Buongiorno, ho posto il quesito direttamente all'AE che mi conferma che il cambio del codice attività non incide sulla permanenza nel regime dei minimi.
Per conoscenza riporto di seguito la risposta dell'AE:
"La permanenza nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, c. 1-2 del DL 98/2011 è legata al possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, commi da 96 a 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Tra questi non vi è lo svolgimento della specifica attività cui corrisponde il codice ATECO, nè, di per se, il cambiamento dell'attività rispetto a quella con cui si era originariamente scelto il regime di determinazione del reddito ai fini fiscali oggetto del suo quesito"