• Bannato User Attivo

    oopppsss ho riscritto lo stesso messaggio :arrabbiato:


  • Super User

    Ciao,

    tempo addietro ho già avuto modo di promettere a Giorgio un mio intervento in merito al sistema Adsense.

    Non ho ancora avuto modo di approfondire come si deve la questione per mancanza di tempo (questo è un periodaccio per i commercialisti).

    Il mio parere, basato sulle norme generali del sistema Iva (e quindi valido esclusivamente per i soggetti titolari di partita iva italiana), è il seguente:

    • Porre a disposizione di Adsense una parte del proprio sito web equivale nella normativa Iva italiana ad effettuare delle ?prestazioni pubblicitarie?.
    • Come di regola generale l?accesso ad un sito web NON è vietato ai cittadini italiani. Vi è dunque ?diffusione? nazionale del ?messaggio pubblicitario Adsense? al pari della pubblicazione di un giornale italiano con pagine pubblicitarie.
    • A conferma ulteriore molto spesso i messaggi contenuti nei box Adsense sono in lingua italiana e quindi prioritariamente rivolti al pubblico residente sul territorio nazionale.
    • Le prestazioni pubblicitarie sono disciplinate, sotto il profilo della territorialità dell?imposta, dall?art. 7 del DPR 633/72 (c.d. ?legge Iva?).
    • Viene previsto il concetto di ?luogo di utilizzo? della prestazione pubblicitaria quale fattore discriminante del regime Iva applicabile se il committente della prestazione è extracomunitario (nel caso Statunitense).
    • Quindi, in definitiva, è rilevante l?ambito geografico nel quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. Il Vs. sito come abbiamo visto NON esclude l?Italia.
    • Proprio poiché la diffusione del messaggio Adsense (pubblicitario) avviene anche in Italia tale prestazione di servizi pubblicitari è imponibile ad Iva in Italia.
    • La Risoluzione Ministeriale 470170 del 15.12.1990, a proposito di trasmissione di messaggi pubblicitari per il tramite di mezzi radio-televisivi, ha inoltre evidenziato che ??nel caso prospettato l'ambito di diffusione della pubblicità, da cui dipende l'utilizzazione del servizio pubblicitario, riguarda sia il territorio nazionale sia quello estero, si ritiene che l'intero corrispettivo debba essere assoggettato al tributo, non essendo possibile estrinsecare dalla complessa prestazione la quota parte utilizzata in Italia.?

    Dunque mi dispiace molto affermare che:

    • le prestazioni pubblicitarie Adsense dovranno essere regolarmente fatturate ad Adsense (non so se è Google o una società satellite) con applicazione dell?IVA ordinaria (ad oggi il 20%).
    • Ciò significa, ad esempio, che fatti 96 i compensi da Adsense andrà scorporata l?IVA del 20% (si divide 96 per 1,20) e quindi avremo la seguente situazione:

    Imponibile fattura = 80
    IVA = 16
    Totale fattura = 96

    • Logicamente i 16 euro di Iva andranno versati all?Erario con le normali procedure di liquidazione dell?imposta.

    I corrispettivi pattuiti in valuta estera (USD) dovranno essere convertiti in euro al cambio del giorno antecedente più prossimo a quello in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 633/72.

    A mio giudizio a nulla serve, nel caso specifico, la nuova disciplina IVA del c.d. commercio elettronico. A mio giudizio infatti il sistema adsense utilizza i siti terzi solo come semplici veicoli dei suoi messaggi pubblicitari. Seppur dunque di fronte all'uso dei nuovi mezzi elettronici, si rientra ancora nel sistema IVA "ordinario". Pensate: non è assolutamente identico ad una trasmissione televisiva ?!?! Per me si.
    Segnalo infine il notevole allargamento del concetto di prestazione pubblicitaria ad attività che siano indissolubilmente legate alla trasmissione del messagio pubblicitario (sentenza della Corte di Giustizia CEE n. 68/92 del 17.11.1993).

