Salve,
La questione proposta è alquanto complessa soprattutto perché non esiste una procedura specifica in materia.
La procedura a cui lei fa riferimento (smaltimento comprovato da redazione di un verbale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria o da un notaio) è quella prevista dalla Circolare del 23 luglio del 1998, n. 193/E del Ministero delle Finanze.
E' la stessa Circolare a stabilire che "*la procedura formale sopradescritta si rende applicabile tutte le volte che l'imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di un bene,strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale. Rimangono, pertanto, sottratte alla procedura in rassegna tutte quelledistruzioni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore e dall'eccezionalita` dell'operazione, ma normalmente connesse a situazioni ricorrenti,quali sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto per le quali permangono le specifiche procedure autorizzate con la prassiprecedente."
*Certamente lo scarto delle etichette è inquadrabile nelle distruzioni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore e si tratta di un evento che presenta il caratteri di ordinarietà.
Pertanto non si dovrebbe seguire la procedura di smaltimento prevista dalla Circolare.
Conriguardo alle prove per superare le presunzioni relative ai cali e agli sfridi, la Circolare in parola e il D.P.R. 447 del 1991 hanno demandato al Ministro delle Finanze l'emanazione di appositi decreti che stabilissero, per specifici beni, la misura percentuale dei cali naturali e degli sfridi usuali. Tuttavia, **tali decreti non sono mai stati emanati.
**In conclusione, a prescindere dalla procedura contabile che intende adottare per ovviare a tale situazione, le consiglio di effettuare un interpello all'Agenzia delle Entrate per rappresentare il suo problema ed evitare qualsivoglia futura contestazione in caso di controlli/accertamenti fiscale. (cfr. le risoluzioni 8 gennaio 1996, n. 10/E; 3 aprile 1995, n. 14453; 18 febbraio 1992, n. 500115; 23 dicembre 1991, n. 561445).