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codice deontologico
Buonasera, non so se vi è capitato di notificare un atto di precetto e contestuale titolo escutivo al debitore senza aver prima contattato il collega di controparte. Non è mia abitudine ma questa volta l'ho fatto. E per due motivi: all'udienza di discussione (rito lavoro) il giudice del lavoro condannava la controparte a pagare una somma di denaro. Il suo avvocato era presente, come me. Ha quindi avuto immediatamente conoscenza della sentenza.
I nostri rapporti purtroppo sono pessimi e ho atteso otto mesi aspettando che il debitore soccombente pagasse spontaneamente, ma nulla. A quel punto ho notificato il precetto e l'avv. del debitore mi invia un fax invocando la sentenza n. 27214 Cass. 23.12.09 e quindi la decurtazione degli importi del precetto. Ma nel caso di quella pronuncia il precetto veniva notificato al debitore quando il dispositivo della sentenza non veniva ancora comunicato alle parti. Nel mio caso il collega di controparte ne ha avuto ufficilamente conoscenza all'udienza stessa.
Mi sembra che che il mio caso sia un pò diverso o sbaglio?
Dove sta scritto che l'Avv. ha sempre e comunque l'obbligo di informare il collega di c/parte prima di notificare un precetto?
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Generalmente, parlo per comune e personale esperienza, si invia al collega un fax anticipatorio della volontà di eseguire coattivamente sul debitore, chiedendo per l'appunto se questi intende adempiere spontaneamente al dettato della sentenza o meno.
Non mi sento quindi di contestare quando affermato dal collega.
Meglio sempre una comunicazione in più (in questi casi) che una in meno.
Gli equivoci e le incomprensioni sorgono per molto meno.
Se poi il collega avesse voglia di rompere particolarmente le p.... non escluderei che si possa rivolgere all'Ordine di competenza per formulare un esposto disciplinare (al di la della sua eventuale fondatezza).
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Pozzi
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Grazie per la tua cortese risposta. Ma non torno indietro. Ho appena avuto un colloquio con il Consiglio del mio ordine di appartenenza... Non vi è alcun obbligo, è solo una questione di cortesia.
Mi hanno confermato che la sanzione disciplinare potrebbe ricorrere nel caso in cui il precetto venga notificato quando la sentenza non è stata ancora ufficialmente comunicata all'Avv. di controparte o quando si hanno elementi sufficienti per ritenere che il debitore sia solvibile (per es. banche). In questi casi allora è opportuna una preventva comunicazione al collega.
Rimarrò ferma sulla mia posizione.
Ho un unico pentimento: non aver presentato un esposto contro il collega, considerato che sono stata insultata in pubblica udienza. Ma sono sempre in tempo. Attendo una sua mossa...
Il mio pensiero rimane sempre lo stesso: quando non si hanno argomentazioni processuali è meglio tacere. Ci si guadagna in dignità.
Buona giornata!
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Se il Tuo Ordine ti ha rassicurata allora dovresti poter stare tranquilla.
Diverso discorso riguarda gli insulti che hai ricevuto dal Collega, che evidentemente non conosce l'educazione e il rispetto per la persona e il professionista.
Se ci sono gli estremi ben fai lì ad agire contro questa....persona.
Cordialiata, Roberto Pozzi