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Partita IVA e altri dati giuridici obbligatori x sito web!
(so che non ha molta attinenza col posizionamento, quando sarà creata la sezione apposita prego i moderatori di spostare il post... Questo è un topic che ho postato tale e quale su mmkit.com, se lo trovate identico il motivo è solo questo, spero vi sia utile )
Mi accorgo che molta, molta gente non lo sa,
ma da quattro anni è vigente una norma quasi sconosciuta anche agli addetti ai lavori che obbliga le imprese a pubblicare online la propria Partita Iva. Pena pesanti sanzioni. Stando a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 35 (del [url=http://www.unisi.it/ammin/uff-ragi/Fisco/DPR633-72.htm]DPR 633/72), il codice di partita IVA deve essere indicato "nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto".
La disposizione è entrata in vigore dal 1° dicembre 2001. E' bene dunque che le aziende provvedano a contattare il proprio fornitore di servizi web affinché indichi il codice di partita IVA nell'home page del sito aziendale, o che i webmaster si adoperino per riparare a questa mancanza.
La mancata regolarizzazione è perseguibile con la sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria (art. 11, comma 1, del DPR 472/97).
Quanto sopra è disponibile anche nel sito web dell'[url=http://www.agenziaentrate.it/documentazione/guide/avvio_attivita/capitolo_4.htm]Agenzia delle Entrate e pare molto strano che, sentiti alcuni commercialisti e avvocati di diverse zone d'Italia, tale normativa sembra sconosciuta ai più, anche se nei newsgroup dedicati se ne parlava già dal 2002.
C'è da dire che internet è un po' una zona franca nella quale poter adattare certe leggi un "po' inutili" al "buon senso", in ogni caso è bene fare attenzione, soprattutto quando sono possibili multe salate...
un saluto,
Lucas
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Ciao Lucas,
in effetti proprio stanotte una manina ha creato la zona web e fisco di questo forum e la stessa provvederà a spostarVi il tuo topic (vero Giorgio?!
Condivido la tua preoccupazione.
Aggiungo, che la disposizione di Legge dice chiaramente che il numero di partita IVA deve essere esposto sulla **Home Page **del sito web, quindi non sembra che la stessa debba essere ripetuta nelle altre pagine.
Due ulteriori considerazioni:
- La disposizione è valida per **tutti i siti web di operatori professionali **dotati di P.IVA e quindi non solo per chi fa commercio elettronico;
- Consiglio di anteporre al numero di P.IVA il cosiddetto codice ISO italiano "IT" (che è necessario per le transazioni comunitarie).
In ultimo rammento, anche se assolutamente ovvio, che la P.IVA da indicare non è quella di chi realizza materialmente il sito (es. webmaster professionista) ma quella del cliente (per cui si è realizzato il sito web).
Ciao,
Paolo.
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Certo Lucas ... molti non lo sanno, inoltre ritengo che mettere online questo dato unitamente ad altri dati societari,possa essere anche d'aiuto per rafforzare la credibilità del sito stesso !
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Sposto Lucas e grazie mille
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ciao Lucas,
ciao a tutti,
confermo l'assoluta scarsa conoscenza di quanto hai gentilmente voluto comunicarci, io stesso cado dalle nuvole, :bho: mano male c'eri tu aprendermi al volo se no sai che botta?
Tornando serio, vorrei porti una domanda: l'obbligo di qui parli, è relativo solo alla partita iva o anche a tutti gli altri dati fiscali, tipo nome indirizzo ecc.?
Ciao e grazie.
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Ciao Frabibbo,
il Codice Civile prescrive alcuni dati obbligatori da riportare negli atti e nella corrispondenza per alcune categorie di soggetti:
Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza. ? Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all?obbligo dell?iscrizione nel registro delle imprese (1) devono essere indicati la sede della società e l?ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d?iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza (2) indicato secondo la somma effettivamente versata (3) e quale risulta esistente dall?ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (4).Si tratta dunque di capire se un sito web sia un atto od una corrispondenza.
