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- cosa succede se si superano i 30000 euro?
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@liprone said:
volevo rettificare SERMAN.....il decreto 73/e parla di "ricavi e compensi richiamati agli articolo da 57 a 85 ..E 54 del TUIR
Quindi i 30000 sono al netto...non al lordo...
Ma si parla di un tetto di 30.000 di"volume di affari" E questo è dato dal totale dei corrispettivi e delle fatture emesse, NON al netto dei costi e spese!
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@Black Angel said:
ammazza, meno male mi stava prendendo un colpo, ma se facevano lordi sta finanziaria praticamente era deltutto incompatibile col commercio, grazie al cielo non è così
Aspetta a "ringraziare il cielo".... Sussistono pareri discordanti!
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@serman said:
....Mi sembri contraddittorio !!
Non mi sembra.
La norma parla di chi ha conseguito "RICAVI" non superiori a 30.000.
I RICAVI sono costituiti dal corrispettivo incassato.:D
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@serman said:
Ma si parla di un tetto di 30.000 di"volume di affari" E questo è dato dal totale dei corrispettivi e delle fatture emesse, NON al netto dei costi e spese!
Attenzione a non parlare di "volume di affari".
La norma (comma 96) fa riferimenti a ricavi e compensi.
Alcuni di questi (ricavi) previsti dal regime dei minimi non rientrano nel concetto di volume di affari (vedasi cessione di beni strumentali).
Il volume di affari, invece, può essere costituito anche da componenti che non sono ricavi (vedasi contributo obbligatorio - 2% - 4% - versati alla cassa di appartenenza - da avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, ...).Mi sembra che Visco o Padoa Schioppa (non ricordo), nel magnificare e osannare questo regime, affermarono che con esso i piccoli contribuenti avrebbero potuto risparmiare dai 3.000 a 5.000 euro per il commercialista (a parte che ritengo poco probabile che un soggetto con ricavi inferiori a 30.000 possa mai pagare una parcella da 3 a 5 mila euro).
Qualche altro, in questo forum, ha così scritto: "allora, i commercialisti non servono più."
Non direi......
Ciao.
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@fedclaud said:
Non mi sembra.
La norma parla di chi ha conseguito "RICAVI" non superiori a 30.000.
I RICAVI sono costituiti dal corrispettivo incassato.:D
Ciò che segue è tratto dalla guida diffusa dall'AdE
Spero possa eliminare qualsiasi dubbio circa il reddito su cui calcolare l'imposta sostitutiva
**[LEFT]Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'IMPOSTA
SOSTITUTIVA del 20 PER CENTO sul reddito, calcolato
come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute,
comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa o alla professione.[/LEFT]
**[LEFT]Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il
che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei
costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza
molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività
produttiva).
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi
previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei
collaboratori dell?impresa familiare fiscalmente a carico e
quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i
quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
E? ammessa la compensazione di perdite riportate da anni
precedenti.
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione
dal reddito conseguito nei periodi d?imposta
seguenti, ma non oltre il quinto.[/LEFT]
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@Teodora said:
Ciò che segue è tratto dalla guida diffusa dall'AdE
Spero possa eliminare qualsiasi dubbio circa il reddito su cui calcolare l'imposta sostitutiva
[LEFT]Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'IMPOSTA
SOSTITUTIVA del 20 PER CENTO sul reddito, calcolato
come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute,
comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il
che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei
costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza
molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività
produttiva).
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi
previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei
collaboratori dell?impresa familiare fiscalmente a carico e
quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i
quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
E? ammessa la compensazione di perdite riportate da anni
precedenti.
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione
dal reddito conseguito nei periodi d?imposta
seguenti, ma non oltre il quinto.[/LEFT]Tutto giusto.
Appunto.
Si stava, però, discutendo del limite per entrare o rimanere nel regime, non su che cosa applicare l'imposta sostitutiva.
Il limite è di 30.000 di ricavi o compensi (comprese le plusvalenze).
L'imponibile su cui applicare la sostitutiva è il reddito (quello che hai scritto e riportato tu (scusa per il tu)).
Ciao.
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@fedclaud said:
Non mi sembra.
La norma parla di chi ha conseguito "RICAVI" non superiori a 30.000.
I RICAVI sono costituiti dal corrispettivo incassato.:D
....Ed era appunto quello che avevo postato io!
Quindi come puoi dire che avevo preso un abbaglio?
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@serman said:
....Ed era appunto quello che avevo postato io!
Quindi come puoi dire che avevo preso un abbaglio?
Ti chiedo Scusaaaaaaa.Sono andato a ritroso nei post.
E' evidente che l'abbaglio era riferito a chi parlava di netto.
Scusa ancora.
Ciao
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@fedclaud said:
Ti chiedo Scusaaaaaaa.
Sono andato a ritroso nei post.
E' evidente che l'abbaglio era riferito a chi parlava di netto.
Scusa ancora.
Ciao
Figurati non c'è di che!
Mi dispiace per Black Angel.......
