Buonasera,
come già indicato in precedenza, anche se l'immobile è la sede commerciale (o immobile è commerciale e svolge interamente la sua attività, senza però averne la residenza), la dottrina prevalente e la prassi sono quelle di dedurre/detrarre costo/iva soltanto se nel documento è presente anche la P. Iva e non solo il relativo codice fiscale, così come previsto sia dall'art. 21 in tema di fatturazione, sia dagli artt. 19 e 25 DPR 633/1972 in tema di registrazione contabile.
Peraltro, come già accennato in precedenza, le bollette/utenze se è indicata la partita Iva allora sono automaticamente visionabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate in quanto il costo (e l'Iva) è considerato inerente l'attività d'impresa, arte o professione. Se invece ci fosse il solo codice fiscale, la fattura elettronica non sarebbe presente (e non importabile) sul software di contabilità.
Peraltro, accenno che, a tutela della indicazione poc'anzi citata, in una risposta a telefisco 2019, degli esperti dell'Agenzia delle Entrate, in occasione di costi (ed iva) pagati per spese che in quel caso erano ad uso promiscuo, precisano che "gli articoli 19 e 25 del Dpr n. 633/1972 richiedono per la detrazione dell’Iva non sono che l’operazione sia effettuata ma anche che sia ricevuta la fattura e sia registrata. La ricezione delle fatture con la mera identificazione del codice fiscale non permette la detrazione dell’Iva in quanto le stesse sono relative alla sfera privata del contribuente. Per poter detrarre la quota di costi relativa all’attività professionale è necessaria l’indicazione della partita Iva. Non solo, ma i soggetti passivi iva dal 2019 ricevono per le transazioni domestiche le fatture in formato Xml e non cartaceo".
Cordiali saluti,
Mattia Giannini
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti