La Sua situazione è assai diffusa quando si eredità un bene immobile in comproprietà con soggetti con i quali non corre buon sangue.
In questo caso dovete procedere alla divisione giudiziale del bene.
In questo caso soccorre in aiuto delle parti l'istituto della mediazione civile, introdotto dal precedente Governo Berlusconi.
In sostanza nel giro di quattro mesi dalla proposizione della domanda, se le parti trovano un accordo, si potrà avere in mano un accordo avente efficacia esecutiva (una volta omologato dal Tribunale) che consentirà di porre in vendita il bene procedendo alla divisione del ricavato tra i coeredi.
In caso di mancato accordo si dovrà invece ricorrere alle vie ordinarie del Tribunale, con i tempi ed i costi che un simile giudizio comporta.
Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro.
Cordiali saluti.
Avv. Pozzi
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RE: divisione eredità
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RE: L'ascensore del mio condominio...
Se controlla tra i Suoi messaggi privati troverà una mia risposta.
Cordialmente, Avv. Pozzi -
RE: Vendita bene ereditato.
Sottoscrivo quanto chiaramente spiegato nella risposta.
Avv. Roberto Pozzi -
RE: recupero crediti e immobile
Non riesco a rispondere al quesito che mi ha fatto attraverso un messaggio privato in quanto ha la casella dei messaggi privati piena.
Mi contatti Lei.
Cordiali saluti.
Avv. R. Pozzi -
RE: diritto alle cure mediche
Impossibile rispondere ad un quesito del genere senza aver letto e capito gli antefatti.
Se il Giudice ha emesso un simile provvedimento, ci devono essere indubbiamente ragioni da cautela che impongono il rispetto delle regole imposte. -
RE: codice deontologico
Se il Tuo Ordine ti ha rassicurata allora dovresti poter stare tranquilla.
Diverso discorso riguarda gli insulti che hai ricevuto dal Collega, che evidentemente non conosce l'educazione e il rispetto per la persona e il professionista.
Se ci sono gli estremi ben fai lì ad agire contro questa....persona.
Cordialiata, Roberto Pozzi -
RE: codice deontologico
Generalmente, parlo per comune e personale esperienza, si invia al collega un fax anticipatorio della volontà di eseguire coattivamente sul debitore, chiedendo per l'appunto se questi intende adempiere spontaneamente al dettato della sentenza o meno.
Non mi sento quindi di contestare quando affermato dal collega.
Meglio sempre una comunicazione in più (in questi casi) che una in meno.
Gli equivoci e le incomprensioni sorgono per molto meno.
Se poi il collega avesse voglia di rompere particolarmente le p.... non escluderei che si possa rivolgere all'Ordine di competenza per formulare un esposto disciplinare (al di la della sua eventuale fondatezza).
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Pozzi -
RE: Comproprietà
La comproprietà di una consolle è quanto di più bizzarro mi sia mai capitato di sentire...
A prescindere da ciò, come in ogni proprietà appartenente a più soggetti, l'intero spetta a chi decide di acquistare la quota degli altri partecipanti. -
RE: recesso contratto per giusta causa
Il recesso per giusta causa applicato ai contratti di lavoro fa riferimento alle disposizioni dell'art. 2119 del Codice Civile.
Il concetto di "giusta causa" è stato definito unanimemente dalla Giurisprudenza della Cassazione come un fatto imputabile al preponente o al lavoratore che sia "...tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanera del rapporto di lavoro" (tra le altre Cass. Civ. 8948/2009).
La valutazione circa la sussistenza o meno del requisito che determina la risoluzione del rapporto di lavoro è rimesso all'apprezzamento del Giudice di Merito.
Tipico esempio di giusta causa applicato ai rapporti di lavoro è il mancato pagamento del corrispettivo o delle provvigioni.
Non mi pare quindi, alla luce di quello che Lei ha scritto, che nella Sua situazione esistano i presupposti e le condizioni per avvalersi di questo istituto giuridico.
Cordiali saluti.
Avv. R. Pozzi -
RE: doveri coerede
Purtroppo spesso quando ci sono interessi economici in gioco, i sentimenti e gli affetti finiscono nel dimenticatoio.
Quindi lascerei da parte la poesia da Libro Cuore e penserei a tutelare un patrimonio che, fino a prova contraria, è anche Suo.
Cordiali saluti
Avv. R. Pozzi -
RE: doveri coerede
Personalmente opterei per una divisione giudiziale del bene....
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RE: Dubbio sul diritto di recesso
Ma assolutamente no!
Incauto acquisto?
Cosa c'entra un reato penale con un l'acquisto di un prodotto diverso da quello richiesto??? -
RE: Tempi prescrizione notifica verbale del 12/06/2010
Esatto.....
@cesarini said:ritengo che vada applicata la legge vigente al momento dell'accertamento del fatto: pertanto il termine per la notifica è ancora 150 gg.
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RE: Pagato anticipo ma non eseguito lavoro
mi scuso per la digressione....
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RE: Pagato anticipo ma non eseguito lavoro
La clausola del contratto lascia il tempo che trova.
Visto che questa persone evindentemente è un recidivo abituè *******, sarebbe forse opportuno prima procedere con una querela penale, che quanto meno accerti l'indentità del soggetto, cosa ha e cosa fa.
L'eventuale denuncia per truffa a carico di questo soggetto, potrebbe quasi certamente portarlo (in senso metaforico visto che dubito comparirà mai) davanti ad un Giudice
Da li in poi le strade diventano due:- se ci si costituisce parte civile nel giudizio penale, bisogna necessariamente attendere la fine del processo per intraprendere una eventuale azione civile.
- in caso contrario azione civile e penale possono coesistere.
Cordiali saluti.
Avv. R.Pozzi
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RE: Pagato anticipo ma non eseguito lavoro
Sottoscrivo quanto appena detto da Redsector
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RE: Bambini che intralciano il traffico??
Buon senso...basterebbe quello....ma molti non conoscono il significato di questa parola.
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RE: MULTA 150 giorni
Ovviamente la legge in questione non ha efficacia retroattiva.
Infatti leggendo il testo della legge medesima si evince che la stessa (per quanto interessa a noi il termne di notifica delle multe da 150 a 60 gg) si applica a tutte quelle sanzioni amministrative comminate dopo l'entrata in vigore della legge stessa, ovvero dopo il 13 agosto 2010. -
RE: Tempi di notifica delle multe
La legge 120/2010 (come ogni disposizione legislativa del resto) non ha efficacia retroattiva.
Il testo specifica espressamente che il termini di 60 gg per la notifica dell'infrazione si applica a tutte le sanzioni comminate dopo l'entrata in vigore della Legge stessa (ovvero il 13/8/2010).
Attenzione quindi....