• User

    Questo anche se è una casa singola e non in un condominio?

    Quali sono le spese ordinarie? E quelle straordinarie?

    Grazie...


  • User

    Per capire quali sono le spese ordinarie e quelle straordinarie basta fare una ricerca su internet. Approfitto di questa discussione già aperta in tema di sucecssione per porre questo quesito: coniugi sposati nel 1970 senza aver contratto alcun regime relativamente ai beni. Nel 1973 il marito acquista una casa. Alla morte del marito (avvenuta nel 2000) la moglie e il figlio che percentuale di proprietà hanno della casa? Il 50% lei e il 50% il figlio o il 75% lei e il 25% il figlio?


  • Super User

    @girasole076 said:

    Questo anche se è una casa singola e non in un condominio?
    Quali sono le spese ordinarie? E quelle straordinarie?
    Grazie...

    Si anche per casa singola.

    Dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31:

    1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
      a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
      b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

    Quindi, sono spese straordinarie quelle la cui erogazione si renda necessaria in conseguenza di eventi imprevisti, fortuiti o eccezionali ovvero di eventi i quali, pur se prevedibili, non erano evitabili mediante opere di manutenzione ordinaria. Sono, inoltre, spese straordinarie quelle che si rendano necessarie a causa della mancata esecuzione di opere di manutenzione ordinaria. Le ordinarie si ricavano per esclusione.

    Fare un elenco è improponibile, come spazio e tempo necessario. Mi dispiace.

    Per PUK:
    Si applica la comunione dei beni, per cui la moglie già in corso del matrimonio ha acquistato il 50% della casa. Il restante 50% si ripartisce a metà tra gli eredi (madre e figlio).


  • User

    non incide la circostanza che prima del 1975 era prevista la separazione dei beni? Puoi darmi un qualche riferimento normativo specifico?


  • User Attivo

    Se non erro prima del '70 si presumeva la separazione... mentre adesso l'art. 215 statuendo che:

    I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

    :di fatto stabilisce una presunzione di comunione dei beni.

    L'art. 228 dice che chi ha contratto matrimonio prima, passati 2 anni dall'entrata in vigore della nuova legge, a meno di non aver comunicato la volontà di mantenere la separazione dei beni, si presume la comunione dei beni acquistati dopo il termine dei 2 anni...

    Quindi è da capire se il matrimonio contratto nel 70 è stato celebrato ancora con la vecchia legge o con la nuova... ad ogni modo se la casa è stata comprata nel 73 è probabile che anche seguendo la vecchia legge fossero passati i 2 anni e abbia operato la presunzione... ma questo lo può sapere solo chi ha sollevato il problema...

    keiske


  • Super User

    @Puk said:

    non incide la circostanza che prima del 1975 era prevista la separazione dei beni? Puoi darmi un qualche riferimento normativo specifico?

    Hai ragione, ricordavo male io. Scusa ! 😞

    Dunque, la riforma del diritto di famiglia è del 1975, e prevede che ai matrimoni contratti dal '75 in poi si applica la comunione dei beni automaticamente, in caso di mancanza di diversa pattuzione.
    La legge prevedeva un periodo transitorio (fino al 1978) nel quale i coniugi potevano optare per la comunione dei beni. Se ciò non è stato fatto, allora al caso da te indicato si applica la separazione dei beni. Per cui, la ripartizione è 50% a moglie e 50% al figlio.


  • User Attivo

    Sì ma se al 1978 non avevano optato per la separazione la comunione iniziava ad operare per i beni successivi, non per quelli precedenti... quindi se la casa è stata comprata nel 1973 direi che è automatico che era in separazione...

    keiske


  • Super User

    @Privacy-Impresa said:

    Sì ma se al 1978 non avevano optato per la separazione la comunione iniziava ad operare per i beni successivi,

    No, se non avevano optato per la comunione entro il 78, il regime applicabile è quello della separazione anche per gli acquisiti successivi.


  • User Attivo

    mmm... mi sembrava di aver letto diversamente... proviamo a ricapitolare 😄

    Riforma 1975 (3 anni di transizione fino al 1978)

    Ante 1975:
    regime convenzionale - separazione dei beni
    su indicazione esplicita - comunione dei beni

    Post 1975
    regime convenzionale - comunione dei beni
    su indicazione esplicita - separazione dei beni

    Al 1975 chi era in separazione dei beni aveva 3 anni per:

    1. Dichiarare a un ufficiale di stato civile di voler restare in separazione
    2. Non fare nulla

    Nel primo caso il regime restava quello della separazione.
    Nel secondo caso il regime si "trasformava" tacitamente in comunione applicandosi però solo ai beni successivi al 1978


    Se è così il marito coniugato nel 1970 in separazione dei beni che ha comprato una casa nel 1973 è intestatario esclusivo della casa. Se dal 1975 al 1978 non hanno dichiarato di voler restare in separazione nel 1978 sono passati tacitamente alla comunione, ma la casa è rimasta solo del marito.

    Sbaglio?

    keiske


  • Super User

    Uhm... complicata questa cosa.

    L'art. 228 della Legge del 1975 (19 maggio 1975 n. 135) prevede:
    "Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge (cioè 120 dopo la pubblicazione nella GU, cioè il 20/9/75), decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
    Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi".

    Il che vuol dire, mi pare, che se non hanno fatto alcuna modifica nel termine indicato, il marito dell'esempio riportato rimane unico proprietario della casa (la casa è in regime di separazione). Quindi va divisa al 50% tra gli eredi.
    Per gli acquisti successivi (al termine di due anni dopo l'entrata in vigore della legge) invece si applica il regime della comunione legale.
    Meno male che non sono matrimonialista ! 😄