A mio giudizio (visto che non ho trovato validi riferimenti di dottrina) si potrebbe dire di no, ma visto che inserire i dati sociali nel sito web è cosa rapida, denota serietà (come hanno fatto notare prima) e comunque in Italia è meglio abbondare che omettere (viste le interpretazioni ondivaghe delle norme), consiglierei di mettere le ulteriori info richieste.Siccome però se è vero che la partita iva è richiesta in Home Page non è prescritto che le altre info debbano anch?esse essere nella HP. Si potrebbe ipotizzare di metterle in questo modo:
HP => P.Iva e un link ad una pagina intitolata ?informazioni giuridiche?
Nella pagina ?informazioni giuridiche? inserire tutto il resto (compresa la ripetizione della partita Iva).Si consideri che ciò potrebbe essere utile alla stessa impresa per cui realizzate il sito web, che a richieste di informazioni in merito da propri fornitori ad esempio potrebbe rimandare a quella pagina web.
A mio giudizio inserirei le seguenti informazioni:
Sito web di professionista:
Nome Cognome
Titolo
Indirizzo completo sede e luogo detenzione scritture contabili
Codice fiscale
Partita iva
Eventuali titoli abilitativi i cui dati sono obbligatoriamente da riportare (per questo andrà chiesto a lui)Sito web imprenditore individuale:
Ditta di Pinco Pallino
Indirizzo completo sede e luogo detenzione scritture contabili
Codice fiscale
Partita Iva
Eventuali titoli abilitativi od autorizzativi i cui dati sono obbligatoriamente da riportare
N° registro imprese (che normalmente corrisponde al codice fiscale) e di dove
Eventuale numero del Repertorio Economico Amministrativo
Eventuale numero dell?Albo Provinciale ArtigianiSito web società:
Ragione sociale seguita da forma giuridica completa (es. Pinco S.r.l.)
Indirizzo completo sede e luogo detenzione scritture contabili
Codice fiscale
Partita Iva (spesso coincide con Codice fiscale)
Capitale sociale sottoscritto e parte versata (solo SPA, SAPA, SRL)
Eventuale dicitura ?in liquidazione?
Eventuale dicitura ?a socio unico?
Eventuali titoli abilitativi od autorizzativi i cui dati sono obbligatoriamente da riportare
N° registro imprese e di dove
Eventuale numero del Repertorio Economico Amministrativo
Eventuale numero dell?Albo Provinciale ArtigianiLogicamente tali informazioni, avendo riguardo alla normativa vigente, dovranno essere repiriti dal cliente e con essi concordarne l'inserimento.
I miei sono consigli e suggerimenti NON pareri professionali.
Buon week end!
Paolo
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@i2m4y said:
Ciao Frabibbo,
il Codice Civile prescrive alcuni dati obbligatori da riportare negli atti e nella corrispondenza per alcune categorie di soggetti:
Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza. ? Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all?obbligo dell?iscrizione nel registro delle imprese
cut
Paolo
mi pare che l'art. parli solo di societa' . forse per i professionisti non serve?
cmq non stiamo a perderci la testa, e' una regola anche se non la detta il cc.
Che credibilita' si puo dare senza mettere la piva e altri dati!? facciamolo e basta , senno si fanno i soliti siti all'italiana in cui occorre fare una visure sul intestatario del dominio per capirci qualcosa un salutissimooooooooouna buona notte.
marco
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Ciao Martic hai ragionissima, il Codice Civile non riguarda i professionisti, ma ciò che io ho esposto sopra è appunto nel senso di dare credibilità.
Inoltre abbiamo una pagina visibile ovunque con gli eventuali dati di fatturazione per un vostro fornitore. Bella comodità: al posto di dettarli al telefono, direte "visita www.dottorpallinopinco.ext, trovi tutto lì".Paolo.
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@i2m4y said:
Ciao Martic hai ragionissima, il Codice Civile non riguarda i professionisti, ma ciò che io ho esposto sopra è appunto nel senso di dare credibilità.
