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Frontalieri multati?
Buongiorno a tutti.
Abito in italia, a meno di 20 km da confine, ed ho sempre lavorato in svizzera. Sono una dei tantissimi diendenti FRONTALIERI.
Le tasse ci vengono detratte direttamente dallo stipendio quindi paghiamo alla fonte. Circa il 38% delle nostre tasse viene poi rigirato dalla Svizzera ai nostri comuni di residenza, quindi ?per intenderci- siamo in regola sotto tutti i punti di vista. Lo stipendio mi viene accreditato in franchi su di un conto svizzero e lì lascio i miei risparmi.
Dal 2012 chi ha un conto corrente in un paese straniero lo deve dichiarare nel quadro RW: io l?ho scoperto solo ora, quindi mi accingo a farlo. Però non trovo nessuno che sappia rispondere ad una domanda, all?apparenza semplice.Che multa/tassa devo aspettarmi per aver omesso di denunciare un conto corrente (superiore ai 10.000 euro) lo scorso anno? Ribadisco che non si tratta di valori ?scudati? o di voluntary disclosure: i miei sono SOLDI PULITI sui quali HO PAGATO LE DEBITE TASSE.
Grazie a tutti.
Giovanna
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Ciao Giovanna, puoi stare tranquilla... adesso ti spiego perché delineandoti il quadro normativo vigente:
Le persone fisiche residenti in Italia che al termine del periodo d?'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella dichiarazione dei redditi (modulo RW).
L?'obbligo di dichiarazione non sussiste se l?'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'?imposta, ovvero l?'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'?anno, non supera l'?importo di 10.000 euro (da gennaio 2015 tale limite è stato innalzato a 15.000).
E' prevista. tuttavia, una deroga per due tipologie di soggetti:
- coloro che lavorano per lo Stato italiano all'estero;
**- i frontalieri.
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In particolare, l'eccezione in parole è prevista per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'?estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
A tal fine, come chiarito nella Risoluzione n. 128/E del 10 dicembre 2010, è necessario che il contribuente svolga tale attività alla data del 31 dicembre del periodo d?imposta di riferimento e che in ogni caso l'?attività lavorativa sia stata prestata all?'estero per un numero di giorni maggiore di 183 nell?'arco del medesimo anno, anche se non in maniera ininterrotta.
- coloro che lavorano per lo Stato italiano all'estero;