    Sotto il profilo delle imposte dirette (Irpef o Ires ed Irap) i ricavi Adsense saranno normalmente imponibili con il regime di determinazione del reddito imponibile applicabile al soggetto percipiente.

    Alcuni veloci riferimenti normativi ed interpretativi:

    • Art. 7 DPR 633/72 (Normativa)
    • Ris. Min. n. 470170 del 15.12.1990 (Prassi)
    • Ris. Min. n. 425853 del 05.10.1984 (Prassi)
    • Ris. Min. n. 465037 del 17.04.1991 (Prassi)

    Potete trovarne il testo nella banca dati dell?Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:
    http://dt.finanze.it/
    Seguite: Accedi al servizio, ricerca per estremi, e poi selezionate prima normativa e poi prassi a secondo di quale documento cercate.

    ATTENZIONE: QUESTA NON E? UNA CONSULENZA PROFESSIONALE, MA UN SEMPLICE GIUDIZIO PERSONALE (per di più su di un argomento così particolare a cui ho potuto dedicare poco tempo)..
    La corretta applicazione delle norme fiscali deve essere sempre vagliata con il Vs. Dottore Commercialista di fiducia, che potrà dedicare più tempo all?approfondimento della situazione personale e della normativa vigente.

    Mi riservo di ulteriormente approfondire la materia in futuro ed eventualmente modificare e/o integrare il presente post.

    Ciao

    Paolo.


  • Super User

    Perfetto Paolo, grazie... sposto il topic in Web e Fisco 😉


  • Super User

    ATTENZIONE:

    Ragazzi nelle mie ricerche ho trovato una cosa allucinante (a mio giudizio). Il ministero è entrato nel merito di una campagna web con una risoluzione del 2003.
    Di seguito, seppur noiosa, la riporto integralmente perchè da un inquadramento innovativo al Linkaggio (NON CONSIDERATE I PROBLEMI RITENUTE E NON RITENUTE MA LEGGETELA NEI SUOI TRATTI GENERALI).

    Si pensava fosse da inquadrare nella pubblicità... ora sembrerebbe che si tratti di procacciamento d'affari!!!

    Personalmente non condivido l'opinione di chi ha scritto la risoluzione.

    Ricordo a tutti che una risoluzione di quel genere (interpello) è valida solo per chi ha fatto il quesito al ministero, ma comunque segnala l'orientamento del ministero dell'economia. Una risoluzione o circolare comunque NON è legge, è solo l'interpretazione della legge data dal Ministero e quindi teoricamente ha lo stesso valore di un'interpretazione data da un cittadino.

    Quanto riportato di seguito Vi faccia capire quanto sia difficile esprimersi su Adsense e sul suo profilo fiscale.

    **A questo punto, se si desse retta a quanto affermato dal ministero, tutto tornerebbe in gioco anche quanto ho scritto nel post precedente.

    Mediterò e quando troverò qualcosa di più fondato posterò di nuovo!!!**

    Agenzia delle Entrate
    Risoluzione 18.11.2003, n. 209/E


    ACCERTAMENTO - ATTIVITA' DI PROCACCIATORE D'AFFARI - ISTANZA D'INTERPELLO


    QUESITO

    La società XY S.p.A., nel formulare il quesito oggetto dell'istanza di interpello in esame, ha rappresentato quanto segue. La società istante, al fine di promuovere il servizio Adsl ........ ha stipulato un contratto di collaborazione commerciale con la società K S.p.A. la quale svolge attività di marketing e promozione generale per K.

    In base a tale contratto il servizio Adsl .......... viene promosso all'interno della campagna denominata ............... La K S.p.A. riconosce 1000 punti dell'operazione a premi ............ad ogni socio K che acquisti on line il servizio Adsl........... collegandosi al sito K e seguendo la procedura indicata nel sito informatico.

    La divisione K si obbliga "a fare tutto quanto utile e opportuno al fine di promuovere il prodotto e, in particolare, a diffondere la proposta commerciale relativa all'acquisto del servizio Adsl............ attraverso una serie di mezzi di comunicazione tra cui Internet.

