• User

    ciao Lucas, 🙂

    ciao a tutti, 🙂

    confermo l'assoluta scarsa conoscenza di quanto hai gentilmente voluto comunicarci, io stesso cado dalle nuvole, :bho: mano male c'eri tu aprendermi al volo 😄 se no sai che botta? 😄

    Tornando serio, vorrei porti una domanda: l'obbligo di qui parli, è relativo solo alla partita iva o anche a tutti gli altri dati fiscali, tipo nome indirizzo ecc.?

    Ciao e grazie. 🙂

    :ciauz:


  • Super User

    Ciao Frabibbo,

    il Codice Civile prescrive alcuni dati obbligatori da riportare negli atti e nella corrispondenza per alcune categorie di soggetti:

    Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza. ? Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all?obbligo dell?iscrizione nel registro delle imprese (1) devono essere indicati la sede della società e l?ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d?iscrizione.
    Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza (2) indicato secondo la somma effettivamente versata (3) e quale risulta esistente dall?ultimo bilancio.
    Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
    Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (4).

    Si tratta dunque di capire se un sito web sia un atto od una corrispondenza.
    A mio giudizio (visto che non ho trovato validi riferimenti di dottrina) si potrebbe dire di no, ma visto che inserire i dati sociali nel sito web è cosa rapida, denota serietà (come hanno fatto notare prima) e comunque in Italia è meglio abbondare che omettere (viste le interpretazioni ondivaghe delle norme), consiglierei di mettere le ulteriori info richieste.

    Siccome però se è vero che la partita iva è richiesta in Home Page non è prescritto che le altre info debbano anch?esse essere nella HP. Si potrebbe ipotizzare di metterle in questo modo:
    HP => P.Iva e un link ad una pagina intitolata ?informazioni giuridiche?
    Nella pagina ?informazioni giuridiche? inserire tutto il resto (compresa la ripetizione della partita Iva).

    Si consideri che ciò potrebbe essere utile alla stessa impresa per cui realizzate il sito web, che a richieste di informazioni in merito da propri fornitori ad esempio potrebbe rimandare a quella pagina web.

    A mio giudizio inserirei le seguenti informazioni:

    Sito web di professionista:
    Nome Cognome
    Titolo
    Indirizzo completo sede e luogo detenzione scritture contabili
    Codice fiscale
    Partita iva
    Eventuali titoli abilitativi i cui dati sono obbligatoriamente da riportare (per questo andrà chiesto a lui)

    Sito web imprenditore individuale:
    Ditta di Pinco Pallino
    Indirizzo completo sede e luogo detenzione scritture contabili
    Codice fiscale
    Partita Iva
    Eventuali titoli abilitativi od autorizzativi i cui dati sono obbligatoriamente da riportare
    N° registro imprese (che normalmente corrisponde al codice fiscale) e di dove
    Eventuale numero del Repertorio Economico Amministrativo
    Eventuale numero dell?Albo Provinciale Artigiani

    Sito web società:
    Ragione sociale seguita da forma giuridica completa (es. Pinco S.r.l.)
    Indirizzo completo sede e luogo detenzione scritture contabili
    Codice fiscale
    Partita Iva (spesso coincide con Codice fiscale)
    Capitale sociale sottoscritto e parte versata (solo SPA, SAPA, SRL)
    Eventuale dicitura ?in liquidazione?
    Eventuale dicitura ?a socio unico?
    Eventuali titoli abilitativi od autorizzativi i cui dati sono obbligatoriamente da riportare
    N° registro imprese e di dove
    Eventuale numero del Repertorio Economico Amministrativo
    Eventuale numero dell?Albo Provinciale Artigiani

    Logicamente tali informazioni, avendo riguardo alla normativa vigente, dovranno essere repiriti dal cliente e con essi concordarne l'inserimento.

    I miei sono consigli e suggerimenti NON pareri professionali.

    Buon week end!

    Paolo


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Ciao Frabibbo,

    il Codice Civile prescrive alcuni dati obbligatori da riportare negli atti e nella corrispondenza per alcune categorie di soggetti:

    Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza. ? Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all?obbligo dell?iscrizione nel registro delle imprese

    cut

    Paolo

    mi pare che l'art. parli solo di societa' . forse per i professionisti non serve?
    cmq non stiamo a perderci la testa, e' una regola anche se non la detta il cc.
    Che credibilita' si puo dare senza mettere la piva e altri dati!? facciamolo e basta , senno si fanno i soliti siti all'italiana 😮 in cui occorre fare una visure sul intestatario del dominio per capirci qualcosa 🙂 un salutissimooooooooo

    una buona notte.
    marco


  • Super User

    Ciao Martic hai ragionissima, il Codice Civile non riguarda i professionisti, ma ciò che io ho esposto sopra è appunto nel senso di dare credibilità.
    Inoltre abbiamo una pagina visibile ovunque con gli eventuali dati di fatturazione per un vostro fornitore. Bella comodità: al posto di dettarli al telefono, direte "visita www.dottorpallinopinco.ext, trovi tutto lì".

