Articolo 16Aliquote dell'imposta1. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 20% della base imponibile dell'operazione.2. L'aliquota è ridotta al 4 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'art. 34, ed è elevata al 38 per cento (ora venti per cento) per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B.3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.4. abrogatoquindi l'aliquota da applicare sara quella che si applicherebbe all' output prodotto ovvero il 4%
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