La procedura di riassegnazione dei nomi di dominio prevede che il ricorrente provi che il nome a dominio in contestazione è identico alla propria denominazione, ad un proprio marchio o al proprio nome, che l?attuale titolare non ha alcun diritto all?uso di tale nome a dominio e che l?attuale titolare ha registrato e sta utilizzando il nome a dominio in mala fede. Qualora vengano provate tutte e tre queste circostanze, il ricorrente potrà ottenere il trasferimento a proprio favore della titolarità del dominio stesso.
Questione più complessa appare l?uso di un nome di dominio costituito dal nome della persona fisica. In questo caso, essendo il nome una estensione della persona medesima, la proiezione dell?identità personale nella società, esiste il diritto al nome e all?uso del medesimo, da parte del titolare del nome. Con riferimento alle norme che concernono il diritto al nome, si richiama la disposizione contenuta nell?art. 7 del codice civile, secondo cui la persona alla quale si contesti il diritto all?uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall?uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, nonché il risarcimento dei danni. Attraverso questa norma, l?ordinamento mira a proteggere il nome delle persone da impieghi non autorizzati, in quanto esso è l?oggetto di un diritto assoluto riconosciuto dall?art. 6 del codice civile. Naturalmente, questa tutela esclusiva non può rivolgersi nei confronti dell?omonimo.
E? pacifico, quindi, che in caso di registrazione di un nome proprio di una persona come nome di dominio, è possibile agire per la rassegnazione del nome di dominio in questione, ma solo se il soggetto registrante non ha alcun titolo su quel nome. In questo caso, infatti, si tratterebbe di una palese usurpazione del nome altrui, con evidente danno al legittimo titolare del nome proprio.
Nel caso in cui, invece, avesse un titolo all?uso di quel nome come nome di dominio (si pensi a Luca Armani che registra come nome di dominio armani.it) la questione si fa certamente più complessa. Nel caso in cui l?uso del nome come nome di dominio avvenga in relazione ad un sito web con connotazioni commerciali, allora si ritiene che si debba applicare la disciplina dei marchi, e non più quella relativa ai nomi, con la conseguenza che un provvedimento giudiziario che inibisca ad altri l?uso del proprio nome potrà essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segni distintivi dell?attività imprenditoriale. Ciò perché l?utilizzazione del nome patronimico come ditta o come marchio esula completamente dal profilo costituzionale della tutela dei diritti inviolabili della personalità, quali il diritto al nome, per essere ricompresa nella disciplina costituzionale dell?attività economica la quale, nel conflitto tra interesse alla differenziazione sul mercato e quello del titolare del nome all?uso di questo nel campo commerciale, favorisce il primo, in quanto è socialmente più rilevante evitare l?inganno dei consumatori.