La legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha previsto la soppressione dell'obbligo della bollatura di alcuni libri obbligatori.
In particolare la legge citata ha modificato l'art. 2215 c.c.. l'art. 39, comma 1 del d.p.r. 633/1972 (disciplina dell'IVA) e l'art. 22, comma 1 del d.p.r. 600/1973 ( in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
La modifica NON riguarda i libri sociali delle società di capitali per i quali resta in vigore l'obbligo della bollatura iniziale presso il Registro delle Imprese o presso un notaio.
Rimangono in vigore gli obblighi di bollatura iniziale per tutti gli altri libri e registri per i quali è previsto dalla legge l'obbligo della bollatura o della vidimazione.
Risulta quindi che:
E' stato soppresso l'obbligo della bollatura del libro giornale e del libro degli inventari, che diventa pertanto facoltativa, ferma restando l'obbligatorietà della loro numerazione progressiva e l'assolvimento dell'imposta di bollo, prima di essere messi in uso.
Nel caso sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione i libri contabili devono essere numerati progressivamente e bollati su ogni foglio dall'ufficio registro delle imprese o da un notaio prima di essere messi in uso.
I libri sociali di cui all'art. 2421 c.c. che prima di essere messi in uso devono essere numerati in ogni pagina e bollati dall'ufficio del Registro delle Imprese (Sportello Vidimazioni) o da un notaio, sono:
libro dei soci
libro delle obbligazioni
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o delle deliberazioni dell'amministratore unico o del consiglio di gestione
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione
libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli azionisti
libro delle strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.
E' obbligatoria la numerazione e la bollatura di ogni altro libro o registro regolamentato da norme speciali quali (elenco non esaustivo): formulario di identificazione dei rifiuti trasportati - d.l.gs n.22/1997 artt.12 e 18 - d.m. n.145/1998
registro raccolta/eliminazione di olii usati o esausti - d.p.r. n.691/1982 e d.m. 22/02/1984
registro-giornale degli incarichi (registro tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) - legge n.264/1991 art.6
registro di contabilità lavori pubblici d.p.r. 554/1999 art. 183
IMPOSTA DI BOLLO
libro giornale e libro inventari (bollatura facolativa)
Per le imprese individuali, le società di persone (s.s., s.n.c. e s.a.s.), le società cooperative, i consorzi tra imprese e per tutti gli altri soggetti che non assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa l'imposta di bollo è pari a euro 29,24 ogni 100 pagine o frazione di 100
Per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata l'imposta di bollo è pari a euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione di 100.
Si ricorda che l'assolvimento dell'imposta di bollo è dovuto anche se il libro giornale e il libro inventari non sono presentati per la bollatura al registro imprese o presso un notaio.
Altri libri e registri (bollatura obbligatoria e facoltativa)
L'importo dovuto è di euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione di 100.
Esenzioni
Sono fatte salve le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo per le cooperative edilizie, per le cooperative sociali per tutti i tipi di libri e registri.