Il recesso per giusta causa applicato ai contratti di lavoro fa riferimento alle disposizioni dell'art. 2119 del Codice Civile.
Il concetto di "giusta causa" è stato definito unanimemente dalla Giurisprudenza della Cassazione come un fatto imputabile al preponente o al lavoratore che sia "...tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanera del rapporto di lavoro" (tra le altre Cass. Civ. 8948/2009).
La valutazione circa la sussistenza o meno del requisito che determina la risoluzione del rapporto di lavoro è rimesso all'apprezzamento del Giudice di Merito.
Tipico esempio di giusta causa applicato ai rapporti di lavoro è il mancato pagamento del corrispettivo o delle provvigioni.
Non mi pare quindi, alla luce di quello che Lei ha scritto, che nella Sua situazione esistano i presupposti e le condizioni per avvalersi di questo istituto giuridico.
Cordiali saluti.
Avv. R. Pozzi
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rusticola
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