Se parli di servizi di intermediazione collegati agli scambi internazionali con paesi extra-Ue tali operazioni dovrebbero rientrare nell'ambito della non imponibilità IVA prevista dall'art. 9 DPR 633/72.
In questo caso il DPR 633/72 consente di richiedere il rimborso IVA trimestrale (quindi senza aspettare quello annuale) a quei contribuenti per i quali le operazioni imponibili effettuate nel trimestre di riferimento siano superiori al 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
La richiesta va effettuata presentando il mod. IVA TR entro la fine del mese successivo a quello di scadenza del trimestre.
Saluti.
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