Art. 12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59
Chiunque aliena, cede in locazione o a qualunque altro titolo consente l’uso di fabbricati, ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dei fabbricati stessi, l’esatta ubicazione di essi, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
Secondo quanto recita l'articolo si.