Ciao
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@fedclaud said:
Tutto giusto.
Appunto.
Si stava, però, discutendo del limite per entrare o rimanere nel regime, non su che cosa applicare l'imposta sostitutiva.
Il limite è di 30.000 di ricavi o compensi (comprese le plusvalenze).
L'imponibile su cui applicare la sostitutiva è il reddito (quello che hai scritto e riportato tu (scusa per il tu)).
Ciao.
Scusate, ma a quest'ora il mio livello di attenzione va a farsi friggere
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aspettate scusatemi in effetti anche io avevo capito che si riferiva alla somma delle fatture che emettevo.... avevo confuso le cose, e d'altronde è abbastanza facile commettere cavolate con tutte queste innovazioni.
comunque si può passare in qualunque momento a quello ordinario, quindi se noto che sto raggiungendo il ricavo preposto mi rimbocco le maniche...
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Adesso sono confusa (e non so se è colpa dell'ora).
[LEFT]La Circolare 73/A recita:
"I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati
rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR."
L'Art. 54. nel determinare il reddito da lavoro autonomo dice testualmente:
"Determinazione del reddito di lavoro autonomo- Il reddito derivante dall
esercizio di arti e professioni è costituito dalla *differenza tra l
ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta*, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nellesercizio dell
arte o della professione, ....
Potete farmi luce in proposito?[/LEFT]
- Il reddito derivante dall
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@Teodora said:
Adesso sono confusa (e non so se è colpa dell'ora).
[LEFT]La Circolare 73/A recita:
"I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati
rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR."
L'Art. 54. nel determinare il reddito da lavoro autonomo dice testualmente:
"Determinazione del reddito di lavoro autonomo- Il reddito derivante dall
esercizio di arti e professioni è costituito dalla *differenza tra l
ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta*, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nellesercizio dell
arte o della professione, ....
Potete farmi luce in proposito?[/LEFT]
Forse quanto postato prima non è del tutto corretto.
Teodora hai messo anche a me il dubbio.
Mi sembra, però che la circolare e il decreto si contraddicano.
Mentre la circolare afferma che ai fini del limite rilevano i componenti positivi richiamati agli artt. da 57 a 85 e 54, (includendo i tale modo plusvalenze e quant'altro....) (forse c'è un refuso e si voleva affermare: "........artt. 57, 85 e 54" ?), il decreto stabilisce che rilevano "i ricavi e i compensi ...", escludendo l'adeguamento da studi.
Per le discipline economiche ricavi e compensi non possono essere confusi con plusvalenze e sopravvenienze.Ma questo lo sa anche il legislatore, tant'è che nel tuir tali componenti sono chiamati con il loro nome.
Inoltre, il decreto prende in considerazione le plusvalenze, minusvalenze, autoconsumo, ecc....., soltanto ai fini della determinazione del reddito.
Aspettiamo sempre ulteriori delucidazioni dall'ADE o da chi di competenza.
Certo è che tutto è stato gestito in malo modo.
Il regime è entrato in vigore prima dell'emanazione del decreto attuativo, preceduto quest'ultimo da una circolare esplicativa ma ... non troppo.
Altrimenti la semplificazione sarebbe stata eccessiva.
Ciao.
- Il reddito derivante dall
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@liprone said:
volevo rettificare SERMAN.....il decreto 73/e parla di "ricavi e compensi richiamati agli articolo da 57 a 85 ..E 54 del TUIR
Quindi i 30000 sono al netto...non al lordo...Vorrei un chiarimento, il mio commercialista mi ha ripetuto che sono al lordo, sei sicuro che siano al netto, cioè che siano tolte le spese s non di fatturato puro e semplice?? Per me è di importanza radicale!:o
Grazie..
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@pcjoan said:
Vorrei un chiarimento, il mio commercialista mi ha ripetuto che sono al lordo, sei sicuro che siano al netto, cioè che siano tolte le spese s non di fatturato puro e semplice?? Per me è di importanza radicale!:o
Grazie..
Da parte mia **ti confermo **che sono al lordo,come ti ha detto il commercialista.
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allora riepilogando sembra che siano proprio dati dai corrispettivi (cioè dalla somma degli importi delle fatture che emetti) inutile parlare di lordo o netto visto che l'iva non la metti piu.
in ogni caso non è poi cos' limitante visto che in qualunque momento puoi passare di nuovo all'ordinario...
piuttosto qualcuno che mi risponda alla precedente domanda.
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Tonino Morina, oggi sul sole 24 ore apre uno spiraglio a proposito della ritenuta d'acconto. Secondo l'esperto l'inciso del decreto, in cui si parla di ritenuta d'acconto subite, potrebbe essere interpretato
"....nel senso che, qualora, per errore, l'impresa o il professionista che corrisponde le somme al contribuente minimo, dovesse operare la ritenuta d'acconto, la stessa si considera effettuata a titolo di acconto della sostitutiva" .... ecc.....Ciao.
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Inoltre, sul sole 24 ore di lunedì vi saranno due pagine di approfondimenti sul regime.