• User Attivo

    @serman said:

    ....Mi sembri contraddittorio !!:surprised:

    Non mi sembra.

    La norma parla di chi ha conseguito "RICAVI" non superiori a 30.000.

    I RICAVI sono costituiti dal corrispettivo incassato.:D


  • User Attivo

    @serman said:

    Ma si parla di un tetto di 30.000 di"volume di affari" E questo è dato dal totale dei corrispettivi e delle fatture emesse, NON al netto dei costi e spese!:wink3:

    Attenzione a non parlare di "volume di affari".

    La norma (comma 96) fa riferimenti a ricavi e compensi.
    Alcuni di questi (ricavi) previsti dal regime dei minimi non rientrano nel concetto di volume di affari (vedasi cessione di beni strumentali).
    Il volume di affari, invece, può essere costituito anche da componenti che non sono ricavi (vedasi contributo obbligatorio - 2% - 4% - versati alla cassa di appartenenza - da avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, ...).

    Mi sembra che Visco o Padoa Schioppa (non ricordo), nel magnificare e osannare questo regime, affermarono che con esso i piccoli contribuenti avrebbero potuto risparmiare dai 3.000 a 5.000 euro per il commercialista (a parte che ritengo poco probabile che un soggetto con ricavi inferiori a 30.000 possa mai pagare una parcella da 3 a 5 mila euro).

    Qualche altro, in questo forum, ha così scritto: "allora, i commercialisti non servono più."

    Non direi......

    Ciao.


  • User

    @fedclaud said:

    Non mi sembra.

    La norma parla di chi ha conseguito "RICAVI" non superiori a 30.000.

    I RICAVI sono costituiti dal corrispettivo incassato.:D

    Ciò che segue è tratto dalla guida diffusa dall'AdE
    Spero possa eliminare qualsiasi dubbio circa il reddito su cui calcolare l'imposta sostitutiva
    **[LEFT]Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'IMPOSTA
    SOSTITUTIVA del 20 PER CENTO sul reddito, calcolato
    come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute,
    comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi
    all'impresa o alla professione.[/LEFT]
    **[LEFT]Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il
    che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei
    costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza
    molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività
    produttiva).
    Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi
    previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei
    collaboratori dell?impresa familiare fiscalmente a carico e
    quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i
    quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
    E? ammessa la compensazione di perdite riportate da anni
    precedenti.
    Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione
    dal reddito conseguito nei periodi d?imposta
    seguenti, ma non oltre il quinto.[/LEFT]


  • User Attivo

    @Teodora said:

    Ciò che segue è tratto dalla guida diffusa dall'AdE
    Spero possa eliminare qualsiasi dubbio circa il reddito su cui calcolare l'imposta sostitutiva
    [LEFT]Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'IMPOSTA
    SOSTITUTIVA del 20 PER CENTO sul reddito, calcolato
    come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute,
    comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi
    all'impresa o alla professione.
    Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il
    che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei
    costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza
    molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività
    produttiva).
    Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi
    previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei
    collaboratori dell?impresa familiare fiscalmente a carico e
    quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i
    quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
    E? ammessa la compensazione di perdite riportate da anni
    precedenti.
    Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione
    dal reddito conseguito nei periodi d?imposta
    seguenti, ma non oltre il quinto.[/LEFT]

    Tutto giusto.
    Appunto.
    Si stava, però, discutendo del limite per entrare o rimanere nel regime, non su che cosa applicare l'imposta sostitutiva.
    Il limite è di 30.000 di ricavi o compensi (comprese le plusvalenze).
    L'imponibile su cui applicare la sostitutiva è il reddito (quello che hai scritto e riportato tu (scusa per il tu)).
    Ciao.


  • User Attivo

    @fedclaud said:

    Non mi sembra.

    La norma parla di chi ha conseguito "RICAVI" non superiori a 30.000.

    I RICAVI sono costituiti dal corrispettivo incassato.:D
    ....Ed era appunto quello che avevo postato io!
    Quindi come puoi dire che avevo preso un abbaglio?:gthi:


  • User Attivo

    @serman said:

    ....Ed era appunto quello che avevo postato io!
    Quindi come puoi dire che avevo preso un abbaglio?:gthi:
    Ti chiedo Scusaaaaaaa.

    Sono andato a ritroso nei post.
    E' evidente che l'abbaglio era riferito a chi parlava di netto.
    Scusa ancora.
    Ciao:sun:


  • User Attivo

    @fedclaud said:

    Ti chiedo Scusaaaaaaa.

