Ciao marisatedesco,
benvenuta nel forum GT.
Se leggiamo quanto scritto nelle varie leggi, codici, norme e quant'altro, possiamo trovare alcune nozioni utili a districarci meglio in questo argomento:
Ai sensi dell'Art. 130 (Comunicazioni indesiderate), anche un'unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale necessita del preventivo consenso dell'interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e l'eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende, per ciò stesso, liberamente disponibile anche per l'invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate.
Andando a verificare il comma 4 dell'Art. 130 infatti troviamo che:
"se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni."
Il consenso preventivo viene dato nel momento in cui un utente accetta che il suo indirizzo venga inserito in una banca dati che potrà essere utilizzata per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, se l'indirizzo viene preso dalla rete l'invio di proposte commerciali non sembra rientrare nel rispetto di questo articolo.
A mio avviso, il consenso deve esserci prima dell'utilizzo dell'indirizzo email dell'utente (preventivo).