esenzione da responsabilità, inoltre, non si applica se l?intermediario, essendo venuto a conoscenza dell?uso illecito del servizio, su espressa comunicazione delle autorità competenti, non si attivi per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l?accesso. L?esenzione di responsabilità cade, infine, qualora il destinatario del servizio agisca sotto l?autorità o il controllo del prestatore, come nel caso dei content providers, venendo meno la neutralità di quest?ultimo rispetto al contenuto.
Possiamo dire che la normativa prevede una generale non responsabilità dei provider, per cui i responsabili dei contenuti immessi sui loro server sono esclusivamente i soggetti che tali contenuti li hanno effettivamente immessi, quindi il responsabile o titolare del sito, e non il provider.
Come il giudice si premura di precisare, sussiste responsabilità del provider nel caso in cui egli venga in qualche modo a conoscenza della presenza di contenuti illeciti, non si attivi in qualche modo, o avvertendo l?autorità giudiziaria, oppure rimuovendo i contenuti illeciti. Ma il provider non ha alcun obbligo di controllo su tali contenuti. Cioè il provider non è automaticamente responsabile dei contenuti immessi da un utente, a meno che non lo venga a sapere, e di ciò ne sia data adeguata prova. In questo caso ne può diventare corresponsabile se non si attiva.
Tutto ciò è assolutamente pacifico, perché la responsabilità penale è personale, e non è possibile attribuirla sulla base della mera presenza di contenuti illeciti in assenza della prova della conoscenza dei contenuti suddetti. Inoltre, essendo l?attività di provider una attività commerciale, e essendo l?iniziativa economica privata tutelata dalla legge, è necessario non responsabilizzare eccessivamente i privati, attribuendo loro delle responsabilità eccessive, e quindi chiedendo loro dei comportamenti di controllo eccessivi, economicamente onerosi, difficili da attuare. Si pensi a Youtube che dovrebbe controllare tutti i video immessi dagli utenti.
La sentenza in disamina si muove sulla falsariga di altre pronunce ben più rilevanti, come la pronuncia della Cassazione del 2000, sentenza n. 4741, che ha affermato la non responsabilità del gestore del sito e del provider per i contenuti dei messaggi trasmessi, cioè che non esiste un obbligo di controllo (previsto invece per i mezzi di comunicazione come giornali o TV a carico del direttore responsabile), a meno che non siano direttamente coinvolti nel fatto illecito.
Questo tipo di regolamentazione ha un suo scopo precipuo, cioè favorire lo sviluppo della rete.
In estrema sintesi, quindi, possiamo dire che i provider, in generale gli ISP, non sono considerati responsabili dei contenuti immessi nella rete dagli utenti dei loro servizi, finché non ne siano venuti a conoscenza e fintanto rispettino la network neutrality, cioè fin quando si limitano a far fluire il traffico in rete o ad ospitare contenuti. Nel momento in cui un ISP non rispetta più tale neutralità, ad esempio intervenendo nel filtraggio dei contenuti suddetti, secondo la suddetta legge può essere ritenuto responsabile dei contenuti immessi dall?utente medesimo. Questo è il caso specifico dei forum con moderazione preventiva, perché in questo caso vi è un filtro attraverso il quale passano i messaggi, e chi opera il filtraggio si può a ragion veduta considerarlo acquiescente con i contenuti immessi, quindi corresponsabile.
Da tutto ciò si può quindi evincere che è assolutamente normale, nel solco della giurisprudenza dominante al momento, ritenere non responsabile dei contenuti di un sito il provider, se non esiste prova della conoscenza dei contenuti suddetti.
Un notazione finale mi sembra opportuna. Nell?articolo vi è il seguente inciso: ?Inoltre non è emerso alcun profitto economico del provider legato all'attività illecita del sito internet?. Non è dato sapere al momento se questa frase è un commento dell?articolista, oppure è ripresa direttamente dalla sentenza, ma in quest?ultimo caso mi sento di stigmatizzarla, perché in nessuna ipotesi la normativa sopra citata prevede la possibilità di considerare responsabile dei contenuti del sito anche il provider nel caso questi ci guadagni qualcosa. L?attività di provider è una attività economica, e sarebbe senza senso vedere proprio nel guadagno un motivo di corresponsabilità. Non è una questione di poco conto. Pensiamo al provider, servizio di hosting, che inserisce automaticamente dei banner pubblicitari su tutti o solo alcuni dei siti ospitati. In assenza di controlli sul contenuto dei siti, controllo che non è previsto dalla legge, si potrebbe vederlo responsabile dei contenuti illeciti solo perché ?trae profitto economico? dall?attività del sito, fors?anche illecita. Questo non è quanto dice la legge, a nostro modesto modo di vedere.
La legge prevede una responsabilità del provider solo in presenza della prova della conoscenza dei contenuti e non in altri casi.