• User

    ...leggendo mi sono chiarito circa il dubbio quando si sfora il tetto dei 30.000, la seconda domanda che ponevo spero non sia troppo prematura:

    io ho in essere 2 contratti a progetto, se domani mattina apro partita IVA con questo regime dei minimi, posso innanzitutto mantenerli? e in tal caso, il reddito che ne deriva concorre a determinare il mio fatturato complessivo (= lo devo sommare alle fatture per vedere se supero i 30000?)

    Grazie e un saluto a tutti


  • User

    non capisco perchè il mio messaggio è stato "censurato" aumentare i prezzi non è illegittimo e ogni commerciante puo decidere di farlo, non importa poi se con l'aumento ci si paga il mangiare o l'iva...

    non sto condannando il team di moderazione è solo una mia idea, chiuso il discorso.


  • User

    @bruco_mela said:

    ...leggendo mi sono chiarito circa il dubbio quando si sfora il tetto dei 30.000, la seconda domanda che ponevo spero non sia troppo prematura:

    io ho in essere 2 contratti a progetto, se domani mattina apro partita IVA con questo regime dei minimi, posso innanzitutto mantenerli? e in tal caso, il reddito che ne deriva concorre a determinare il mio fatturato complessivo (= lo devo sommare alle fatture per vedere se supero i 30000?)

    Grazie e un saluto a tutti
    Non vorrei prendere un abbaglio, ma credo che il reddito derivato dai contratti a progetto possa essere assimilato a quello da lavoro dipendente (se non è così vi prego di correggermi) pertanto non concorre al raggingimento dei 30.000 euro.
    Se è così godresti di un duplice vantaggio:

    1. il reddito da lavoro autonomo (quello assoggettato al regime dei minimi) viene tassato con aliquota del 20% anzichè con quella previsti a fine Irpef;
    2. le eventuali detrazioni non vengono perse, ma le puoi, diciamo così, "caricare" sul reddito da lavoro dipendente, inoltre la non concorrenza del reddito di lavoro autonomo alla formazione del reddito complessivo fa aumentare l'importo delle detrazioni spettanti.

    Chiedo comunque conferma di quanto ho scritto.


  • User Attivo

    @serman said:

    Ho preso un abbaglio ?

    Hai preso un abbaglio.
    I racavi o compensi sono dati (misurati) dai corrispettivi che ricevi per le vendite o per le prestazioni.
    I costi sono dati (misurati) dalle spese che sostieni per gli acquisti di beni e servizi.

    La differenza fra i due componenti si chiama "REDDITO" o "UTILE".:eheh:

    Il limite è quindi di 30.000 di corrispettivi incassati con le vendite e/o prestazioni.:ciauz:


  • User Attivo

    @Teodora said:

    Non vorrei prendere un abbaglio, ma credo che il reddito derivato dai contratti a progetto possa essere assimilato a quello da lavoro dipendente (se non è così vi prego di correggermi) pertanto non concorre al raggingimento dei 30.000 euro.
    Se è così godresti di un duplice vantaggio:

    1. il reddito da lavoro autonomo (quello assoggettato al regime dei minimi) viene tassato con aliquota del 20% anzichè con quella previsti a fine Irpef;
    2. le eventuali detrazioni non vengono perse, ma le puoi, diciamo così, "caricare" sul reddito da lavoro dipendente, inoltre la non concorrenza del reddito di lavoro autonomo alla formazione del reddito complessivo fa aumentare l'importo delle detrazioni spettanti.

    Chiedo comunque conferma di quanto ho scritto.
    Esatto fino a....

    Infatti i co.co.co o pro. sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
    Però....
    l'art. 5, c. 2, del Testo Unico Iva (D.P.R. 633/72) stabilisce che tali rapporti non "si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professione...................
    rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo".

    Quindi se svolgi anche attività di lavoro autonomo, i co.co.co. sono attratti nella sfera di applicazione dell'iva.
    Aggiungerei, però, che una circolare della stessa agenzia specifica che questa "attrazione" si concretizza se l'attività co.co.co. rientra fra le prestazioni proprie dell'attività di lavoro autonoomo svolta.
    Ad esempio: hai due contratti per un progetti di sviluppo software (diciamo perchè sei laureato in informatica o comunque sei esperto nel settore), indi apri anche la partita iva come consulente informatico o attività similare.
    In questo caso anche il rapporto co.co.co. o pro. diventa di lavoro autonomo ai fini dei redditi e dell'iva.

    Spero di essere stato chiaro 😮


  • User Attivo

    @fedclaud said:

    Hai preso un abbaglio.
    I racavi o compensi sono dati (misurati) dai corrispettivi che ricevi per le vendite o per le prestazioni.
    I costi sono dati (misurati) dalle spese che sostieni per gli acquisti di beni e servizi.