    La società istante s'impegna a corrispondere alla divisione K un importo fisso a titolo di contributo per gli investimenti necessari a promuovere il servizio Adsl........... nonché, in aggiunta, un importo per ogni ordinazione andata a buon fine.

    Tutto ciò premesso, la società istante chiede se le somme corrisposte alla divisione K debbano essere assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto prevista dall'art. 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

    A parere della società XY S.p.A. il rapporto giuridico intercorrente con la divisione K non può essere assimilato ad alcuno dei rapporti elencati nell'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973. La società interpellante ritiene che le attività contemplate in tale articolo si caratterizzino per una sorta d'impegno propositivo nella stipulazione dei contratti e nella ricerca attiva dei clienti e si concludano con la raccolta delle adesioni ed il relativo invio alla controparte.

    Tali caratteristiche non sarebbero presenti nell'attività svolta dalla divisione K nei confronti della società XY S.p.A., che al contrario si limiterebbe a fornire "una via" (cosiddetto link in gergo informatico) che consente al potenziale acquirente di accedere al sito della società XY S.p.A. per la conclusione del contratto.

    Dubbi sulla configurabilità della divisione K come procacciatore d'affari vengono avanzati dalla società interpellante anche in relazione alla presenza nel contratto in argomento di "elementi sia dell'attività pubblicitaria vera e propria sia della tradizionale attività di procacciamento d'affari." Pertanto, la società istante non ritiene di dover assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 i compensi che corrisponderà alla divisione K in forza del contratto in argomento.

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    L'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 prevede che "i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipiente, con obbligo di rivalsa."

    La circolare n. 24 del 10 giugno 1983 ha fornito chiarimenti sull'applicabilità della ritenuta alla fonte di cui all'art.25-bis del DPR n. 600 del 1973. Con riferimento all'oggetto della ritenuta, la circolare citata ha specificato che la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l'attività svolta dal commissionario, dall'agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d'affari anche da "ogni altro compenso inerente l'attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese".

    La medesima circolare ha, inoltre, chiarito che "l'elencazione dei rapporti contenuta nel primo comma dell'art. 25-bis è da considerarsi tassativa" e "restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività da questi poste in essere." Ciò premesso, al fine di accertare l'applicabilità della ritenuta alla fonte sui compensi che la società istante eroga alla divisione K, si rende necessario verificare se il contratto di "collaborazione commerciale", dal quale tali compensi traggono origine, possa essere ricondotto tra i rapporti contrattuali elencati nell'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973. Dall'analisi dello schema di contratto allegato all'istanza d'interpello emerge che oggetto del contratto tra XY e società K S.p.A. è l'attività di promozione del servizio Adsl........... nei confronti dei soci K. Tale attività viene svolta nell'ambito del programma promozionale denominato "K.........". La K si impegna a fare tutto quanto utile ed opportuno al fine di promuovere il prodotto, veicolando la proposta commerciale promozionata tramite diversi mezzi di comunicazione.

    In particolare, la divisione K s'impegna a creare una sezione all'interno del sito informatico della K dedicata alla proposta commerciale di cui trattasi e un collegamento informatico (link) al sito ......... direzionale alla procedura d'acquisto on line. Per usufruire della promozione, i soci interessati all'acquisto del prodotto, dovranno collegarsi al sito informatico K e seguire la procedura indicata. La divisione K ha diritto ad un compenso fisso quale contributo per le attività di gestione e comunicazione del programma promozionale e in aggiunta ad un compenso per ogni singolo ordine acquistato dai soci andato a buon fine e transitato dal sito K.

    Quest'ultimo compenso è determinato in base alle risultanze di prospetti riepilogativi del numero di adesioni all'offerta da parte dei soci K che la XY deve inviare a scadenze periodiche determinate. L'accordo contrattuale avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino all'evasione di tutti gli ordini di acquisto del prodotto che transiteranno dal sito K entro il 31 dicembre 2003. Da quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter ricondurre il contratto oggetto dell'istanza di interpello nell'ambito dei contratti di procacciamento d'affari per le seguenti motivazioni. Il contratto di procacciamento d'affari è un contratto atipico, in quanto non espressamente previsto e disciplinato nell'ordinamento civilistico.

    Come chiarito con la citata circolare n. 24 del 1983 "la figura del procacciatore d'affari è caratterizzata dall'impegno anche occasionale contrattualmente assunto di agire nell'interesse di una delle parti, ma senza vincolo di stabilità. La predetta attività si concreta nella raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni da trasmettere al soggetto nel cui interesse il procacciatore d'affari agisce." La giurisprudenza civile, distinguendo il contratto atipico di procacciamento d'affari da figure analoghe tipiche, quali i contratti di agenzia e di mediazione, ha evidenziato che oggetto della prestazione del procacciatore d'affari è "l'attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione di affari" (Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 4327 del 6 aprile 2000). Nel caso di procacciatore d'affari, perché si configuri un'attività di intermediazione, è sufficiente che questi ponga in contatto i soggetti interessati, i quali concludono il contratto grazie al suo intervento (Corte di Cassazione, sez.III, sentenze n. 11244 del 1996 e n. 1290 del 2001). La Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito l'assenza di un rapporto stabile ed organico fra le parti del contratto e ha precisato che "il procacciatore agisce su incarico di una soltanto delle parti interessate alla conclusione dell'affare" (Corte di Cassazione, sez.III, sentenza n. 10286 del 16 luglio 2002). Gli elementi caratterizzanti il contratto di procacciamento d'affari, come rilevati dalla circolare n. 24 del 1983 e dalla giurisprudenza richiamata, sono presenti, a parere della scrivente, nel contratto oggetto dell'istanza d'interpello. Infatti la divisione K agisce nell'interesse della società XY, senza un rapporto organico e stabile, al fine di consentire la conclusione di contratti fra detta società e i soci K, ponendo in essere l'attività di intermediazione propria del contratto di procacciamento d'affari. Nessun vincolo pone, peraltro, il contratto di procacciamento d'affari in merito alle modalità attraverso le quali i soggetti interessati possono venire in contatto per la conclusione dell'affare. Pertanto, il collegamento tramite un'apposita procedura informatica fra soci K e XY non incide sulla configurazione giuridica del contratto, costituendo tale procedura una modalità di esecuzione della prestazione a carico della divisione K Non si condivide, pertanto, la tesi dell'istante secondo la quale la divisione K si limita a fornire una via (cosiddetto link in gergo informatico)" per accedere al sito XY.

    Il link con il sito XY rappresenta, infatti, lo strumento concreto per la"raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni" e, quindi, non costituisce l'oggetto della prestazione, ma una modalità per la sua esecuzione. Si ritiene, inoltre, che l'utilizzo di diversi mezzi di comunicazione attraverso cui far conoscere ai soci K il prodotto non costituisce autonoma e distinta attività di pubblicità, ma solo un sistema di divulgazione della proposta commerciale finalizzata ad indurre i soci K a concludere il contratto con la XY secondo le modalità indicate. Sulla base delle precisazioni svolte la scrivente ritiene di non condividere, la soluzione interpretativa dell'istante e, pertanto, la XY è tenuta ad operare la ritenuta alla fonte di cui all'art. 25-bis del DPR 600 del 1973 sui compensi corrisposti alla divisione K in relazione al contratto oggetto dell'istanza d'interpello.

    :sbonk:


  • Community Manager

    azz :sbav:

    Il bello è che io sò che l'iva non si paga, in quanto servizio all'estero, mentre va dichiarata.

    Questo è quanto so, ma paolo ne saprà meglio 🙂

    Dobbiamo far fare a paolo un suo sito e fargli mettere Adsense :sbonk:


  • Super User

    Che l'iva non si debba pagare ho i miei dubbi!!!

    Se è pubblicità è pubblicità fatta sul territorio italiano.

    Se è procacciamento d'affari è procacciamento che con ogni probabilità è fatto in Italia.

    Eeeeeeeeeeeh.... ci scappa l'iva.

    Comunque siccome la materia è complessa sto monitorando sia le Circolari ministeriali che le maggiori riviste fiscali per verificare l'eventuale pubblicazione di qualche interessante e risolutivo intervento in merito.

    Appena avrò news posterò senza immediatamente.

    Paolo.


  • User

    grazie per le risposte!

    Il mio problema pero' e' ancora quello di decidere cosa dichiarare a google !!!

    Dico di essere soggetto estero senza alcuna attivita' in Usa anche se ho i server laggiu'?
    oppure compilo il modulo apposito (del quale non ci ho capito nulla?)
    thx 😄


  • Super User

    Scusami ma io conosco poco Adsense. Hol'idea che per ora me ne son fatto navigando in siti che lo utilizzano e per quantone ho sentito sul forum.

    Mi posti i link ai documenti che ti interessano??

    Notte.

    Paolo.


  • User

    in pratica c'e' un percorso guidato che server per capire che legami hai con gli Usa e il loro regime fiscale.

    questo e' uno dei punti di arrivo:
    Certificazione di nessuna attività basata negli Stati Uniti

    Vi preghiamo di confermare e firmare le seguenti informazioni. Facendo clic su ?Invia informazioni? voi affermate che:

    Il publisher dichiara e garantisce che non ha alcun dipendente o attrezzature negli Stati Uniti ("U.S. Activities") che siano a qualunque titolo attinenti alle entrate che sono state o saranno ottenute dal publisher che persegue il programma AdSense Online di Google. Le attività statunitensi includono, ma non sono limitate a, la proprietà di un server Web o di un servizio di hosting negli Stati Uniti o la presenza di dipendenti negli Stati Uniti coinvolti nelle seguenti attività:

    impostazione del vostro server Web, del vostro servizio di hosting o del vostro sito Web
    sviluppo dei contenuti per il vostro sito Web
    marketing per la creazione di una base utenti per il vostro sito
    supporto telefonico per il vostro sito
    acquisto di prodotti per il vostro sito
    manutenzione del vostro sito

    Firma del publisher o di un debito rappresentante del publisher (l?inserimento del vostro nome funge da firma)

    La data e l?ora dell?invio e l?indirizzo IP del vostro computer saranno registrati quando fate clic su Invia informazioni.


  • User

    se invece indico di avere attivita' negli Usa (server dove e' hostato il sito)
    arrivo qui

    Il reddito percepito dalla partecipazione ad AdSense è effettivamente connesso alle vostre operazioni aziendali negli Stati Uniti?
    Sì (Modulo W-8 ECI)
    No (Modulo W-8 BEN)

    i due moduli non so cosa siano ne cosa comportino 😞

    che devo fare?
    voi come avete fatto?
    thx


  • Super User

    Se tu mi dici di avere server (o quantomeno hosting) negli stati uniti, da quanto hai postato, mi sembra che tu non possa esimerti dal dichiarare che hai base negli stati uniti, visto che è previsto il caso di "proprietà di... hosting" (anche se non si capisce da tale frase se devi essere tu che offri hosting o semplicemente usufruisci di questo servizio).

    Però, sinceramente, mi sembra quasi una traduzione fatta in italiano da un traduttore senza l'ausilio di un esperto fiscale, quindi la terminologia usata non mi riesce a far capire cosa intendano esattamente.

    Ho capito lo scopo, quello di tassare o meno, i soldi che GG vi paga dagli stati uniti. In pratica cerca di capire dove è prodotto il reddito ed in base a questo decidere se applicare una ritenuta americana o no.

    Siccome dunque vi è il rischio di una doppia imposizione, negli stati uniti ed in Italia, e siccome esistono apposite convenzioni internazionali per evitarle urge sottoporre al Vs. consulente fiscale le questione, con preciso e puntuale riferimento al vostro caso specifico.

    Sarei invece praticamente certo della sola tassazione in Italia se i server sono italiani ed il sito italiano.

    Paolo.


  • Community Manager

    Se invece hai il server in affitto puoi stare tranquillo, a quanto ho capito 🙂


  • User

    si io ho 1 server dedicato e 1 server normale che pago mensilmente

    quindi posso dichiarare di non avere attivita' Usa?
    Thx


  • Super User

    penso pero' che anche se la pubblicità (adsense) puo' essere vista anche in italia, ma il "committente" cioè colui che la compra è in realta la Google Inc, società americana come risulta dai dati dell'intestazione degli assegni...dovendo emettere fattura verso tale società americana non si debba considerare l'iva ai sensi dell'articolo 7 ecc ecc .. Non credi?

    Io almeno mi comporto cosi'.... emetto fattura senza iva con indicazione di esenzione ai sensi dell'articolo 7 ecc. (vendita servizi ad azienda extra cee)

    Ho anche un sito di e-commerce che vende servizi online e quando l'aquirente è extra cee allora non considero l'iva nella fattura...

    😄 certo che se avessimo leggi un po piu' chiare.... 😄


  • Super User

    Per Orzo:

    sinceramente dovrei studiarci sopra una settimana per risolvere la cosa (sempre che si riesca a dare una risposta certa), ma così, senza pretese di certezza, io dichiarerei di avere sede negli Stati Uniti (o almeno di averla come prevista dal questionario che hai postato) visto che hai hosting lì e che questo potrebbe rientrare nella fattispecie di "proprietà di servizi di Hosting".

    Per nbriani:

    dovresti rileggere bene i post precedenti. Se è pubblicità (cosa che abbiamo visto il Ministero ha messo in dubbio) NON vale il principio di che nazionalità abbia il committente (GG = USA) ma vale il principio di dove è diffuso il messaggio pubblicitario.

    Se il tuo sito fosse visibile solo in Brasile, ad esempio, allora le prestazioni sarebbero "fuori campo IVA ex art. 7 D.P.R.633/72", nessuna fattura, ma solo un documento di addebito da registrare nella contabilità generale.

    Poichè però il tuo sito è probabilmente accessibile in Italia, la prestazione pubblicitaria si considera fatta in Italia e quindi imponibile ad IVA ordinariamente (con fattura ed iva al 20%).

    Il ministero ha peraltro scritto (a proposito di pubblicità radio-televisiva) che nel caso di diffusione del messaggio sia in Italia che fuori, non si può utilizzare un metodo forfettario per suddividere la parte imponibile da quella fuori campo IVA e quindi tutto il corrispettivo è soggetto a fatturazione in Italia (con IVA dunque).

    In proposito vedi i riferimenti normativi e interpretativi che ho citato più addietro in questi post.

    Ciao,

    Paolo.


  • User

    ot
    salve a tutti, saluto giorgiotave e mi complimento per come è riuscito ad avviare questo forum e per come lo conduce. Lo conosco da poco e mi sono iscritto solo ieri
    /ot

    Mi interessa molto la questione, anche perchè faccio parte di una certa parte di italiani le cui consulenze fiscali provengono da ragioniere mal pagate piuttosto che da commercialisti informati ed aggiornati.
    Mi fa piacere la presenza su questo forum di i2m4y che rivaluta la mia opinione negativa di certi professionisti.

    Stiamo parlando di un argomento che coinvolge ad occhio e croce centinaia di migliaia di italiani (quanti sono i siti e in quale percentuale usano gli annunci). Sarebbe auspicabile chiarezza definitiva in merito; ed intanto la discussione su vari forum sembra l'unica cosa certa di forma "circolare".

    Personalmente, non avendo potuto avere aiuti dal mio "commercialista", ho emesso fatture senza iva così come stabilito discutendo su altri forum. C'era stata una lunga discussione e mi sembra che Piccoloelfo grazie all'aiuto del suo commercialista fosse arrivato a questa conclusione.

    Come si vede i2m4y sta portando altre ipotesi sembrano convincenti sul fatto che si debba considerare l'iva.

    Chiedo allora proprio a i2m4y:
    noi vendiamo pubblicità e pertanto diffondiamo messaggi pubblicitari o vendiamo spazi (= affittare cartelloni pubblicitari) sui quali google appone propri messaggi (= manifesti)?
    Li appone facendo inserire sui nostri siti (su server italiani) script che stanno su loro server (americani).

    E' valida come teoria?

    Una cosa + terra terra... scorporando l'iva, aggiungendola, facendo ritenuta (per i liberi professionisti) cosa conviene alla fine del girotondo? Quanto andiamo a rimetterci (indicativamente)?


  • Community Manager

    @frateralph said:

    ot
    salve a tutti, saluto giorgiotave e mi complimento per come è riuscito ad avviare questo forum e per come lo conduce. Lo conosco da poco e mi sono iscritto solo ieri
    /ot

    Benvenuto frateralph 🙂

    Lanciare un forum è molto difficile, specialmente in alcuni settori, quindi i tuoi complimenti sono molto sentiti, Grazie 🙂

    Per quanto riguarda l'iva ho sentito dire che non si deve pagare in quando il servizio non è italiano, andava solo segnalata nei redditi come altro importo.

    i2m4y è molto preparato e mi fido molto di lui, è stata una fortuna trovarlo 😉

    Ciao Ciao e Buon Forum :ciauz:


  • Super User

    Ciao, dai non fate così che poi mi commuovo.

    Benvenuto sul forum Frateralph.

    Allora lunedì verifico in studio ma, andando a memoria, ricordo che in materia di pubblicità si è espressa la Corte di Giustizia Ue la quale, con sentenza del 17.11.1993 (in relazione alla Direttiva n.77/388 del 1977), ha affermato che per prestazione pubblicitaria debba intendersi ogni operazione che costituisca parte indissolubile di una più vasta campagna pubblicitaria e che, pertanto, concorra alla diffusione del messaggio pubblicitario (anche mediante l?utilizzo di mezzi diversi da quelli usuali).

    A mio giudizio il particolare sistema Adsense fa di Voi dei diffusori di messaggi pubblicitari "legati indissolubilmente alla campagna pubblicitaria" di GG e quindi le Vostre sono prestazioni pubblicitarie e non degli affitti di spazi (che comunque sarebbero imponibili in Italia, se ivi situati).

    Ho però bisogno di leggere e rilettere sulla sentenza... spero di trovarla in bancadati.

    PS si spera sempre che il Ministero sipronunci in merito alla questione, vista l'ampia diffusione del problema. Per ora l'ha fatto su un caso simile, ma la soluzione non è per niente condivisibile.

    A lunedì.

    Frateralph naviga anche le altre sezioni del forum perchè ci sono amici veramente preparati e un clima familiare 😉

    Buonanotte.

    Paolo.


  • Super User

    Mi sono accorto di non averti risposto ad una domanda, scusa 😄 !

    Tenuto in considerazione che, come ho letto qui e la, GG ti paga un importo e se ne frega di ritenute ed iva...
    Ci si perdel'IVA, perchè la si scorpora e la si versa all'Erario. Per la eventuale ritenuta ho letto che GG non la opera nemmeno se piangete in cinese. In ogni caso le eventuali ritenute sono a titolo "d'acconto" quindi, conguagliando in dichiarazione dei redditi, sono semplicemente anticipazioni (versate dal committente) delle imposte che altrimenti si pagherebbero dalla stessa dichiarazione.

    Ma queste sono solo miei giudizi superficiali su di una problematica moooooolto complessa che meriterebbe giorni di studio... se mai riuscirò a dedicarvi il giusto tempo farò un topic riassuntivo tipo quello sulle collaborazioni occasionali.

    :ciauz:


  • Super User

    Riposto solo per maggiore evidenza:

    http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992J0068:IT:HTML

    E' il link alla sentenza della Corte di Giustizia Cee che ho citato, per chi volesse approfondire.

    Paolo.