    Paolo.


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Ciao Martic hai ragionissima, il Codice Civile non riguarda i professionisti, ma ciò che io ho esposto sopra è appunto nel senso di dare credibilità.
    Inoltre abbiamo una pagina visibile ovunque con gli eventuali dati di fatturazione per un vostro fornitore. Bella comodità: al posto di dettarli al telefono, direte "visita www.dottorpallinopinco.ext, trovi tutto lì".

    Paolo.

    infatti, concordo pienamente!

    a presto


  • User Attivo

    Questo 3d mi è stato utile, perchè sapevo che va inserita la P.iva, ma non sapevo che doveva essere messa per legge uslla home.

    Pensavo che bastasse inserirla all'interno del sito. Ad esempio nella pagina contatti insieme a tutti i riferimenti. 🙂


  • User Attivo

    @sa23 said:

    Questo 3d mi è stato utile, perchè sapevo che va inserita la P.iva, ma non sapevo che doveva essere messa per legge uslla home.

    Pensavo che bastasse inserirla all'interno del sito. Ad esempio nella pagina contatti insieme a tutti i riferimenti. 🙂

    gia.
    le solite cose all'italiana, vanno a cavillare sulle putt...ate e non fanno le leggi che servono veramente.

    Sempre a tel riguardo, a me risulta che una ditta puo benissimo avere un sito web non intestato alla ditta stessa. Non so se sia vero, ma se e' cosi sarebbe proprio il colmo obbligare a mettere la piva in home page (e non dove voglio io) quando poi una ditta puo avere un intero sito intestato a chissa' chi e non alla ditta stessa

    un salutone
    marco


  • Super User

    IMPORTANTE:

    Visto che la questione interessa praticamente tutti gli operatori professionali ed imprenditoriali del web, richiamo la vostra attenzione sull?esistenza di un apposito D:Lgs. (n. 70/03) che disciplina l?inserimento delle informazioni minime essenziali sui siti web.
    Lo trovate qui: http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03070dl.htm

    E? da leggere con attenzione.

    Riporto qui alcuni articoli salienti, ma leggetelo tutto e noterete che ad esempio tali informazioni devono essere accessibili (sia in Home page che nelle altre pagine del sito), in forma diretto e permanente. E questo oltre alla partita IVA in Home page, oltre all?informativa sulla tutela dei dati personali, sul copyright?.

    Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70
    "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61
    ESTRATTO:

    Art. 7
    (Informazioni generali obbligatorie)

    1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorita' competenti le seguenti informazioni:
      a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
      b) il domicilio o la sede legale;
      c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
      d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche, REA, o al registro delle imprese;
      e) gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
      f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
    1. l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
    2. il titolo professionale e lo Stato membro in cui e' stato rilasciato;
    3. il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita' di consultazione dei medesimi;
      g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;
      h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societa' dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
      i) l'indicazione delle attivita' consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attivita' sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
    1. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
    2. La registrazione della testata editoriale telematica e' obbligatoria esclusivamente per le attivita' per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
      Art. 8
      (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)
    3. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:
      a) che si tratta di comunicazione commerciale;
      b) la persona fisica o giuridica per conto della quale e' effettuata la comunicazione commerciale;
      c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
      d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.
      Art. 9
      (Comunicazione commerciale non sollecitata)
    4. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
    5. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali e' onere del prestatore.
      Art. 10
      (Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate)
    6. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignita', all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealta' verso clienti e colleghi.

    ?.

    Diciamo che a buona parte di essi ci eravamo già arrivati noi qui sul forum.
    Dopo questo post ho ritenuto opportuno modificare leggermente il titolo originario del topic.

    Ciao

    Paolo.


  • Super User

    In merito all'apposizione della partita Iva sulla home page del sito internet "professionale" (ed alla segnalazione all'agenzia delle entrate sul modello di inizio attività solo per chi fa commercio elettronico) segnalo il trafiletto apparso alla pagina 26 del sole 24 ore di oggi (06/10/05) dove la stessa agenzia entra nel merito della portata della norma, confermandone l'obbligo e le sanzioni nel caso di omissione.

    Ciao.

    Paolo.


  • Super User

    http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb3b1a03da9f7d3/risoluzione_60.pdf

    L'agenzia delle entrate torna in merito alla segnalazione del numero di partita iva per le home page di tutti i siti di soggetti dotati di tale partita iva, al di la del compimento di operazioni di commercio elettronico.

    Paolo


  • User Attivo

    Ed è invece possibile aggiungere una dicitura?
    Ad esempio, se sono registrato in camerca di commercio con Nome Cognome,
    posso aggiungere ad esempio "Studio Nome Cognome"
    sul logo del sito?