    Sono andato a ritroso nei post.
    E' evidente che l'abbaglio era riferito a chi parlava di netto.
    Scusa ancora.
    Ciao:sun:
    Figurati non c'è di che!
    Mi dispiace per Black Angel.......
    Ciao


  • User

    @fedclaud said:

    Tutto giusto.
    Appunto.
    Si stava, però, discutendo del limite per entrare o rimanere nel regime, non su che cosa applicare l'imposta sostitutiva.
    Il limite è di 30.000 di ricavi o compensi (comprese le plusvalenze).
    L'imponibile su cui applicare la sostitutiva è il reddito (quello che hai scritto e riportato tu (scusa per il tu)).
    Ciao.
    Scusate, ma a quest'ora il mio livello di attenzione va a farsi friggere


  • User

    aspettate scusatemi in effetti anche io avevo capito che si riferiva alla somma delle fatture che emettevo.... avevo confuso le cose, e d'altronde è abbastanza facile commettere cavolate con tutte queste innovazioni.

    comunque si può passare in qualunque momento a quello ordinario, quindi se noto che sto raggiungendo il ricavo preposto mi rimbocco le maniche...


  • User

    Adesso sono confusa (e non so se è colpa dell'ora).
    [LEFT]La Circolare 73/A recita:
    "I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati
    rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR."
    L'Art. 54. nel determinare il reddito da lavoro autonomo dice testualmente:
    "Determinazione del reddito di lavoro autonomo

    1. Il reddito derivante dallesercizio di arti e professioni è costituito dalla *differenza tra lammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta*, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nellesercizio dellarte o della professione, ....
      Potete farmi luce in proposito?[/LEFT]

  • User Attivo

    @Teodora said:

    Adesso sono confusa (e non so se è colpa dell'ora).
    [LEFT]La Circolare 73/A recita:
    "I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati
    rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR."
    L'Art. 54. nel determinare il reddito da lavoro autonomo dice testualmente:
    "Determinazione del reddito di lavoro autonomo

    1. Il reddito derivante dallesercizio di arti e professioni è costituito dalla *differenza tra lammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta*, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nellesercizio dellarte o della professione, ....
      Potete farmi luce in proposito?[/LEFT]

    Forse quanto postato prima non è del tutto corretto.
    Teodora hai messo anche a me il dubbio.
    Mi sembra, però che la circolare e il decreto si contraddicano.
    Mentre la circolare afferma che ai fini del limite rilevano i componenti positivi richiamati agli artt. da 57 a 85 e 54, (includendo i tale modo plusvalenze e quant'altro....) (forse c'è un refuso e si voleva affermare: "........artt. 57, 85 e 54" ?:dull:), il decreto stabilisce che rilevano "i ricavi e i compensi ...", escludendo l'adeguamento da studi.
    Per le discipline economiche ricavi e compensi non possono essere confusi con plusvalenze e sopravvenienze.

    Ma questo lo sa anche il legislatore, tant'è che nel tuir tali componenti sono chiamati con il loro nome.

    Inoltre, il decreto prende in considerazione le plusvalenze, minusvalenze, autoconsumo, ecc....., soltanto ai fini della determinazione del reddito.

    Aspettiamo sempre ulteriori delucidazioni dall'ADE o da chi di competenza.

    Certo è che tutto è stato gestito in malo modo.
    Il regime è entrato in vigore prima dell'emanazione del decreto attuativo, preceduto quest'ultimo da una circolare esplicativa ma ... non troppo.
    Altrimenti la semplificazione sarebbe stata eccessiva.
    Ciao.


  • User

    @liprone said:

    volevo rettificare SERMAN.....il decreto 73/e parla di "ricavi e compensi richiamati agli articolo da 57 a 85 ..E 54 del TUIR
    Quindi i 30000 sono al netto...non al lordo...

    Vorrei un chiarimento, il mio commercialista mi ha ripetuto che sono al lordo, sei sicuro che siano al netto, cioè che siano tolte le spese s non di fatturato puro e semplice?? Per me è di importanza radicale!:o

    Grazie..:fumato:


  • User Attivo

    @pcjoan said:

    Vorrei un chiarimento, il mio commercialista mi ha ripetuto che sono al lordo, sei sicuro che siano al netto, cioè che siano tolte le spese s non di fatturato puro e semplice?? Per me è di importanza radicale!:o

    Grazie..:fumato:
    Da parte mia **ti confermo **che sono al lordo,come ti ha detto il commercialista.:vai:


  • User

    allora riepilogando sembra che siano proprio dati dai corrispettivi (cioè dalla somma degli importi delle fatture che emetti) inutile parlare di lordo o netto visto che l'iva non la metti piu.

    in ogni caso non è poi cos' limitante visto che in qualunque momento puoi passare di nuovo all'ordinario...

    piuttosto qualcuno che mi risponda alla precedente domanda.


  • User Attivo

    Tonino Morina, oggi sul sole 24 ore apre uno spiraglio a proposito della ritenuta d'acconto. Secondo l'esperto l'inciso del decreto, in cui si parla di ritenuta d'acconto subite, potrebbe essere interpretato
    "....nel senso che, qualora, per errore, l'impresa o il professionista che corrisponde le somme al contribuente minimo, dovesse operare la ritenuta d'acconto, la stessa si considera effettuata a titolo di acconto della sostitutiva" .... ecc.....

    Ciao.


  • User Attivo

    Inoltre, sul sole 24 ore di lunedì vi saranno due pagine di approfondimenti sul regime.