    La differenza fra i due componenti si chiama "REDDITO" o "UTILE".:eheh:

    Il limite è quindi di 30.000 di corrispettivi incassati con le vendite e/o prestazioni.:ciauz:
    ....Mi sembri contraddittorio !!:surprised:


  • User Attivo

    @liprone said:

    volevo rettificare SERMAN.....il decreto 73/e parla di "ricavi e compensi richiamati agli articolo da 57 a 85 ..E 54 del TUIR
    Quindi i 30000 sono al netto...non al lordo...
    Ma si parla di un tetto di 30.000 di"volume di affari" E questo è dato dal totale dei corrispettivi e delle fatture emesse, NON al netto dei costi e spese!:wink3:


  • User Attivo

    @Black Angel said:

    ammazza, meno male mi stava prendendo un colpo, ma se facevano lordi sta finanziaria praticamente era deltutto incompatibile col commercio, grazie al cielo non è così 😄
    Aspetta a "ringraziare il cielo".... Sussistono pareri discordanti!:ciauz:


  • User Attivo

    @serman said:

    ....Mi sembri contraddittorio !!:surprised:

    Non mi sembra.

    La norma parla di chi ha conseguito "RICAVI" non superiori a 30.000.

    I RICAVI sono costituiti dal corrispettivo incassato.:D


  • User Attivo

    @serman said:

    Ma si parla di un tetto di 30.000 di"volume di affari" E questo è dato dal totale dei corrispettivi e delle fatture emesse, NON al netto dei costi e spese!:wink3:

    Attenzione a non parlare di "volume di affari".

    La norma (comma 96) fa riferimenti a ricavi e compensi.
    Alcuni di questi (ricavi) previsti dal regime dei minimi non rientrano nel concetto di volume di affari (vedasi cessione di beni strumentali).
    Il volume di affari, invece, può essere costituito anche da componenti che non sono ricavi (vedasi contributo obbligatorio - 2% - 4% - versati alla cassa di appartenenza - da avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, ...).

    Mi sembra che Visco o Padoa Schioppa (non ricordo), nel magnificare e osannare questo regime, affermarono che con esso i piccoli contribuenti avrebbero potuto risparmiare dai 3.000 a 5.000 euro per il commercialista (a parte che ritengo poco probabile che un soggetto con ricavi inferiori a 30.000 possa mai pagare una parcella da 3 a 5 mila euro).

    Qualche altro, in questo forum, ha così scritto: "allora, i commercialisti non servono più."

    Non direi......

    Ciao.


  • User

    @fedclaud said:

    Non mi sembra.

    La norma parla di chi ha conseguito "RICAVI" non superiori a 30.000.

    I RICAVI sono costituiti dal corrispettivo incassato.:D

    Ciò che segue è tratto dalla guida diffusa dall'AdE
    Spero possa eliminare qualsiasi dubbio circa il reddito su cui calcolare l'imposta sostitutiva
    **[LEFT]Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'IMPOSTA
    SOSTITUTIVA del 20 PER CENTO sul reddito, calcolato
    come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute,
    comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi
    all'impresa o alla professione.[/LEFT]
    **[LEFT]Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il
    che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei
    costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza
    molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività
    produttiva).
    Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi
    previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei
    collaboratori dell?impresa familiare fiscalmente a carico e
    quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i
    quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
    E? ammessa la compensazione di perdite riportate da anni
    precedenti.
    Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione
    dal reddito conseguito nei periodi d?imposta
    seguenti, ma non oltre il quinto.[/LEFT]


  • User Attivo

    @Teodora said:

    Ciò che segue è tratto dalla guida diffusa dall'AdE
    Spero possa eliminare qualsiasi dubbio circa il reddito su cui calcolare l'imposta sostitutiva
    [LEFT]Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'IMPOSTA
    SOSTITUTIVA del 20 PER CENTO sul reddito, calcolato
    come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute,
    comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi
    all'impresa o alla professione.
    Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il
    che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei
    costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza
    molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività
    produttiva).
    Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi
    previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei
    collaboratori dell?impresa familiare fiscalmente a carico e
    quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i
    quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
    E? ammessa la compensazione di perdite riportate da anni
    precedenti.
    Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione
    dal reddito conseguito nei periodi d?imposta
    seguenti, ma non oltre il quinto.[/LEFT]

    Tutto giusto.
    Appunto.
    Si stava, però, discutendo del limite per entrare o rimanere nel regime, non su che cosa applicare l'imposta sostitutiva.
    Il limite è di 30.000 di ricavi o compensi (comprese le plusvalenze).
    L'imponibile su cui applicare la sostitutiva è il reddito (quello che hai scritto e riportato tu (scusa per il tu)).
    Ciao.


  • User Attivo

    @fedclaud said:

    Non mi sembra.

