Innanzitutto vorrei farle presente che, al fine di poterle fornire una risposta esaustiva, avrei necessità di visionare il contratto stipulato tra lei e il marketplace,
tuttavia, al momento le posso dire che:
nel suo caso i compensi (in percentuale) percepiti potrebbero essere catalogati come royalties, ossia canoni per lo sfruttamento economico della sua proprietà intellettuale (software).
Esiste una Convenzione internazionale tra Italia e Australia contro la doppia imposizione.
La sopracitata Convenzione **all'art. 12 - Canoni, **stabilisce:
"Che i canoni provenienti da uno Stato contraente dei quali un residente dell'altro Stato contraente è il beneficiario effettivo sono imponibili in detto altro Stato" (comma I).
Tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono (...) " nella misura del "10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni".
Ciò significa che i canoni da lei percepiti sono tassati in Italia, dopo aver scontato una ritenuta alla fonte del 10% che dovrebbe operare il soggetto estero (non lei!).
Per quanto riguarda la tassazione in Italia deve sapere che:
I canoni percepiti da parte dell’autore (che non siano conseguiti nell'esercizio di impresa commerciale) comporta il trattamento del compenso medesimo alla stregua di reddito di lavoro autonomo. Per la determinazione del reddito imponibile, all’importo del compenso si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione pari al 25% (per contribuenti con età superiore a 35 anni) ovvero al 40% (per contribuenti con età pari o inferiore a 35 anni) della misura del compenso medesimo (cfr. art. 54, co. 8, primo periodo, TUIR). Nell’ambito del modello Unico PF, le informazioni sono riportate nel quadro RL (altri redditi), sez. III (altri redditi di lavoro autonomo): in particolare, nel rigo RL25, si rileva l’importo lordo del compenso e, nel rigo RL29, l’importo della deduzione forfettaria per spese.
Per quanto riguarda l'IVA, i compensi per la cessione dei diritti d'autore effettuate dall'autore sono esclusi dal campo Iva, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a), del DPR 633/72.
Pertanto può emettere una ricevuta/fattura senza applicazione dell'iva.
resto in attesa per eventuali delucidazioni in merito,
cordiali saluti,