Quando e chi deve presentare la Comunicazione dei dati IVA?
La comunicazione dati IVA va effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o per mezzo di intermediari abilitati, entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello relativo alle operazioni poste in essere.
**SOGGETTI OBBLIGATI **
In linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.
********************************
SOGGETTI ESCLUSI
I contribuenti, persone fisiche, che si avvalgono del nuovo regime riservato ai contribuenti minimi in vigore con decorrenza dall'anno d'imposta 2008 introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Soggetti non tenuti alla dichiarazione annuale IVA per l’anno a cui si riferisce la comunicazione.
Persone fisiche con volume d’affari fino a € 25.822, 84
Produttori agricoli esonerati che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000,00.
Contribuenti che abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 dpr 633/72.
Esercenti di attività esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.
Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione.
Soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, c. 3, 2° periodo del D.L. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta.
** Soggetti sottoposti a procedure concorsuali. **
Stato e relativi Organi e Amministrazioni - Enti pubblici – Comuni - Consorzi tra enti locali Comunità Montane - Province - Regioni.
Enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali.
Associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro, le associazioni pro-loco e, in generale, i soggetti che, avendo esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991, sono esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.