Ciao Fabio990,
non è affatto una domanda banale. Anzi, sul punto si sono versati i classici fiumi d'inchiosto.
Semplificando posso dire che se uno degli interlocutori registra la conversazione a cui egli stesso partecipa, non si tratta di intercettazione ma di semplice documentazione di una prova (in pratica si documenta quello che la persona ascolta), di conseguenza non soggiace alle limitazioni previste per le intercettazioni.
In sostanza, non si cerca una prova (come accade con le intercettazioni), attività riservata alla Polizia, ma si documenta quella prova.
Ovviamente si deve coordinare la normativa con la legislazione in tema di privacy, per cui tale registrazione è utilizzabile in giudizio (il Garante ha ritenuto lecita la registrazione non consensuale "a tutela di un legittimo interesse leso o messo in pericolo dalla condotta altrui") ma solo in un giudizio, per cui non può in alcun modo essere trasmessa a terzi o pubblicata in alcun modo (ci riferiamo a conversazioni tra privati senza interesse pubblico).