Buon giorno a tutti, mi scuso del ritardo nella mia risposta.
Purtroppo, il mio lavoro mi lascia poco tempo libero, dice qualcuno che la professione schiavizza e forse non ha tutti i torti.
Cmq bando alle ciance inutili e forvianti.
Il diritto d'autore è regolato da una legge, L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, una volta avevo pubblicato pure un articolo sulla legge relative alle modifiche dell'On. Ministro Urbani... la famosa stretta sul Copyright (se trovo il mio contenuto sulla legge del diritto d'autore lo ripubblico volentieri).
La domanda è: l'autore può firmare il suo contenuto?
L'autore ha il diritto ad essere conosciuto e riconosciuto autore dell'opera effettuata e questi sono diritti inalienabili (cioè non sono nella disponibilità del soggetto - non sono acquistabili o vendibili ogni patto contrario è nullo).
Dalla legge 1941, n. 633
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
D'altra parte vi consiglio di rilasciare i vostri contenuti in licenza creative commons per un più rapido sviluppo e diffusione sul web.