@Rubis said:
Aggiungerei:
Nel caso dei contribuenti minimi l'imposta sostitutiva del 20% comprende IRPEF, IRAP e IVA mentre nel caso del RFA l'imposta sostitutiva del 10% copre solo l'IRPEF ma l'IRAP e l'IVA le devi pagare;
Il contribuente in regime dei minimi non dovrà presentare lo studio di settore mentre il contribuente in RFA è tenuto alla compilazione.
"Domanda: nel caso uno optasse per l'agevolato (avendone i requisiti), alla scadenza può passare a quello dei minimi o deve per forza passare all'ordinario ?"
Vi può passare anche se non è scaduto il triennio di esercizio dell'opzione (vedi circolare 73/E del 21/12/2007 punto 2.3.1)[/quote]
aggiugerei anche che il regime dei minimi prevede pure la deduzione dei contributi previdenziali...
in generale credo che abbiano convenienza a passare al regime dei minimi chi opera con soggetti privati o comunque soggetti per cui l'IVA è indetraibile ( esempio enti pubblici come nel mio caso...) poichè se prima gli fatturavi 100+IVA ( per cui di compenso avevi 100) ora puoi fatturare 120 ( per cui di compenso avrai 120).. tanto al cliente non cambia nulla..
ciao