La giurisprudenza comunitaria nega la detrazione iva, quando i beni/servizi acquistati siano riferibili ad operazione esenti (“a valle”).
Quanto sopra discende, oltre che dal n. 2) dell’art. 17 della VI Direttiva CEE (che così recita: “Nella misura in cui i beni i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore…”), anche dal combinato disposto dei nn. 2 e 5 del citato art. 17.
Il n. 5) dell’art. 17 stabilisce il regime di detrazione da applicare, quando l’IVA “a monte” si riferisce a beni/servizi utilizzati dal soggetto passivo “sia per operazioni che danno diritto a deduzione (…), sia per operazioni che non conferiscono tale diritto”.
Quello sopra ripèortato non è un mio ragionamento, in quanto le parola riportate tra virgolette sono prese da una sentenza della Corte UE.