    La norma parla di chi ha conseguito "RICAVI" non superiori a 30.000.

    I RICAVI sono costituiti dal corrispettivo incassato.:D
    ....Ed era appunto quello che avevo postato io!
    Quindi come puoi dire che avevo preso un abbaglio?:gthi:


  • User Attivo

    @serman said:

    ....Ed era appunto quello che avevo postato io!
    Quindi come puoi dire che avevo preso un abbaglio?:gthi:
    Ti chiedo Scusaaaaaaa.

    Sono andato a ritroso nei post.
    E' evidente che l'abbaglio era riferito a chi parlava di netto.
    Scusa ancora.
    Ciao:sun:


  • User Attivo

    @fedclaud said:

    Ti chiedo Scusaaaaaaa.

    Sono andato a ritroso nei post.
    E' evidente che l'abbaglio era riferito a chi parlava di netto.
    Scusa ancora.
    Ciao:sun:
    Figurati non c'è di che!
    Mi dispiace per Black Angel.......
    Ciao


  • User

    @fedclaud said:

    Tutto giusto.
    Appunto.
    Si stava, però, discutendo del limite per entrare o rimanere nel regime, non su che cosa applicare l'imposta sostitutiva.
    Il limite è di 30.000 di ricavi o compensi (comprese le plusvalenze).
    L'imponibile su cui applicare la sostitutiva è il reddito (quello che hai scritto e riportato tu (scusa per il tu)).
    Ciao.
    Scusate, ma a quest'ora il mio livello di attenzione va a farsi friggere


  • User

    aspettate scusatemi in effetti anche io avevo capito che si riferiva alla somma delle fatture che emettevo.... avevo confuso le cose, e d'altronde è abbastanza facile commettere cavolate con tutte queste innovazioni.

    comunque si può passare in qualunque momento a quello ordinario, quindi se noto che sto raggiungendo il ricavo preposto mi rimbocco le maniche...


  • User

    Adesso sono confusa (e non so se è colpa dell'ora).
    [LEFT]La Circolare 73/A recita:
    "I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati
    rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR."
    L'Art. 54. nel determinare il reddito da lavoro autonomo dice testualmente:
    "Determinazione del reddito di lavoro autonomo

    1. Il reddito derivante dallesercizio di arti e professioni è costituito dalla *differenza tra lammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta*, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nellesercizio dellarte o della professione, ....
      Potete farmi luce in proposito?[/LEFT]

  • User Attivo

    @Teodora said:

    Adesso sono confusa (e non so se è colpa dell'ora).
    [LEFT]La Circolare 73/A recita:
    "I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati
    rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR."
    L'Art. 54. nel determinare il reddito da lavoro autonomo dice testualmente:
    "Determinazione del reddito di lavoro autonomo

    1. Il reddito derivante dallesercizio di arti e professioni è costituito dalla *differenza tra lammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta*, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nellesercizio dellarte o della professione, ....
      Potete farmi luce in proposito?[/LEFT]

    Forse quanto postato prima non è del tutto corretto.
    Teodora hai messo anche a me il dubbio.
    Mi sembra, però che la circolare e il decreto si contraddicano.
    Mentre la circolare afferma che ai fini del limite rilevano i componenti positivi richiamati agli artt. da 57 a 85 e 54, (includendo i tale modo plusvalenze e quant'altro....) (forse c'è un refuso e si voleva affermare: "........artt. 57, 85 e 54" ?:dull:), il decreto stabilisce che rilevano "i ricavi e i compensi ...", escludendo l'adeguamento da studi.
    Per le discipline economiche ricavi e compensi non possono essere confusi con plusvalenze e sopravvenienze.

    Ma questo lo sa anche il legislatore, tant'è che nel tuir tali componenti sono chiamati con il loro nome.

    Inoltre, il decreto prende in considerazione le plusvalenze, minusvalenze, autoconsumo, ecc....., soltanto ai fini della determinazione del reddito.

    Aspettiamo sempre ulteriori delucidazioni dall'ADE o da chi di competenza.

    Certo è che tutto è stato gestito in malo modo.
    Il regime è entrato in vigore prima dell'emanazione del decreto attuativo, preceduto quest'ultimo da una circolare esplicativa ma ... non troppo.
    Altrimenti la semplificazione sarebbe stata eccessiva.
    Ciao.


  • User

    @liprone said:

    volevo rettificare SERMAN.....il decreto 73/e parla di "ricavi e compensi richiamati agli articolo da 57 a 85 ..E 54 del TUIR
    Quindi i 30000 sono al netto...non al lordo...

    Vorrei un chiarimento, il mio commercialista mi ha ripetuto che sono al lordo, sei sicuro che siano al netto, cioè che siano tolte le spese s non di fatturato puro e semplice?? Per me è di importanza radicale!:o

    Grazie..:fumato: