Sei sicuro che sia possibile passare dalle nuove iniziative produttive al regime dei minimi anche "ad oggi"?
L'art.1 c.116 che disciplina il regime recita:[LEFT]*116. Sono abrogati l'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3 commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, **per il periodo d'imposta 2008, *anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 32 bis, comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del presente articolo. All'articolo 41, comma 2 bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni, le parole: "che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia".
E' vero che questo articolo fa riferimento a regimi diversi da quello delle nuove iniziative produttive, e si riferisce invece a quello dei minimi in franchigia, tuttavia la facoltà oggetto del presente post, sembra trovare risposta nella Circ.73/E del 2008, in particolare a pagina 9, dopo aver esplicato l'art. di cui sopra. Non vorrei che per analogia la fuoriscita prima del triennio dal regime fosse stata concessa sia per i minimi in franchigia, sia per le nuove iniziative prdouttive, solo ed esclusivamente nel 2008.
...o mi sto facendo troppi problemi?!?
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