Inoltre abbiamo una pagina visibile ovunque con gli eventuali dati di fatturazione per un vostro fornitore. Bella comodità: al posto di dettarli al telefono, direte "visita www.dottorpallinopinco.ext, trovi tutto lì".Paolo.
infatti, concordo pienamente!
a presto
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Questo 3d mi è stato utile, perchè sapevo che va inserita la P.iva, ma non sapevo che doveva essere messa per legge uslla home.
Pensavo che bastasse inserirla all'interno del sito. Ad esempio nella pagina contatti insieme a tutti i riferimenti.
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@sa23 said:
Questo 3d mi è stato utile, perchè sapevo che va inserita la P.iva, ma non sapevo che doveva essere messa per legge uslla home.
Pensavo che bastasse inserirla all'interno del sito. Ad esempio nella pagina contatti insieme a tutti i riferimenti.
gia.
le solite cose all'italiana, vanno a cavillare sulle putt...ate e non fanno le leggi che servono veramente.Sempre a tel riguardo, a me risulta che una ditta puo benissimo avere un sito web non intestato alla ditta stessa. Non so se sia vero, ma se e' cosi sarebbe proprio il colmo obbligare a mettere la piva in home page (e non dove voglio io) quando poi una ditta puo avere un intero sito intestato a chissa' chi e non alla ditta stessa
un salutone
marco
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IMPORTANTE:
Visto che la questione interessa praticamente tutti gli operatori professionali ed imprenditoriali del web, richiamo la vostra attenzione sull?esistenza di un apposito D:Lgs. (n. 70/03) che disciplina l?inserimento delle informazioni minime essenziali sui siti web.
Lo trovate qui: http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03070dl.htmE? da leggere con attenzione.
Riporto qui alcuni articoli salienti, ma leggetelo tutto e noterete che ad esempio tali informazioni devono essere accessibili (sia in Home page che nelle altre pagine del sito), in forma diretto e permanente. E questo oltre alla partita IVA in Home page, oltre all?informativa sulla tutela dei dati personali, sul copyright?.
Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70
"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61
ESTRATTO:Art. 7
(Informazioni generali obbligatorie)- Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorita' competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui e' stato rilasciato;
- il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita' di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societa' dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attivita' consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attivita' sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
- Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
- La registrazione della testata editoriale telematica e' obbligatoria esclusivamente per le attivita' per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
Art. 8
(Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale) - In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:
a) che si tratta di comunicazione commerciale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale e' effettuata la comunicazione commerciale;
c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.
Art. 9
(Comunicazione commerciale non sollecitata) - Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
- La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali e' onere del prestatore.
Art. 10
(Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate) - L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignita', all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealta' verso clienti e colleghi.
?.
Diciamo che a buona parte di essi ci eravamo già arrivati noi qui sul forum.
Dopo questo post ho ritenuto opportuno modificare leggermente il titolo originario del topic.Ciao
Paolo.
- Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorita' competenti le seguenti informazioni:
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In merito all'apposizione della partita Iva sulla home page del sito internet "professionale" (ed alla segnalazione all'agenzia delle entrate sul modello di inizio attività solo per chi fa commercio elettronico) segnalo il trafiletto apparso alla pagina 26 del sole 24 ore di oggi (06/10/05) dove la stessa agenzia entra nel merito della portata della norma, confermandone l'obbligo e le sanzioni nel caso di omissione.
Ciao.
Paolo.
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http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb3b1a03da9f7d3/risoluzione_60.pdf
L'agenzia delle entrate torna in merito alla segnalazione del numero di partita iva per le home page di tutti i siti di soggetti dotati di tale partita iva, al di la del compimento di operazioni di commercio elettronico.
Paolo
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Ed è invece possibile aggiungere una dicitura?
Ad esempio, se sono registrato in camerca di commercio con Nome Cognome,
posso aggiungere ad esempio "Studio Nome Cognome"
sul logo del sito?