Quali sono le regole per detrarre le spese per acquisto dei medicinali senza prescrizione medica?
Acquisti effettuati fino al 30 giugno 2007:
[LEFT]E' sufficiente anche uno scontrino fiscale generico. Se tale scontrino non riporta l'indicazione ?medicinale? o ?farmaco? occorre però che esso sia correlato da una autocertificazione del contribuente nella quale viene attestata la spesa per farmaci.
Se tali scontrini non fossero più leggibili fa comunque fede la fotocopia o l'avvenuta elencazione in dettaglio nel modello 730/2.[/LEFT]
[LEFT]Acquisti effettuati dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2007:
Diviene obbligatorio il c.d. scontrino parlante, il quale indica natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. A seguito dei provati ritardi da parte delle farmacie nell'adeguarsi alla nuova normativa, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso l'uso del vecchio scontrino fiscale con l'obbligo però di farsi rilasciare dal farmacista una documentazione aggiuntiva in cui siano riportate natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Il C.F. del contribuente può essere annotato successivamente.
Con la Circolare N. 30/E del 28 marzo 2008, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, potranno essere certificate anche con uno scontrino fiscale non ?parlante? o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l?indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell?acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. [/LEFT]
[LEFT]Acquisti effettuati dal 1 gennaio 2008:
Occorre lo scontrino parlante completo di C.F. rilevato dalla tessera sanitaria oppure scontrino fiscale con C.F. annotato dal farmacista in assenza della tessera sanitaria con riportate la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Non è più ammesso avvalersi della documentazione sostitutiva rilasciata dal farmacista.[/LEFT]
[LEFT]N.B. Con nota del 15/01/08, Prot. DGPROG/280/P21, il Ministero della Salute precisa che l'esibizione della tessera sanitaria non è obbligatoria, essendo sufficiente la mera dichiarazione verbale.[/LEFT]
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