Sanzioni amministrative:> 1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o dichiarazione
IRAP, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta
per cento dell?ammontare delle imposte dovute, con un minimo di
euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro
258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs.
18/12/97 n. 471 e art. 32, c. 1, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446).
La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
? dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a
quelli approvati dal Direttore dell?Agenzia delle entrate;
? dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della
rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta
giorni dal ricevimento dell?invito da parte dell?ufficio;
? dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta
giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da
euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei
soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando
l?applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente
non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile e/o imponibile
IRAP inferiore a quello accertato, o, comunque, un?imposta inferiore
a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la
sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o
della differenza del credito (art. 1, c. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997
n. 471 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stessa
sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni
d?imposta, ovvero indebite deduzioni dall?imponibile, anche
se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. La misura della
sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata al 10 per
cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?applicazione
degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione
o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d?impresa ovvero
di arte o professione e/o il maggiore imponibile IRAP accertato
a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore
al 10 per cento del reddito d?impresa o di lavoro autonomo
(art. 1, c. 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, c.
2-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come inseriti dall?art. 1,
commi 25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007).
4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica
la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica
sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte
scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici
e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471 e art. 34, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
? ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell?esito della
liquidazione automatica effettuata ai sensi dell?art. 36-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
? ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell?esito
del controllo formale effettuato ai sensi dell?art. 36-ter del D.P.R. n.
600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).
5) L?utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle
somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della
misura dei crediti stessi, secondo quanto previsto dall?art. 27, comma 18,
del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185.
La violazione dell?obbligo di corretta indicazione del proprio numero di
codice fiscale, dell?obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio
numero di codice fiscale, dell?obbligo di indicazione del numero di codice
fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa
da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 605).
Si richiama l?attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste
dall?art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei
redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia
di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione
del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni
rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda che in base al disposto dell?articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall?articolo 7, lett. a), del D.Lgs.
26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano
pregiudizio all?esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione
della base imponibile, dell?imposta e sul versamento del tributo.